Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 55 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 55 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CARINI il 14/03/1979
avverso la sentenza del 11/07/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la mancata assunzione di una prova decisiva in relazione al confronto ed alla testimonianza richieste, è privo di specificità non confrontandosi con il contenuto della decisione impugnata in cui la Corte territoriale (cfr., pag. 4) ha spiegato le ragioni per le quali ha giudicato superfluo il sollecitato approfondimento istruttorio essendo, peraltro, il caso di ribadire che la rinnovazione dell’istruttoria nel giudizio appello, attesa la presunzione di completezza dell’istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (cfr., Sez. U, n. 12602 del 1;7/12/2015, COGNOME, Rv. 266820 – 01);
che, inoltre, non trattandosi di prove decisive che, sopravvenute o scoperte dopo la sentenza di primo grado, possono essere dedotte ex art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., il rigetto dell’istanza di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in appello può costituire motivo di censura esclusivamente sotto il profilo del vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. e, di conseguenza, si sottrae al sindacato di legittimità qualora la struttura argonnentativa della motivazione della decisione di secondo grado sia fondata su elementi sufficienti per una compiuta valutazione in ordine alla responsabilità, come avvenuto nel caso di specie;
ritenuto che il secondo motivo, con il quale si contesta l’insussistenza degli elementi oggettivi del reato di rapina impropria, è privo di specificità e, per altro verso, introduce questioni non devolute alla cognizione della Corte di appello e tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato di legittimità ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti;
che, nella specie, i giudici del merito hanno esplicitato, cori argomentazione corretta sia sul piano logico che giuridico, le ragioni del loro convincimento, motivando ampiamente sulle ragioni per le quali hanno superato le questioni devolute con l’atto di appello (si veda, in particolare, pag. 5);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 21 novembre 2023.