Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12641 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12641 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 26/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DEL NOME nato a NAPOLI il 09/03/1988
avverso la sentenza del 22/03/2024 della CORTE D’APPELLO DI CATANIA
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania, che ne ha confermato la responsabilità per il delitto di cui agli artt. 494, 489, 480 e n.2. cod. pen., condannandolo alla pena di otto mesi di reclusione e al pagamento delle spese processuali;
Considerato che l’unico motivo di ricorso lamenta violazione di legge penale e vizio di motivazione in ordine alla mancata rinnovazione dibattimentale di cui all’art. 603 cod. proc. pen.: il motivo è generico e manifestamente infondato. Il Giudice di appello ha dato conto degli elementi sulla base dei quali ha ritenuto di individuare l’imputato nel sedicente NOME COGNOME in forza della circostanza che il documento di identità in copia allegato al contratto recava propr l’effigie di NOME COGNOME: con questo dato non si confronta il ricorso, il che lo re aspecifico; inoltre tale argomento, richiamato dalla sentenza impugnata, per un verso esclude la decisività della doglianza, quanto alla inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal teste di p
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giudiziaria in violazione dell’art. 195 cod. proc. pen. – per altro genericamente dedotta con motivo di ricorso – poiché in tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l’inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l’inammissibilità del ricorso per generic motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sul comples compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento provvedimento impugnato (Sez. Un., n. 23868 del 23/04/2009 – dep. 10/06/2009, COGNOME, Rv. 243416); per altro verso, il suddetto argomentare della Corte di appello, contiene la giustificazione della omessa rinnovazione istruttoria, in conformità ai solidi principi, ribaditi giurisprudenza di questa Corte, secondo cui “la rinnovazione dell’istruttoria nel giudizio appello, attesa la presunzione di completezza dell’istruttoria espletata in primo grado, è u istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudi ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti” (Sez. U, Sentenza 12602 del 17/12/2015 Ud., Rv. 266820 – 01), tenuto anche in conto che il giudice di appello ha l’obbligo di motivare espressamente sulla richiesta di rinnovazione del dibattimento solo nel caso di suo accoglimento, mentre, qualora ritenga di respingerla, può anche motivarne implicitamente il rigetto, evidenziando la sussistenza di elementi sufficienti ad affermare o negare responsabilità del reo (Sez. 4, n. 1184 del 03/10/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 275114 01; Sez. 3 n. 24294 del 7 aprile 2010, D.S.B., rv 247872; Sez. 6 n. 5782/07 del 18 dicembre 2006, COGNOME, rv 236064); d’altro canto la sentenza di primo grado, fatta propria da quella qui impugnata, riferiva come NOME avesse denunciato il furto della patente e della carta di identità;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26 febbraio 2025
Il consgiliere estensore COGNOME Il Presidente COGNOME