Rinnovazione dell’istruttoria: una richiesta eccezionale, non un diritto
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha riaffermato principi cardine del processo d’appello, chiarendo i limiti entro cui è possibile richiedere una rinnovazione dell’istruttoria. La decisione analizza il caso di un ricorso presentato da un imputato, ritenuto manifestamente infondato e quindi dichiarato inammissibile. Questa pronuncia offre spunti fondamentali sulla discrezionalità del giudice d’appello e sulla valutazione delle circostanze attenuanti.
I Fatti del Processo
Un imputato, condannato in secondo grado dalla Corte d’Appello, decideva di presentare ricorso per Cassazione basandosi su due principali motivi. Il primo riguardava la violazione delle norme processuali per la mancata riapertura del dibattimento, finalizzata all’audizione di un nuovo testimone. Secondo la difesa, questa testimonianza sarebbe stata cruciale per l’accertamento della responsabilità. Il secondo motivo verteva sul mancato riconoscimento dell’attenuante per aver cagionato un danno patrimoniale di speciale tenuità, quantificato in 270 euro, in relazione a un reato di estorsione.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha respinto entrambi i motivi, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione ha comportato non solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria di 3.000 euro a favore della Cassa delle ammende. La Corte ha ritenuto le argomentazioni della difesa palesemente prive di fondamento giuridico.
Le motivazioni della Corte sulla rinnovazione dell’istruttoria
La Cassazione ha affrontato il primo motivo di ricorso ricordando un principio consolidato: la rinnovazione dell’istruttoria nel giudizio d’appello non è un diritto dell’imputato, ma un istituto di carattere eccezionale. Il Codice di procedura penale presume che l’istruttoria svolta in primo grado sia completa. Pertanto, il giudice d’appello può disporre l’acquisizione di nuove prove solo se lo ritiene assolutamente indispensabile per la decisione, ovvero quando gli atti esistenti non gli consentono di formare un convincimento.
Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva adeguatamente motivato la propria decisione di non ascoltare il nuovo testimone, giudicando il suo potenziale contributo ‘superfluo’ ai fini dell’accertamento della responsabilità penale. La Cassazione ha specificato che il suo sindacato non può entrare nel merito della rilevanza della prova richiesta, ma deve limitarsi a verificare la coerenza e la logicità della motivazione con cui il giudice d’appello ha respinto la richiesta. Essendo tale motivazione adeguata, il motivo di ricorso è stato giudicato manifestamente infondato.
Le motivazioni sul diniego dell’attenuante
Anche il secondo motivo è stato considerato palesemente infondato. La difesa sosteneva che un danno di 270 euro dovesse essere considerato di ‘speciale tenuità’, giustificando così una riduzione di pena. Tuttavia, la Corte ha confermato la valutazione del giudice di merito, il quale aveva negato l’attenuante sulla base di due considerazioni:
1. Pregiudizio economico non irrisorio: Sebbene l’importo potesse sembrare modesto in assoluto, non è stato ritenuto trascurabile.
2. Gravità della condotta: Il reato in questione era un’estorsione, un delitto plurioffensivo caratterizzato da una forte natura intimidatoria nei confronti della vittima. La gravità intrinseca della condotta estorsiva è stata considerata prevalente rispetto all’entità del danno patrimoniale, giustificando così il diniego dell’attenuante.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza della Cassazione offre due importanti lezioni pratiche. In primo luogo, ribadisce che un ricorso in appello o in Cassazione deve essere fondato su motivi solidi e non pretestuosi. La richiesta di rinnovazione dell’istruttoria deve essere supportata da argomenti che dimostrino la sua assoluta necessità per la decisione, non essendo sufficiente la mera speranza di un esito diverso. In secondo luogo, insegna che la valutazione delle circostanze attenuanti non è un mero calcolo matematico. Anche un danno economico contenuto può non portare a una riduzione di pena se il reato commesso è di particolare gravità e allarme sociale, come nel caso dell’estorsione.
È sempre possibile chiedere di ascoltare nuovi testimoni nel processo d’appello?
No. La rinnovazione dell’istruttoria in appello è un istituto eccezionale. Il giudice può disporla solo se ritiene di non poter decidere sulla base delle prove già raccolte in primo grado. Non è un diritto dell’imputato, ma una decisione discrezionale del collegio giudicante.
Un danno economico di lieve entità garantisce automaticamente l’applicazione di un’attenuante?
No. Secondo la Corte, per valutare l’applicazione dell’attenuante del danno di speciale tenuità (art. 62 n. 4 c.p.), il giudice deve considerare non solo l’importo economico (in questo caso 270 euro), ma anche la gravità complessiva della condotta, come la natura intimidatoria del reato.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene giudicato ‘manifestamente infondato’?
Se il ricorso è dichiarato inammissibile perché i motivi sono manifestamente infondati, non viene esaminato nel merito. Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, come avvenuto in questo caso per un importo di 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41265 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41265 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ALTAMURA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/05/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione dell’art. 603 cod. proc. pen. ed il vizio di motivazione in ordine alla mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale con l’audizione di NOME COGNOME in qualità di testimone, è manifestamente infondato avendo la Corte di appello ( pag. 6 della sentenza impugnata) puntualmente motivato in ordine alla superfluità di tale portato dichiarativo sul piano dell’accertamento della responsabilità dell’imputato;
che, al riguardo, va ricordato come la rinnovazione dell’istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza di quella espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il collegio di merito ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (SU, n. 12602 del 17.12.2015- dep. 2016, Ricci, Rv. 266820); il sindacato che il giudice di legittimità può esercitare in relazione alla correttezza della motivazione di un provvedimento pronunciato sulla richiesta istruttoria, non può mai essere svolto sulla concreta rilevanza dell’atto o della testimonianza da acquisire, me deve esaurirsi nell’ambito del contenuto esplicativo del provvedimento adottato (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995- dep. 1996, COGNOME, Rv. 203764 e successivamente Sez. 3 n. 7680 del 13/01/2027, COGNOME, Rv. 269373; Sez. 3, n. 34625del 15/07/2022, COGNOME, Rv. 283522) che, nel caso di specie, è del tutto adeguato;
che il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in punto di mancato riconoscimento della attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen, è pure manifestamente infondato avendo la Corte di appello (pag. 7 della sentenza impugnata) puntualmente argomentato il diniego avendo riguardo, da un lato, al pregiudizio economico non irrisorio arrecato alla persona offesa (poiché pari a 270,00 euro) e, dall’altro, alla concreta condotta estorsiva (rientrante nel novero dei reati plurioffensivi) che era connotata da gravità sotto il profilo della sua natura intimidatoria nei confronti della vittima;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 4 novembre 2025.