Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 50277 Anno 2019
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50277 Anno 2019
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/09/2019
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a NAPOLI il 16/06/1975
avverso la sentenza del 28/05/2018 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
FATTO E DIRITTO
NOME NOME ha proposto, a mezzo difensore, ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe deducendo violazione di legge quanto alla mancata rinnovazione dell’ istruttoria dibattimentale mediante l’ audizione della teste COGNOME NOME intestataria del veicolo che aveva transitato illecitamente presso il casello autostradale Napoli Nord nonché vizio di motivazione relativamente all’ affermazione della penale responsabilità dell’ imputat per il reato di cui al capo b) (art. 640 cod. pen).
2. Il ricorso deve ritenersi inammissibile.
2.1. Il primo motivo è manifestamente infondato.
Osserva il collegio che la motivazione si appalesa adeguata e corretta in diritto nella parte cui la corte territoriale ha respinto la richiesta di rinnovazione dell’ istruttoria dibattime ragione della circostanza che non sussisteva “dubbio alcuno in ordine alla riconducibilità al prevenuto della condotta illecita in esame”.
Il Supremo Collegio ha avuto, invero, modo di chiarire che la rinnovazione dell’istruttoria n giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell’istruttoria espletata in pri grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti. (Sez. 12602 del 17/12/2015 – dep. 25/03/2016, COGNOME, Rv. 26682001).
2.2. Il secondo motivo è anch’ esso manifestamente infondato.
Le censure proposte, infatti, non si confrontano in alcun modo con le argomentazioni della sentenza impugnata, sono meramente reiterative nonchè totalmente generiche ed aspecifiche e, quindi, inidonee ad inficiare, in alcun modo, le argomentazioni di cui alla sentenza appello.
La corte territoriale ha chiarito, con motivazione congrua in fatto e conforme a diritto (v 3/4)., che sussistevano i presupposti oggettivi e soggettivi del reato in contestazione essendo emerso, sulla scorta dei complessivi elementi istruttori e segnatamente tenuto conto della mancanza di tesi alternative fornite dall’ imputato, che lo stesso aveva utilizzato il mez transitato illecitamente presso il casello autostradale Napoli Nord.
Pertanto non essendo evidenziabile alcuno dei vizi motivazionali deducibili in questa sede quanto alla affermazione della penale responsabilità in ordine al reato di cui sopra le censure, essendo sostanzialmente tutte incentrate su una nuova rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, di mero merito, appaiono del tutto infondate.
Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d’inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen.,
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro trem favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proce al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 10 Settembre 2019
II consigliere estensore
II presidente