Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32726 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32726 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MELITO DI PORTO SALVO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/03/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
a
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da COGNOME NOME, ritenuta responsabile del reato di furto pluriaggravato e condannata alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 154 di multa, previa concessione delle attenuanti generiche equivalenti alle ritenute aggravanti.
Rilevato che la difesa lamenta: 1. Illogicità e infondatezza della sentenza; mancanza di motivazione. 2. Motivazione mancante e apparente in ordine all’elemento soggettivo del reato.
Considerato che la sentenza impugnata è assistita da conferente apparato argomentativo a sostegno dell’affermazione di responsabilità dell’imputata, profilo contestato dalla difesa con il ricorso.
Considerato che le deduzioni sviluppate in ambedue i motivi di ricorso, dietro l’apparente prospettazione del vizio di legittimità, concernendo in realtà la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l’apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e coerente con le risultanze probatorie illustrate in motivazione.
Considerato che: 1. la richiesta difensiva di espletamento di una perizia sullo stato dei luoghi è stata implicitamente rigettata in sentenza. In proposito, questa Corte ha più volte evidenziato la natura eccezionale dell’istituto della rinnovazione dibattimentale di cui all’art.603 cod. proc. pen. ritenendo, conseguentemente, che ad esso possa farsi ricorso, su richiesta di parte o d’ufficio, solamente quando il giudice lo ritenga indispensabile ai fini del decidere, non potendolo fare allo stato degli atti (Sez.2, n.41808 del 27/09/2013, COGNOME, Rv. 256968; Sez.2, n.3458 del 1/12/2005, dep. 2006, COGNOME, Rv. 233391) precisando, altresì, che, considerata tale natura, una motivazione specifica è richiesta solo nel caso in cui il giudice disponga la rinnovazione, poiché in tal caso deve rendere conto del corretto uso del potere discrezionale derivante dalla acquisita consapevolezza di non poter decidere allo stato degli atti, mentre in caso di rigetto è ammessa anche una motivazione implicita, ricavabile dalla stessa struttura argomentativa posta a sostegno della pronuncia di merito, nella quale sia evidenziata la sussistenza di elementi sufficienti per una valutazione in senso positivo o negativo sulla responsabilità, con la conseguente mancanza di necessità di rinnovare il dibattimento (Sez. 3, n.24294 del 07/04/2010, D.S.B., Rv. 247872); 2. Quanto alla utilizzazione delle dichiarazioni dei coimputati, la struttura argomentativa della sentenza rivela come la prova della responsabilità dell’imputata sia stata desunta dagli esiti degli accertamenti effettuati dall’operante di PG sul luogo dei fatti, escusso innanzi alla Corte d’appello; 3. Quanto all’elemento psicologico del reato, i giudici, coerentemente con le risultanze istruttorie, hanno evidenziato come la imputata non potesse non rendersi conto dell’illecito, avvalendosi del prelievo idrico abusivo.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17 settembre 2025
Il Consigliere estensore
Il ‘restIÀente