Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 50006 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 50006 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a GENOVA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/01/2023 della Corte d’appello di Genova
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni dell’AVV_NOTAIO, nell’interesse della parte civile NOME, che ha chiesto dichiararsi inammissibile o comunque rigettarsi il ricorso, con condanna dell’imputato alla rifusione delle spese del grado;
lette le conclusioni dell’AVV_NOTAIO, nell’interesse di COGNOME COGNOME che ha chiesto accogliersi il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte d’appello di Genova, con la sentenza impugnata in questa sede, ha riformato su appello del P.m. la declaratoria di assoluzione nei confronti di COGNOME NOME pronunciata dal Tribunale di Genova in data 10 luglio 2021, in ordine al reato di cui all’art. 640 cod. pen., condannando l’imputato alle pene ritenute di giustizia e al risarcimento in favore della parte civile COGNOME NOME.
Ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell’imputato deducendo, con il primo motivo, violazione di legge, in relazione all’art. 603, comma 3 bis, cod. proc. pen., art. 6 CEDU, e vizio della motivazione; attesa la decisività delle prove orali poste a fondamento della sentenza di assoluzione, e dell’opposto giudizio di appello, conseguenza della differente valutazione del dato dichiarativo, la Corte territoriale aveva omesso la necessaria rinnovazione dell’istruttoria.
2.1. Con il secondo motivo si deduce vizio della motivazione, attesa l’evidente carenza del carattere rafforzato della motivazione con cui la Corte territoriale aveva riconosciuto la responsabilità dell’imputato, senza alcuna rivalutazione complessiva del quadro probatorio e omettendo di scardinare il costrutto logico della sentenza di assoluzione.
2.2. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge, in relazione agli artt. 120 cod. pen., 336 cod. proc. pen.; era errata l’individuazione del momento inziale di decorrenza del termine per proporre la querela, considerando sia il tenore dell’imputazione, sia gli elementi di prova acquisti che fissavano la consapevolezza di tutti i dati del fatto illecito, in corrispondenza dei cessati pagamenti finalizzat alla restituzione delle somme oggetto di fraudolenta percezione.
2.3. Con il quarto motivo si deduce il vizio della motivazione, carente quanto alla subordinazione del beneficio ex art. 163 cod. pen. al pagamento della provvisionale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
1.1. Il terzo motivo, avente carattere preliminare in quanto incidente sulla procedibilità del reato contestato, è generico e si risolve in una diversa valutazione in fatto, non suscettibile di censura in sede di legittimità.
La Corte territoriale, con argomenti aderenti ai dati processuali e privi di vizi logici, ha fissato il momento della compiuta consapevolezza della persona offesa, circa la condotta fraudolenta ipotizzata a suo danno, quando la donna, non essendosi realizzati i versamenti promessi per restituire le somme affidate all’imputato e di cui non si aveva avuto più notizie, acquisì la conoscenza della condizione anagrafica di irreperibilità dell’imputato.
1.2. Il primo ed il secondo motivo sono entrambi fondati; a fronte di una pronuncia assolutoria, fondata essenzialmente sul giudizio negativo relativo alla credibilità della persona offesa (ritenuta contraddittoria e lacunosa nel fornire le informazioni sullo svolgimento del rapporto con l’imputato, cui aveva affidato delle somme di denaro per un non meglio specificato investimento, con particolare riguardo alle circostanze – riferite solo dopo sollecitazioni e contestazioni in
dibattimento – dell’avvenuto rilascio a favore della persona offesa di una delega ad operare su un conto corrente intestato all’imputato, da cui la donna aveva prelevato delle somme, a compensazione di quanto originariamente versato senza che si fosse realizzato l’investimento programmato), la sentenza impugnata ha ritenuto di ribaltare la decisione di primo grado esclusivamente soffermandosi ad analizzare e svalutare il dichiarato dell’imputato, in punto di ricostruzione della destinazione delle somme ricevute e dei rapporti con la persona offesa, la cui narrazione non è stata in alcun modo riconsiderata così implicitamente esprimendo una diversa valutazione del relativo contenuto dichiarativo.
In tal modo, la Corte è venuta meno sia all’obbligo di rinnovare la prova dichiarativa, attraverso la nuova assunzione della testimonianza della persona offesa e mediante il rinnovato esame dell’imputato (Sez. 3, n. 16131 del 20/12/2022, dep. 2023, B., Rv. 284493 – 02), obbligo imposto dall’art. 603, comma 3 bis cod. proc. pen. proprio in ragione del diverso apprezzamento valutativo che si pone quale base logica del differente epilogo decisorio (Sez. 2, n. 13953 del 21/02/2020, NOME, Rv. 279146 – 01; Sez. 3, n. 16444 del 04/02/2020, C., Rv. 279425 – 02; Sez. 5, n. 27751 del 24/05/2019, 0., Rv. 276987 – 01; Sez. 1, n. 12928 del 07/11/2018, dep. 2019, P., Rv. 276318 – 01), sia al dovere di motivare in modo rafforzato il giudizio di responsabilità dell’imputato, esaminando e confutando specificamente tutti i passaggi logici su cui era stata costruita la decisione di assoluzione (Sez. 3, n. 16131 del 20/12/2022, dep. 2023, B., Rv. 284493 – 03; Sez. 6, n. 51898 del 11/07/2019, P., Rv. 278056 – 01).
2. L’accoglimento dei motivi indicati, che comportano l’assorbimento logico del quarto motivo di ricorso, impone l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Genova per nuovo giudizio sull’impugnazione del P.m.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Genova per nuovo giudizio.
Così deciso il 6/12/2023