Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 7341 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2   Num. 7341  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME nato a SCICLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/06/2022 della CORTE APPELLO di CATANIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le richieste del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata;
lette le conclusioni scritte, con allegate comparsa conclusionale e nota spese, dell’AVV_NOTAIO, per la parte civile NOME COGNOME, che ha chiesto la condanna dell’imputato al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio;
lette le conclusioni dell’AVV_NOTAIO, per il ricorrente, che ha insistito nel ricorso e nei motivi aggiunti.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Catania, in totale riforma della pronuncia emessa in data 12 luglio 2021 dal Tribunale di Ragusa, ha dichiarato NOME COGNOME responsabile, ai soli fini civili, dei reati di cui agli a
646 e 612 cod. pen. a lui ascritti, condannandolo al risarcimento del danno e alla rifusione delle spese di giudizio in favore della parte civile.
Ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, a mezzo del proprio difensore, formulando un unico motivo di impugnazione, con cui deduce l’erronea applicazione dell’art. 603, comma 3 -bis, cod. proc. pen.
 Il ricorrente ha presentato motivi aggiunti.
3.1. Violazione di legge in relazione all’art. 603, comma 3 -bis cod. proc. pen., con riferimento ai capi della sentenza che accertano la responsabilità dell’imputato seppur solo ai fini civili.
3.2. Dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione.
Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell’art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall’art. 94, comma 2, decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dall’art. 17, decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75).
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato, nei termini e per le ragioni di seguito esposti.
La Corte di appello ripercorre l’intera piattaforma istruttoria, pervenendo a conclusioni diametralmente opposte rispetto al Tribunale di Ragusa.
Il giudice di appello che riformi, anche ai soli fini civili, la sentenza assolutor di primo grado sulla base di un diverso apprezzamento dell’attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, è tenuto, anche d’ufficio, a rinnovare l’istruzione dibattimentale, anche successivamente all’introduzione del comma 3bis dell’art. 603 cod. proc. pen. ad opera dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 (Sez. U, n. 22065 del 28/01/2021, COGNOME, Rv. 281228; Sez. 5, n. 15259 del 18/02/2020, COGNOME, Rv. 279255; Sez. 5, n. 32854 del 15/04/2019, Gatto, Rv. 277000. Cfr. anche Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, COGNOME, Rv. 269786, per quanto attiene ai giudizi resi anche agli effetti penali).
Costituisce un paralogismo il richiamo della Corte di appello, per vero del tutto generico, a un travisamento delle prove orali operato in primo grado, dal momento che questo travisamento in null’altro consisterebbe se non in un diverso apprezzamento dell’effettivo contenuto probatorio apportato dalla persona offesa e, in parte, dai testi COGNOME e COGNOME.
Non è infatti necessario rinnovare l’esame della fonte orale solo allorquando il contenuto dichiarativo resti immutato e il giudice di primo grado abbia operato un mero travisamento del dato obiettivo, suscettibile di dar luogo a un cosiddetto errore revocatorio. Si tratta dei casi tipici in cui la lettura della prova è affetta un errore per omissione, invenzione o falsificazione. Nel caso di specie, non si
ravvisa alcun equivoco sul significato delle narrazioni, né la falsa rappresentazione delle stesse, poiché si è proceduto a una mera, diversa rivalutazione di quanto dichiarato, interpretato in maniera difforme nella sua consistenza obiettiva, nella considerazione delle modalità espressive tenuto conto del gap linguistico della parte civile, e nel contenuto descrittivo (cfr. Sez. 2, n. 5045 del 17/11/2020, dep. 2021, Fano, Rv. 280562; Sez. 6, n. 16501 del 15/02/2018, Portaro, Rv. 272886).
2. Per tali ragioni, ai sensi dell’art. 622 cod. proc. pen., la sentenza deve dunque essere annullata ai soli fini civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, al quale si rimette anche la liquidazione delle spese processuali tra le parti in relazione al presente grado di legittimità.
Trattandosi di giudizio ancora pendente solo agli effetti civili, l’assoluzione nel merito pronunciata in primo grado, su cui si è formato il giudicato in difetto di impugnazione della parte pubblica, impedisce qualsiasi pronuncia ai fini penali e in particolare la richiesta declaratoria di estinzione del reato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimità.
Così deciso il 20 dicembre 2023
Il Consigliere estensore
La Presidente