Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 15953 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 15953 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/03/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a FOGGIA il 26/09/1954
NOME nato a FOGGIA il 27/06/1958
COGNOME NOME nato a FOGGIA il 04/09/1967
avverso la sentenza del 26/09/2023 della CORTE di APPELLO di BARI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
Il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis e ss. cod. proc. pen.
Il Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME con requisitoria scritta, ha chiesto rigetto dei ricorsi.
L’Avv. NOME COGNOME per le parti civili, con memoria, ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi ed ha depositato notaspese.
L’Avv. NOME COGNOME in difesa di NOME COGNOME con conclusioni scritte, ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Bari, riformando integralmente la sentenza del Tribunale di Foggia, condannava NOME COGNOME, COGNOME NOME e NOME COGNOME per il reato di estorsione. Si contestava agli stessi di avere costretto, con la minaccia di un’arma le par civili, NOME COGNOME e NOME COGNOME GLYPH a sottoscrivere una scrittura privata in cui affermavano (a) che avevano effettuato un prestito di ventimila euro allo COGNOME, (b che tale somma era stata loro restituita, (c) che le dichiarazioni precedentemente rese relative al fatto che il “prestito” si riferisse, invece, al pagamento per una f assunzione – erano state loro suggerite da NOME e NOME COGNOME, (d) che, in cambio delle false accuse, i fratelli COGNOME avevano promesso una assunzione presso la Metropol, (e) che sarebbero stati disponibili a testimoniare che le accuse rivolte nei confron dei ricorrenti erano false.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore di NOME COGNOME che deduceva:
2.1. violazione di legge: l’atto d’appello sarebbe inammissibile, come anche la richiest di rinnovazione dibattimentale, per carenza di specificità;
2.2. violazione di legge (art. 603 comma 3-bis cod. proc. pen.) e vizio di motivazione: la motivazione dell’ordinanza di rinnovazione sarebbe carente in ordine alla indicazione delle ragioni per cui la Corte aveva deciso di procedere alla rinnovazione dibattimentale segnatamente, si deduceva che era stata disposta solo la rinnovazione delle testimonianze delle persone offese, ma non quella degli altri testimoni e che, comunque, l’esame delle persone offese non sarebbe stato completo.
In sintesi: si deduceva che la condanna sarebbe stata giustificata con motivazione carente e non rispettosa della regola di giudizio de “l’al di là di ogni ragionevole dubb
2.3. violazione di legge (art. 629 cod. pen.) e vizio di motivazione: sarebbe emerso che la scrittura privata riguardava un prestito di denaro effettuato dalle parti civil COGNOME; si deduceva, inoltre, che la scrittura privata, in ipotesi estorta, non av prodotto vantaggi economici per i ricorrenti, sicché la condotta sarebbe – al più inquadrabile come tentativo di estorsione;
2.4. violazione di legge (art. 69 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine al giud di bilanciamento tra circostanze: l’incensuratezza del ricorrente, il comportamento processuale, la precedente militanza nel Corpo di polizia e la condotta contemporanea e susseguente al reato avrebbero dovuto condurre ad un giudizio di bilanciamento di maggior favore.
2.5. Le ragioni del ricorso venivano ribadite con motivi aggiunti.
Ricorreva per cassazione anche il difensore di NOME COGNOME che deduceva:
3.1. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla carenza di motivazion rafforzata: la sentenza impugnata non avrebbe puntualmente contrastato la motivazione che il Tribunale aveva posto a fondamento della decisione assolutoria; segnatamente non sarebbe stata adeguatamente valorizzata la vicenda relativa allo COGNOME, prima indagato, ma poi destinatario di un provvedimento di archiviazione, per una ipotetica minaccia rivolta al ricorrente; invero, 914 le telefonate minatorie patite dal ricor non sarebbero ascrivibili a NOME COGNOME ma a NOME COGNOME presunta persona offesa; inoltre le dichiarazioni di COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME sarebbero state valutate in appello in modo difforme rispetto a quanto valutato da Tribunale, senza il doveroso confronto con gli argomenti posti a fondamento dell’assoluzione.
Nel dettaglio: (a) NOME COGNOME avrebbe reso dichiarazioni non attendibili circa i suo coinvolgimento nella condotta illecita attribuita allo COGNOME e la Corte di appe non avrebbe fornito esaurienti spiegazioni in ordine alla attendibilità “frazionata” d sua testimonianza; (b) NOME COGNOME avrebbe dichiarato di non avere riferito a nessuno delle estorsioni subite, mentre suo padre NOME avrebbe dichiarato il contrario, (c) no sarebbe stato chiarito quando sarebbe stata firmata la scrittura privata, in quant NOME COGNOME avrebbe modificato la prima versione, dichiarando che la firma sulla scrittura privata non sarebbe stata apposta subito dopo la minaccia, ma più tardi, quando il Lasalvia ed il COGNOME erano ritornati con le fotocopie della scrittura, (d) a dichiarazioni di COGNOME NOME sarebbero state valutate in modo superficiale, dato che non sarebbe stato valutato il fatto che lo stesso aveva modificato in appello la su versione, (e) la Corte d’appello non avrebbe fornito alcuna giustificazione in ordine radicale cambio di versione di COGNOME NOME; (f) resterebbe non dimostrato, in quanto inverosimile, perché gli imputati avrebbero lasciato il COGNOME e il COGNOME sotto il ti una pistola in un luogo pubblico e presumibilmente frequentato, (g) le dichiarazioni d NOME COGNOME sarebbero state valutate in modo superficiale;
3.2. violazione di legge e vizio di motivazione: non sarebbero stati identificati c chiarezza gli elementi di conferma alle dichiarazioni accusatorie; in particolare sarebber stati qualificati come conferme le testimonianze di COGNOME Maria, COGNOME NOME, COGNOME Antonio, COGNOME, nonostante gli stessi non avessero riferito nulla in ordine ai fat contestati; infine, si deduceva che dalle prove raccolte emergerebbero delle criticità cir il momento in cui il COGNOME avrebbe chiamato l’Ispettore COGNOME;
3.3. violazione di legge (art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla omessa rinnovazione della testimonianza di NOME COGNOME, NOME COGNOME (consulente tecnico), NOME COGNOME, NOME COGNOME e degli imputati NOME COGNOME e COGNOME NOME: i contenuti delle testimonianze di tali testi sarebbero decisiv
la loro valutazione – difforme rispetto a quella effettuata nel primo grado di giudiz sarebbe stata effettuata solo su base cartolare;
3.4. violazione di legge (art. 69 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine bilanciamento tra circostanze effettuato solo in equivalenza.
Ricorreva per cassazione anche il difensore di NOME COGNOME che, con unico motivo, deduceva vizio di motivazione in ordine alla condanna effettuata attraverso il ribaltamento integrale della sentenza di primo grado: si contestava la carenza della motivazione in ordine alla valutazione di credibilità dei contenuti accusatori riversati nel processo d persone offese; in particolare si contestava la credibilità della deposizione della pa civile COGNOME in ordine alla narrazione delle modalità con cui sarebbe stata estorta l firma sulla scrittura privata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
1.1 In materia di ribaltamento della sentenza assolutoria il collegio ribadisce ch incombe sul giudice di appello l’onere di offrire una motivazione “rafforzata” che si confro con gli argomenti posti a sostegno della sentenza di assoluzione. Tale onere è generale e riguarda anche i casi in cui il compendio probatorio non abbia una struttura dichiarativa ma si fondi su prove di altra natura (prova scientifica, intercettazioni, perquisiz sequestri etc).
Sul punto la Cassazione ha affermato, con giurisprudenza che si condivide, che “nella sentenza di condanna che ribalta la decisione assolutoria di primo grado devono essere confutate in via specifica tutte le ragioni poste a sostegno della decisione assolutoria primo grado, “dimostrando puntualmente l’insostenibilità sul piano logico e giuridico degl argomenti più rilevanti ivi contenuti”, questo perché la motivazione, sovrapponendosi a quella della sentenza riformata, deve dare compiuta ragione delle scelte operate e “della maggiore considerazione accordata ad elementi di prova diversi o diversamente valutati” (cfr., per tutte, Sez. 5, n. 42033 del 17/10/2008, COGNOME, Rv. 242330, Sez. U. n. 33748 del 12/07/2005, COGNOME, Rv. 231674).
Si tratta di un percorso ermeneutico che trova GLYPH significative conferme nella giurisprudenza della Corte Edu, che con giurisprudenza consolidata, ha ritenuto non rispettoso delle garanzie convenzionali il processo che si risolva in un ribaltamen dell’assoluzione sulla base di un compendio probatorio cartolare che si presenta “deprivato” rispetto a quello disponibile in primo grado, in quanto carente dell’audizione diretta testimoni “già” uditi, dei quali si pretende di rivalutare la attendibilità intrins
credibilità dei contenuti accusatori, senza fare ricorso alla percezione diretta dell’ev dichiarativo (Dan v. Moldavia, Corte Edu, 5 luglio 2011; COGNOME v. Romania, Corte EDU, III sez., 5 marzo 2013; Flueras v. Romania, Corte Edu, III sez., 9 aprile 2013; Corte Edu, III Sez., sent. 4 giugno 2013; Hanu v. Romania, ric. 10890/04; più recentemente COGNOME v. Romania, Corte Edu, III sez. 15.9.2015, COGNOME v. Romania, Corte Edu, III sez. 22.9.2015; Lorefice v. Italia, Corte Edu, 1 sez., 29 giugno 2017).
Invero il diritto convenzionale valorizza non tanto il diritto dell’imputato ad en in contatto con la fonte delle accuse (comunque esercitato nel primo grado di giudizio), quanto il suo il diritto ad una decisione basata su di un percorso valutativo affidabi che presuppone che il giudice della condanna valuti gli “stessi elementi” a disposizione del giudice dell’assoluzione e, dunque, con specifico riguardo alle prove dichiarative, anche gl elementi di valutazione provenienti dalla comunicazione extraverbale.
1.2. Tale panorama giurisprudenziale è stato arricchito da alcuni decisivi arresti dell Sezioni Unite, ma soprattutto dall’intervento legislativo di modifica dell’art. 603 cod. p pen., che ha introdotto l’obbligo” della rinnovazione dibattimentale nel caso in cu giudizio di appello sia promosso dal pubblico ministero ed il proscioglimento deciso in primo grado sia fondato su «motivi attinenti la valutazione della prova dichiarativa».
Sul versante giurisprudenziale le Sezioni unite hanno anticipato la riforma affermando che l’onere di fornire una motivazione rafforzata implica la necessità di effettuare il ries della decisione assolutoria attraverso la obbligatoria rinnovazione delle testimonianz decisive (Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267486), estendendo tale obbligo, prima della riforma c.d. “Cartabia” (che, in relazione all’abbreviato c.d. “secco” ha abolito) anche ai casi in cui si proceda con il rito abbreviato non condizionato (Sez. n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, Rv. 269786) ed ai casi relativi all’esame del perito; si è infatti affermato che e dichiarazioni rese dal perito o dal consulente tecnico nel co del dibattimento, in quanto veicolate nel processo a mezzo del linguaggio verbale, costituiscono prove dichiarative, sicché sussiste, per il giudice di appello che, sul dive apprezzamento di esse, fondi, sempreché decisive, la riforma della sentenza di assoluzione, l’obbligo di procedere alla loro rinnovazione dibattimentale attraverso l’esame del perito del consulente, mentre analogo obbligo non sussiste ove la relazione scritta del perito del consulente tecnico sia stata acquisita mediante lettura, ivi difettando la nat dichiarativa della prova (Sez. U, n. 14426 del 28/01/2019, COGNOME, Rv. 275112 – 01)
Il Collegio rileva, inoltre, che le Sezioni unite hanno offerto una interpretazi “restrittiva” del comma 3-bis dell’art. 603 cod. proc. pen. attraverso l’individuazione di precisi limiti all’obbligo di rinnovazione. E’ stato infatti affermato che «l’espre utilizzata dal legislatore nella nuova disposizione di cui al comma 3-bis, secondo cui il giudice deve procedere, nell’ipotesi considerata, alla rinnovazione dell’istruzio dibattimentale, non equivale infatti alla introduzione di un obbligo di rinnovazione integrale
dell’attività istruttoria – che risulterebbe palesemente in contrasto con l’esigenza di evi un’automatica ed irragionevole dilatazione dei tempi processuali -, ma semplicemente alla previsione di una nuova, mirata, assunzione di prove dichiarative ritenute dal giudic d’appello “decisive” ai fini dell’accertamento della responsabilità, secondo i presupposti g indicati da questa Corte nella sentenza Dasgupta. Coordinando la locuzione impiegata dal legislatore nel comma 3-bis («il Giudice dispone la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale») con quelle – del tutto identiche sul piano lessicale – già utilizzate nei tre commi della medesima disposizione normativa, deve pertanto ritenersi che il Giudice d’appello sia obbligato ad assumere nuovamente non tutte le prove dichiarative, ma solo quelle che – secondo le ragioni puntualmente e specificamente prospettate nell’atto di impugnazione del pubblico ministero – siano state oggetto di erronea valutazione da parte del giudice di primo grado e vengano considerate decisive ai fini dello sciogliment dell’alternativa “proscioglimento-condanna”» (Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise, Rv. 272431, § 7.2).
A tale rilevante limitazione si associa quella individuata dalla condivisa giurisprudenz che limita l’obbligo di rinnovazione ai casi in cui si invochi la rivalutazione della attend intrinseca delle testimonianze “decisive”, senza estenderlo alle prove dichiarative i c contenuti siano incontestati, sebbene l’appellante invochi una diversa valutazione dei dati di contesto. Si è infatti affermato che non sussiste l’obbligo di procedere alla rinnovazio della prova testimoniale decisiva per la riforma in appello dell’assoluzione, quand l’attendibilità della deposizione sia valutata in maniera del tutto identica dal giudi appello, che si limita ad effettuare un diverso apprezzamento del complessivo compendio probatorio ovvero ad offrire una diversa interpretazione della fattispecie incriminatr (Sez. 5, n. 33272 del 28/03/2017, COGNOME, Rv. 270471; Sez. 5, n. 47833 del 21/06/2017, Terry, Rv. 273553; Sez. 6, n. 49067 del 21/09/2017, COGNOME, Rv. 271503)
1.3. In conclusione, può essere affermato che l’obbligo” di rinnovazione dibattimentale è limitato alle testimonianze (a) relativamente alle quali la “attendib intrinseca” dei dichiaranti sia oggetto di una precisa richiesta di rivalutazione del pubb ministero, su cui grava l’onere di proporre motivi specifici nel rispetto delle prescri contenute nel novellato art. 581 cod. proc. pen., (b) siano “decisive” per la valutazio della responsabilità. L’obbligo non si estende, invece, alle testimonianze i cui contenu siano incontestati, ma in relazione alle quali si invoca una diversa valutazione deg elementi di conferma; in relazione a tali testimonianze la rinnovazione è rimessa alla discrezionalità del giudice, che potrà esercitarla nel rispetto delle regole previste dai p tre commi dell’art. 603 cod. proc. pen.
1.4. Nel caso in esame la Corte di appello ha rivisitato integralmente la sentenza d assoluzione giungendo ad una decisione di condanna rinnovando solo le testimonianze di
NOME COGNOME e GLYPH NOME COGNOME, nonostante GLYPH risulti rivalutato l’intero compendio probatorio, sia di matrice dichiarativa che scientifica.
Nel dettaglio: (a) non è stata rinnovata la testimonianza di NOME COGNOME nonostante la rilevata discrasia, emergente dalle sue dichiarazioni, circa il momento i cui NOME COGNOME aveva riferito al padre della azione estorsiva, (b) è stat integralmente rivalutata la consulenza tecnica introdotta dalla difesa effettuata da Dott.ssa COGNOME senza procedere alla sua rinnovazione, (c) non è stata fornita una adeguata motivazione a sostegno della valutazione frazionata delle dichiarazioni di NOME COGNOME, dichiaratamente ritenuto non credibile nella parte in cui lo stesso ha riferito della “vicenda COGNOME” (d) non è stato accuratamente vagliato l’ipoteti coinvolgimento nella condotta per la quale era stato iscritto lo COGNOME anche del COGNOME, nonostante «dall’esame delle persone offese sembra emergere che il COGNOME avesse effettivamente incaricato COGNOME di recuperare i soldi da Lasalvia» e nonostante sia stato ritenuto che «il COGNOME è stato certamente reticente, non in grado di fornire elemen utili a chiarire la vicenda, né di spiegare i suoi rapporti con NOME» (pag. 21 de sentenza impugnata).
Peraltro l’eventuale coinvolgimento di NOME COGNOME nella condotta illecita attribuit allo COGNOME avrebbe una rilevanza decisiva anche sull’inquadramento di NOME COGNOME come “dichiarante semplice”, piuttosto che come “indagato di reato collegato”.
Sul punto si ricorda che in tema di prova dichiarativa, allorché venga in rilievo la ves che può assumere il dichiarante, spetta al giudice il potere di verificare in ter sostanziali, e quindi al di là del riscontro di indici formali, come l’eventuale già inter iscrizione nominativa nel registro delle notizie di reato, l’attribuibilità allo stes qualità di indagato nel momento in cui le dichiarazioni stesse vengano rese, e il relati accertamento si sottrae, se congruamente motivato, al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 15208 del 25/02/2010, Mills, Rv. 246584 – 01). E che l’attribuzione della eventuale qualifica di indagato di reato collegato ha una particolare rilevanza, tenuto conto che mancato avvertimento di cui all’art. 64, comma terzo, lett. c), cod. proc. pen., all’imput di reato connesso o collegato a quello per cui si procede, che avrebbe dovuto essere esaminato in dibattimento ai sensi dell’art. 210, comma sesto, cod. proc. pen., determina la inutilizzabilità della deposizione testimoniale resa senza garanzie (Sez. U, n. 33583 de 26/03/2015, COGNOME, Rv. 264479 – 01).
In sintesi, si rileva una violazione dello statuto della rinnovazione obbligat contenuto nell’art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen. come interpretato dalla giurisprudenza delle Sezioni unite della Cassazione e, conseguentemente, una violazione dell’obbligo di motivazione rafforzata che incombe sul giudice che effettua RAGIONE_SOCIALE.
1.5. Per COGNOME quanto i ricorsi proposti nell’interesse del COGNOME e dello COGNOME n superino la soglia di ammissibilità in quanto generici, il Collegio riconosce che le doglian
proposte nell’interesse del COGNOME in ordine alla violazione dell’obbligo di ri del dibattimento in appello e dell’onere di motivazione rafforzata n
esclusivamente personali, per cui gli effetti del loro accoglimento devono essere sensi dell’art. 587 cod. proc. pen. nei confronti di COGNOME e COGNOME.
Si riafferma, infatti, che l’effetto estensivo dell’impugnazione, in caso di acc di un motivo di ricorso per cassazione non esclusivamente personale, giova anche ag
imputati che non hanno proposto ricorso, ivi compresi coloro che hanno concordato la in appello, che hanno proposto un ricorso originariamente inammissibile o che al
hanno successivamente rinunciato (Sez. 3, n. 55001 del 18/07/2018, Cante, Rv. 27
– 02; Sez. U, n. 30347 del 12/07/2007, Aguneche, Rv. 236756 – 01).
1.6. Si dispone, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata con rinv nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna che procede
rinnovazione degli esami dei soggetti la cui attendibilità dovrà essere rivalutata quanto ritenuto dal Tribunale, nonché all’approfondimento dei temi in relazione ai
è ritenuta la motivazione carente.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione Corte di appello di Bari Così deciso, il giorno 5 marzo 2025.