Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 2498 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 2498 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di
NOME, nato a Tavernelle Val di Pesa il DATA_NASCITA
avverso la sentenza emessa il 28/10/2022 dalla Corte d’appello di Firenze;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
preso atto RAGIONE_SOCIALE conclusioni formulate dal Pubblico Ministero, nella persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio e la declaratoria d’inammissibilità resto;
lette le conclusioni formulate dal difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO.
RITENUTO IN FATTO
Il difensore di NOME, AVV_NOTAIO, ricorre per cassazione avverso sentenza con la quale la Corte d’appello di Firenze, in parziale riforma della pronuncia Tribunale di Firenze, ha confermato la penale responsabilità dell’imputato in ordine ai delit bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale e, ritenuta la continuazione con i rea ascritti allo stesso dal Giudice dell’udienza preliminare di Firenze con sentenza del 5 novemb 2013, divenuta irrevocabile, ha rideterminato la pena complessiva, nonché la durata RAGIONE_SOCIALE pene accessorie.
La difesa articola quattro motivi di ricorso.
2.1 Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 606, lett. d) ed e), cod. proc lamenta che la corte territoriale, senza un’idonea motivazione, non ha accolto la richiesta rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale volta all’esame dei testi e del consulente te d’ufficio in merito a tutti i capi di imputazione.
2.2 Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pe lamenta che i giudici d’appello hanno rigettato l’istanza di rinnovazione dell’istru dibattimentale, volta a dimostrare l’assenza degli elementi costitutivi dei delitti con all’imputato, senza tener conto della mancata esibizione da parte del curatore di documenti bancari idonei a rivelare l’assenza del dolo del delitto e, dunque, di una consapevo rappresentazione dello stato di dissesto in cui versava la società, anche in considerazione de mancata attivazione da parte della banca finanziatrice RAGIONE_SOCIALE fideiussioni prestate dai precede amministratori, nonostante l’entità del passivo.
2.3 Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. lamenta che la corte territoriale ha ritenuto la sussistenza degli elementi costitutivi del di bancarotta documentale, nonostante il COGNOME avesse messo a disposizione del consulente la sede presso la quale i documenti erano custoditi.
2.4 Con il quarto motivo, proposto ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. p pen., lamenta che i giudici d’appello, per un verso, nel determinare l’aumento di pena per continuazione, hanno errato nell’individuazione del delitto più grave, rappresentato da bancarotta distrattiva di cui alla sentenza emessa dal Giudice dell’udienza preliminare Firenze, in ragione del valore degli importi distratti e, per altro verso, hanno omes concedere all’imputato le circostanze attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I motivi di ricorso sono manifestamente infondati.
Va premesso che la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, quando le due decisioni di merito concordano nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondament RAGIONE_SOCIALE GLYPH rispettive GLYPH decisioni GLYPH (Sez. 2, GLYPH n. 37295 del 12/06/2019, GLYPH E., GLYPH Rv. 277218;
Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, COGNOME, Rv. 257595) e quando i giudici di secondo grado esaminano le censure proposte dall’appellante con criteri omogenei a quelli usati dal prim giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giu della decisione e, a maggior ragione, quando i motivi di appello non hanno riguardato element nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarit nella decisione di primo grado
Nel sindacato sui vizi della motivazione, compito del giudice di legittimità non è quel sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, ma quello di stabi se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito corretta interpretazione di essi, dando completa e convincente risposta alle deduzioni del parti e se abbiano applicato esattamente le regole della logica nello sviluppo de argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di alt
Tanto premesso, il ricorso è infondato in quanto le censure articolate riproducono reiterano argomenti già prospettati nell’atto di appello, ai quali la corte territoriale adeguate e argomentate risposte, esaustive in fatto e corrette in diritto, che il ricor tuttavia, non ha in alcun modo considerato e di cui non ha tenuto conto, così omettendo d confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato, limitando a lamentare presunte violazioni di legge penale e processuale, nonché un’inesistente carenza o illogicità della motivazione (Sez. 2, GLYPH n. 27816 del 22/03/2019, COGNOME, Rv. 276970; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME, Rv. 260608).
Manifestamente infondati sono il primo e il secondo motivo che, entrambi, prospettano ipotetiche ricostruzioni alternative della vicenda, censurando la mancata rinnovazion dell’istruttoria dibattimentale.
Premesso che la mancata rinnovazione in appello dell’istruttoria dibattimentale può essere censurata qualora si dimostri l’esistenza, nell’apparato motivazionale posto a base del decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medes provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, che sarebbero state presumibilmente evitate se si fosse provveduto all’assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appel (Sez. 5, n. 32379 del 12/04/2018, COGNOME, Rv. 273577; Sez. 6, n. 1256 del 28/11/2013 dep. 2014, Cozzetto, Rv. 258236), nel caso di specie la corte territoriale ha individuat ragioni per le quali non ha ritenuto di procedere alla rinnovazione dell’istruttoria dibattim sia nella mancata reiterazione della richiesta dinanzi al collegio diversamente composto, si nell’assenza del carattere di novità RAGIONE_SOCIALE prove – né sopravvenute, né scoperte dopo il giudi di primo grado-, sia, infine, nella ritenuta non necessità RAGIONE_SOCIALE stesse.
I giudici di appello hanno sottolineato, quanto all’elemento soggettivo del delitto, che:
fu il ricorrente a richiedere il finanziamento;
il finanziamento, inizialmente erogato alla società, successivamente fu spostato su cont correnti riferibili ad altre imprese in sofferenza, facenti capo al RAGIONE_SOCIALE;
la prospettata operazione immobiliare, connessa al finanziamento, non fu mai realizzata;
il COGNOME gestiva le società come un’unica compagine.
Da ciò, si sottolinea nella sentenza in verifica, l’irrilevanza, ai fini dell’affermazione de responsabilità del ricorrente, di eventuali interessi degli istituti di credito a fin operazioni della società.
In altri termini la decisione della Corte di non procedere alla rinnovazione dell’istr dibattimentale richiesta dalla difesa, risulta presa alla luce della motivazione con la qu stata adeguatamente argomentata la sussistenza di prove sufficienti ad affermare la responsabilità dell’imputato e quindi la perfetta decidibilità del processo allo stato degli a
Dal canto suo, il ricorrente si è limitato a prospettare genericamente un diverso esito giudizio, fondato su una ricostruzione alternativa e del tutto ipotetica, senza indicare i termini la rinnovazione istruttoria avrebbe inciso sulla decisione.
Privo di pregio è anche il terzo motivo.
La corte territoriale ha evidenziato che il COGNOME, anziché mettere a disposizione del curat prescritti documenti e le scritture contabili, si era limitato a indicare genericame professionista l’ufficio presso il quale gli atti erano tenuti, così non consentendo non l’esatta individuazione e la corretta analisi degli stessi, ma anche il loro rinvenimento.
Manifestamente infondato è anche il quarto e ultimo motivo.
In merito al profilo che involge l’errore di valutazione in cui sarebbero incorsi i gi appello nell’individuare il delitto più grave ai fini della continuazione e, pertanto, determinare la pena, il ricorrente non solo non ha allegato alcunché, ma, soprattutto, non spiegato in che termini ciò avrebbe inciso, in senso a lui favorevole, sul calcolo della inflitta.
6.1 In merito, infine, alla concessione RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche, va evidenzi che mancato esercizio del potere-dovere del giudice di appello di applicare d’ufficio una più circostanze attenuanti, non accompagnato da alcuna motivazione, non può costituire motivo di ricorso in cassazione per violazione di legge o difetto di motivazione, qualora, co nel caso di specie, l’imputato nell’atto di appello abbia omesso di formulare una richie specifica, con un preciso riferimento ai dati di fatto astrattamente idonei all’accoglimento stessa, rispetto alla quale il giudice avrebbe dovuto confrontarsi con la redazione di puntuale motivazione (Sez. 3, n. 10085 del 21/11/2019, dep. 2020, G., Rv. 279063 – 02).
Dalle suesposte considerazioni consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso e l condanna della ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processual e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende.
Così deciso il 24/11/2023.