Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 25436 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 25436 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 10/06/2025
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
NOME NOME n. ad Aragona il 30/8/1954
avverso la sentenza della Corte di Appello di Trieste in data 17/12/2024
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del Cons. NOME COGNOME
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sost. Proc.Gen. NOME COGNOME ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore della parte civile, Avv. M. NOME COGNOME in sostituzione dell’Avv. COGNOME che ha depositato, dopo averla illustrata, memoria scritta nonché conclusioni e not spese;
udito il difensore, Avv. NOME COGNOME che ha illustrato i motivi, chiedendone l’accoglime
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Trieste, in riforma della decision assolutoria del locale Tribunale in data 12/12/2022, riteneva agli effetti civili la respons di NOME NOME per i delitti di frode assicurativa e simulazione di reato ascritti rubrica, condannandolo al risarcimento del danno in favore della parte civile Allianz S.p.A. ch liquidava in euro 5000,00 oltre refusione delle spese.
All’imputato si ascrive di aver denunziato all’assicurazione un furto di merce dal propr magazzino, mai avvenuto, richiedendo alla compagnia assicurativa di essere ristorato dai danni per l’importo di euro 195.421,00 sulla base di false fatture di acquisito della me asseritamente sottratta.
Hanno proposto ricorso per Cassazione i difensori dell’imputato, Avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME i quali hanno dedotto:
2.1 la violazione degli artt. 125 comma 3, 603, comma 3 bis, cod.proc.pen. nonché degli artt. 111 Cost. e 6 CEDU per omessa rinnovazione dell’istruzione dibattimentale e difetto assoluto di motivazione. I difensori lamentano che la Corte territoriale ha riformato sentenza assolutoria di primo grado, appellata dalla sola parte civile, e dichiarat responsabilità dell’imputato agli effetti civili per i reati di frode assicurativa e simula reato, condannandolo al risarcimento del danno nei confronti di Allianz Spa senza disporre la rinnovazione dibattimentale ex art. 603, comma 3 bis, cod.proc.pen. delle fonti probatori diversamente apprezzate. In particolare, i giudici d’appello hanno ribaltato il giud assolutorio operando una diversa valutazione di tutti gli elementi acquisiti nel corso del pr grado quali la relazione investigativa a firma del teste COGNOME NOME COGNOME le sommar informazioni testimoniali rese da COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, le dichiarazioni dibattimentali del consulente della difesa COGNOME Hanno, altresì, rivaluta dichiarazioni dell’imputato relative alle modalità del furto rese in sede di denuncia innanz CC di Favara e in quella indirizzata alla compagnia assicurativa nonché quanto riferito al peri Coglitore. A fronte dell’integrale difforme valutazione del compendio probatorio, di natu dichiarativa e documentale, la Corte territoriale in aderenza alla costante giurisprudenza legittimità avrebbe dovuto provvedere alla rinnovazione istruttoria in ossequio alle regole giusto processo ovvero dare conto delle ragioni per cui non riteneva di provvedervi;
2.2 la violazione degli artt. 125, comma 3, 192, 605 cod.proc.pen., art. 111 Cost. nonché degli artt. 642 e 367 cod.pen. con riguardo alla ritenuta sussistenza dei delitti contesta difensore, ferma la già denunziata violazione dell’art. 603, comma 3 bis cod.proc.pen., sostiene che la Corte d’appello ha erroneamente valutato le risultanze probatorie che non offrono un’univoca chiave di lettura circa l’insussistenza del furto denunziato e la falsità
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fatture prodotte, di talché la motivazione rassegnata a sostegno della responsabilit dell’imputato agli effetti civili appare affetta da manifesta illogicità;
2.3 la violazione di legge e il difetto di motivazione in punto di riconosciment determinazione equitativa del danno patrimoniale. I difensori deducono che la Corte territoriale ha proceduto alla liquidazione equitativa del danno in favore della costituita civile sulla base della complessa attività di accertamento svolta in via stragiudiziale d Compagnia senza che la stessa avesse allegato elemento alcuno attestante il danno patito e senza spiegare gli elementi valorizzati e i parametri di natura monetaria adottati per determinazione del ristoro, venendo meno all’obbligo di rendere evidente il percorso logico seguito al fine di consentirne il sindacato. I difensori, infine, formulano istanza di sospens dell’esecuzione ex art. 612 cod.proc.pen., illustrandone i presupposti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 primo motivo è infondato. Questa Corte ha autorevolmente chiarito che il giudice di appello che riformi, ai soli fini civili, la sentenza assolutoria di primo grado sulla base diverso apprezzamento dell’attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, è tenut anche d’ufficio, a rinnovare l’istruzione dibattimentale anche successivamente all’introduzione del comma 3-bis dell’art. 603 cod. proc. pen., ad opera dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 (Sez. U, n. 22065 del 28/01/2021, COGNOME, Rv. 281228 – 02). La giurisprudenza di legittimità ha ulteriormente precisato che le dichiarazioni rese dal perito o dal consule tecnico nel corso del dibattimento, in quanto veicolate nel processo a mezzo del linguaggio verbale, costituiscono prove dichiarative, sicché sussiste, per il giudice di appello che, diverso apprezzamento di esse, fondi, sempreché decisive, la riforma della sentenza di assoluzione, l’obbligo di procedere alla loro rinnovazione dibattimentale attraverso l’esame del perito o del consulente, mentre analogo obbligo non sussiste ove la relazione scritta de perito o del consulente tecnico sia stata acquisita mediante lettura, ivi difettando la nat dichiarativa della prova (Sez. U, n. 14426 del 28/01/2019, Pavan, Rv. 275112 – 01).
Pertanto, in caso di ribaltamento in appello della sentenza assolutoria, sussiste l’obbli di rinnovazione dell’istruttoria quando la prova decisiva riguarda le dichiarazioni rese dibattimento dai consulenti tecnici e dai periti, ancorché siano state acquisite le loro relaz là dove nella motivazione della sentenza di “overturning” tali dichiarazioni siano sta autonomamente valorizzate e rivalutate (Sez. 5, n. 7379 del 21/11/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 285980 – 01; Sez. 4, n. 13379 del 14/02/2024,COGNOME Rv. 286306 – 01)
Nella specie la sentenza di primo grado ha valorizzato a fini assolutori l’asserito dife di prova circa la falsità in tutto o in parte della denunzia di furto. A tal fine ha conside relazione dell’investigatore COGNOME assumendo che segnalasse meri sospetti bisognevoli di approfondimenti mai effettuati; le sommarie informazioni testimoniali rese da COGNOME
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NOME e COGNOME NOME in ordine alle fatture di vendita di merce varia all’imputato; le s. COGNOME NOME in ordine alle 34 fatture che si assumono false emesse da RAGIONE_SOCIALE; la consulenza prodotta dalla difesa in esito all’esame del dott. COGNOME sul volum di affari risultante dalle dichiarazioni dei redditi della ditta COGNOME nel periodo 2013-20
2.1 La Corte territoriale a pag. 6 ha espressamente censurato gli esiti della sentenza di primo grado in quanto aveva omesso di valutare “numerosi elementi di prova documentali che, complessivamente considerati, dimostrano la falsità della denuncia e la falsità della documentazione presentata all’assicurazione”. La Corte, dunque, ha consapevolmente escluso la necessità della rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in quanto il diverso e processuale trova giustificazione nel differente apprezzamento non di fonti dichiarative di valenza decisiva ma di fonti documentali.
La difesa estende la propria censura indifferentemente a tutte le fonti scrutinate sebbene la denunzia sporta dall’imputato presso i CC di Favara e la denunzia di sinistro inoltrata al compagnia assicurativa costituiscano documenti alla stregua dell’art. 234 cod.pen. in quanto formati in fase preprocessuale. Inoltre, le dichiarazioni dei sommari informatori COGNOME e COGNOME sono state acquisite al fascicolo con il consenso delle parti ovvero per sopravvenuta irreperibilità del teste e valutate anche dal primo giudice in assenza di contraddittor dibattimentale, senza che la difesa abbia sollevato alcuna obiezione al riguardo. Ne consegue che in relazione a dette fonti difetta il requisito dell’oralità della prova che indefettibi deve presiedere il giudizio sulla necessità di rinnovazione.
Inoltre, nel corso del dibattimento di primo grado, all’udienza del 15/2/2021, presente i teste COGNOME NOME COGNOME le parti convenivano di acquisire la consulenza della RAGIONE_SOCIALE, i cui contenuti il teste si limitava a confermare senza che si procedesse all’esame in contraddittorio. Venivano, invece, esaminati il perito dell’assicurazione COGNOME NOME e teste COGNOME Claudio oltre che il consulente della difesa COGNOME NOME.
2.2 Ferma la piena utilizzabilità della prova documentale costituita dalla relazione dell società investigativa, sulla cui acquisizione in luogo dell’esame del teste COGNOME le pa hanno consentito, la Corte di merito ai fini del ribaltamento della decisione assolutoria non h fatto cenno alcuno alle risultanze degli esami dei testi COGNOME e COGNOME mentre con riguardo al consulente COGNOME ha escluso la rilevanza delle dichiarazioni dal medesimo rese e della relazione acquisita in quanto il professionista aveva utilizzato per la ricostruzione del volu di affari del prevenuto le fatture di cui i giudici d’appello hanno ritenuto provata la fa Pertanto, alla luce della motivazione resa, deve escludersi che nella specie la decisione sia fondata su un diverso apprezzamento di prove dichiarative, di valenza decisiva, assunte in primo grado con conseguente necessità di rinnovarle ai sensi dell’art. 603,comma 3 bis, cod.proc.pen.
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3. Il secondo motivo è declinato in fatto e tende ad una non consentita rilettura delle emergenze processuali che la Corte di merito ha adeguatamente scrutinato, dando conto con
motivazione priva di frizioni logiche delle ragioni per cui ha ritenuto la falsità della denu di furto, all’uopo evidenziando (pagg. 6-7) le plurime contraddizioni circa le modalità
consumazione del reato emergenti dalle denunce rese ai CC di Favara e all’assicurazione nonché le incongruenze relative al compendio sottratto, illustrando, altresì, gli elementi
sostegno della falsità delle fatture prodotte quale prova dell’approvvigionamento dei beni stessi (pagg. 8-10).
4. Il terzo motivo che censura la liquidazione del danno in favore della parte civile manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale chiarito di aver tenuto conto della
complessiva attività di accertamento svolta in via stragiudiziale dalla Compagnia assicurativa con il ricorso a società di investigazione e consulenti, provvedendo ad una stima
assolutamente prudenziale di detti costi, come denotato dall’entità della somma riconosciuta alla parte civile. Siffatta valutazione, adeguatamente argomentata, costituisce un
accertamento di fatto incensurabile in questa sede in quanto priva di profili di contraddittorie o manifesta illogicità (Sez. 4, n. 6732 del 17/02/1983, Saba, Rv. 159967 – 01; Sez. 6, n. 48461 del 28/11/2013, P.g., Rv. 258170 – 01;Sez. 5, n. 7993 del 09/12/2020, dep. 2021, P., Rv. 280495 – 02). La richiesta formulata in ricorso di sospensione della condanna civile ex art. 612 cod.proc.pen. è assorbita dalla definizione dell’impugnazione.
5.Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso, nel complesso, infondato, deve essere rigettato con condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel grado dalla parte civile, liquidate, giusta notula, come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Allianz S.p.A che liquida in complessivi euro 3.686,00 oltre accesso di legge.
Così deciso in Roma, 10 giugno 2025
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