Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 33125 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 33125 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nate STOCCARDA( GERMANIA) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/09/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
uditi i Difensori:
è presente l’AVV_NOTAIO, del Foro di PRATO, in difesa delle Parti Civili COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME. Il difensore chiede di rigettare il ricorso proposto dall’imputata e confermare l’impugnata sentenza come da conclusioni e nota spese delle quali chiede la liquidazione, depositate in udienza.
In difesa di RAGIONE_SOCIALE COGNOME è presente l’AVV_NOTAIO, del Foro di PRATO, il quale, dopo aver esposto i principali motivi di ricorso e riportandosi nel resto, insiste nell’accoglimento chiedendo l’annullamento della sentenza della Corte di Appello di Firenze.
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di appello di Firenze il 28 settembre 2023, in riforma integrale della sentenza, appellata dal P.M. e dalle parti civili (NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME), con cui il G.i.p. del Tribunale di Prato il 27 maggio 2020, all’esito del giudizio abbreviato, ha assolto la signora NOME COGNOME, con la formula perché il fatto non costituisce reato, dall’accusa di omicidio stradale, fatto contestato come commesso il 24 (data dell’incidente) – 26 (data del decesso) maggio 2017, invece, riconosciuta la responsabilità dell’imputata, la ha condannata, con l’attenuante speciale di cui al comma 7 dell’art. 589-bis cod. pen. e con le circostanze attenuanti generiche, in equivalenza alla riconosciuta aggravante di cui al comma 6 dell’art. 589-bis cod. pen., applicata la diminuzione per il rito, alle pene, principale ed accessoria, di giustizia, oltre risarcimento dei danni alle costituite parti civili, da liquidarsi in separato giudizi
La contestazione elevata dal P.M. è la seguente: avere l’imputata il 24 maggio 2017, per colpa generica (imprudenza, negligenza ed imperizia) e specifica (violazione degli artt. 141 e 193 del d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285), circolando su strada urbana alla guida della sua auto, non assicurata, omesso di regolare la velocità di guida e non avere conservato il controllo del veicolo in ogni circostanza, così da poter assicurare l’arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile, e, dopo avere effettuato uno stop e dopo avere svoltato a sinistra, avere investito il pedone NOME COGNOME, che si trovava in piedi all’interno della corsia di marcia dedicata allo stallo delle vetture davanti all’ingresso di un ristorante provocandogli gravi lesioni che lo hanno condotto, malgrado i soccorsi, dopo due giorni al decesso.
Il Tribunale ha ritenuto essere emerso dall’istruttoria che l’automobile procedesse con andatura regolare alla velocità di 39 km/h, stimata corretta alla luce delle circostanze concrete del caso, e che NOME COGNOME al momento dell’investimento si trovasse in piedi sulla sede stradale, con le spalle al centro della strada e con sguardo rivolto verso il tetto del ristorante ivi presente, ove era salito il figlio, NOME, per effettuare dei lavori, sottolineando la grave disattenzione della vittima, che era repentinamente indietreggiata dagli stalli per il parcheggio, tra due auto in sosta, peraltro occultato da una di esse, in una zona in ombra, alla sede stradale in senso stretto, senza prestare attenzione al traffico veicolare, peraltro in una strada cittadina a doppio senso di marcia e in prossimità di una intersezione tra tre vie, e che l’imputata, per la collocazione
della vittima e per le circostanze concrete, non fosse stato in grado di avvistare il pedone se non solo improvvisamente, a soli otto metri, nella imminenza dell’urto, ormai inevitabile. Per concludere che «la condotta del pedone è risultata tale da spezzare ed interrompere il nesso di causalità tra la condotta dell’imputata e l’evento» (così alla p. 32 della sentenza del Tribunale).
La Corte di appello, invece, in accoglimento dell’impugnazione dal P.M. e dalle parti civili, rinnovata l’istruttoria mediante esame dei testimoni NOME COGNOME e NOME COGNOME, ha ritenuto che al momento dell’urto il pedone fosse – sì in piedi e di spalle alla strada ma fermo, non già in movimento, collocato sulla carreggiata in prossimità degli stalli ma non tra gli stalli, in un punto illumina dal sole, quindi visibile da parte dell’automobilista, e che fosse in posizione di quiete da circa 6 secondi, tempo stimato sufficiente per frenare e per evitare l’impatto o almeno le conseguenze rovinose dello stesso, ove l’imputata avesse viaggiato, anziché a circa 40 km/h, alla velocità – stimata prudenziale – di 20/25 km/h; e ciò sulla base sia delle dichiarazioni dei testimoni sia della relazione del consulente del P.M. sia della ravvisata “linearità” delle lesioni sul corpo della vittima.
5.Ciò premesso, ricorre per la cassazione della sentenza l’imputata NOME COGNOME, tramite Difensore di fiducia, affidandosi a quattro motivi con i quali, ripercorsi gli antefatti, denunzia promiscuamente violazione di legge, anche sotto il profilo della mancanza di apparato giustificativo, e vizio di motivazione.
5.1. Con il primo motivo lamenta la violazione dell’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. e, nel contempo, vizio di motivazione per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità dell’apparato giustificativo.
La Corte di appello, rinnovando l’istruttoria solo mediante esame di due testi oculari (NOME COGNOME e NOME COGNOME) e dell’imputato, ma omettendo di escutere nuovamente i due consulenti tecnici che erano stati nominati dal P.M. e dall’imputato, peraltro nonostante espressa richiesta avanzata concordemente dalla Parti private all’udienza del 14 marzo 2023, avrebbe violato la norma indicata. Infatti, ad avviso del ricorrente, la Corte territoriale ha «operato un diverso apprezzamento delle due consulenze tecniche rispetto al primo giudice, arrivando a qualificare l’ipotesi formulata dal CT della difesa come “implausibile sul piano materiale”, mentre attribuiva una particolare efficienza probatoria alle conclusioni rassegnate dal CT del Pubblico Ministero, soprattutto su un punto nodale e decisivo del presente processo e cioè se, al momento dell’investimento, del pedone da parte del veicolo condotto dall’imputata, questi fosse fermo sulla carreggiata, oppure in fase repentino indietreggiamento dagli stalli di sosta
3 GLYPH
verso l’interno della carreggiata» (così alla p. 10 del ricorso). In particolare, la Corte territoriale ha disatteso la ricostruzione fatta propria dal Tribunale sulla collocazione del pedone sulla sede stradale al momento dell’investimento e sulla circostanza se lo stesso fosse fermo ovvero si stesse spostando indietreggiando, «soffermandosi soprattutto su un dato tecnico-scientifico che emergeva dalla relazione tecnica del consulente del Pubblico Ministero, e cioè sul fatto che i danni sul veicolo investitore risultavano allineati, e questo dato sarebbe risultato inconciliabile con l’ipotesi postula dal CT della difesa e cioè che il pedone stesse indietreggiando a una velocità di circa 5 km/h. Tuttavia, l’ing. COGNOME, consulente della difesa dell’imputata, non aveva formulato un’ipotesi astratta, ma basandosi su leggi di copertura scientifiche era giunto alla conclusione che il disassamento e non l’allineamento tra l’ubicazione dell’urto primario e quella del secondario attribuibile all’impatto della spalla e non del gomito, rappresenti circostanza tecnica indice dell’energia inziale che il pedone manteneva espressiva di una certa velocità di attraversamento della carreggiata » (così alle pp. 11-12 del ricorso, cui è allegata la relazione del C.T. della Difesa).
Si sottolinea, infatti, che un diverso apprezzamento delle due consulenze tecniche rispetto alla valutazione del giudice di primo grado, anche se si è celebrato l’abbreviato, avrebbe imposto alla Corte di appello di disporre l’esame dei due consulenti tecnici ai sensi dell’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., richiamandosi al riguardo i reiterati interventi delle Sezioni unite della S.C., cioè: Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, COGNOME, Rv. 267492; Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, COGNOME, Rv. 269785; e Sez. U, n. 14426 del 28/01/2019, Pavan, Rv. 275112-03.
Si denuncia non soltanto l’omesso esame dei due consulenti tecnici ma anche la violazione dell’obbligo di motivazione rafforzata, avendo la Corte di merito omesso di confrontarsi puntualmente con la sentenza di primo grado su punti decisivi della vicenda, e cioè se il pedone all’atto dell’investimento fosse fermo sulla zona di stallo, tra due auto, all’ombra ovvero se avesse indietreggiato repentinamente e se fosse sulla carreggiata in un punto illuminato dal sole, non cogliendo compiutamente il senso delle dichiarazioni rese da NOME COGNOME e da NOME COGNOME sia nelle indagini sia in udienza ed attribuendo a tali dichiarazioni, che si riportano nel ricorso, una portata superiore a quella effettiva, portata che sarebbe stata, invece, ben colta dal Tribunale nella sentenza assolutoria. E, anzi, le parole di NOME COGNOME sarebbero state travisate rispetto a quanto correttamente colto dal giudice dell’abbreviato proprio con riferimento al tema della collocazione del padre sulla sede stradale.
5.2. Con il secondo motivo censura la violazione dell’obbligo di motivazione e, comunque, la manifesta illogicità e contraddittorietà della stessa, per avere
omesso di disporre una perizia sulla dinamica del sinistro, pur richiesta dalla Difesa all’udienza del 14 marzo 2023 (il cui verbale si allega), e ciò con specifico riferimento alla posizione della vittima al momento del sinistro ed alla circostanza se fosse ferma o in movimento, essendovi contrasto al riguardo tra le ricostruzioni dei C.T. del P.M. e dell’imputato, e, comunque, per non avere indicato in maniera approfondita le ragioni per cui disattendere le argomentazioni e le conclusioni della Difesa dell’imputato, su cui si era basata in larga parte la sentenza che si è riformata in senso peggiorativo.
Le conseguenze circa la ricostruzione del fatto che il consulente della Difesa ha tratto dalla collocazione dei segni dell’impatto tra il corpo della vittima e l’aut sono frutto di valutazioni tecniche che implicano specifiche conoscenze che non appartengono al patrimonio conoscitivo dei giudici, che, dunque, hanno la necessità di un perito per la relativa comprensione e decodificazione.
5.3. Tramite il terzo motivo NOME COGNOME si duole di carenza di motivazione e di manifesta illogicità e contraddittorietà della stessa, laddove la Corte di appello ascrive all’imputato un profilo di colpa generica, per non essersi avveduta della presenza del pedone NOME COGNOME, che, secondo la ricostruzione operata dallo stesso decidente, da almeno 4/6 secondi prima dell’urto, si sarebbe trovato fermo sulla carreggiata in un punto illuminato dal sole, e di colpa specifica, per avere violato l’art. 141 del codice della strada.
L’affermazione, che si rinviene nella sentenza impugnata, circa la “linearità” delle lesioni sul corpo della vittima, da cui la Corte territorial derivare la conseguenza circa la posizione di quiete, e non di moto, della vittima al momento dell’impatto, sarebbe stato arbitrariamente introdotto, non leggendosi in nessuna parte della consulenza medico-legale (che si allega al ricorso) siffatta circostanza.
Inoltre, la sentenza sarebbe erronea ed illegittima anche nella parte in cui addebita all’imputata di avere tenuto una velocità di guida non adeguata, in quanto la stessa velocità calcolata dal consulente del P.M., di 39 km/h, è stata ritenuta adeguata nel concreto contesto dal Tribunale – con valutazione correttamente operata ex ante ma, invece, stimata eccessiva dalla Corte di appello, che ha («lapidariamente»: così alla p. 34 del .ricorso) affermato che, ove invece l’imputata avesse viaggiato a 20-25 km/h, avrebbe potuto avvistare il pedone ed evitare l’impatto, così arbitrariamente individuando una regola cautelare, in ambito “elastico”, ma soltanto ex post rispetto all’evento.
La sentenza avrebbe, quindi, ad avviso della Difesa, «sovrapposto al piano dell’accertamento della sussistenza di una condotta non cautelare quello dell’accertamento del nesso causale (della colpa)» (così alla p. 35 del ricorso).
5.4. Il quarto ed ultimo motivo ha ad oggetto carenza di motivazione, avendo la Corte di appello, pur riconoscendo la circostanza attenuante ad effetto speciale di cui all’art. 589-bis, comma 7, cod. pen., in ragione del concorso di colpa della vittima, applicato una riduzione di pena esigua, specialmente se rapportata alla diminuzione di pena applicata per le riconosciute attenuanti generiche; e ciò senza spiegare la scelta operata.
6. Le Difese delle parti private hanno chiesto la trattazione orale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato e deve essere accolto, per le seguenti ragioni.
Dal confronto tra le due sentenze, effettuato alla stregua del contenuto del ricorso, risulta la fondatezza del primo dei due motivi di impugnazione, con assorbimento degli ulteriori.
2.1. La lunga ed articolata sentenza assolutoria di primo grado fa leva soprattutto sulla consulenza della Difesa dell’imputata.
La Corte di appello “ribalta” il giudizio svolgendo plurime considerazioni tecniche (con oggetto: la posizione di quiete, anziché di moto, della vittima al momento dell’impatto; il lasso temporale dal quale la persona offesa era ferma; la velocità “salvifica” da tenere da parte dell’imputato; e la collocazione e la tipologia delle lesioni sul corpo della p.o.) che implicano conoscenze professionali che esulano dal patrimonio conoscitivo del magistrato e che devono acquisirsi necessariamente mediante nuovo ascolto dei consulenti in contrasto tra loro, non essendo sufficiente la lettura da parte della Corte territoriale delle relazion scritte e dei verbali dell’esame dei consulenti.
La Corte di appello, limitandosi, invece, in sede di rinnovazione, all’ascolto di due testi non “esperti” ed affermando – assertivamente (alla p. 6) – che «le lesioni non erano trasversali», ha trascurato le plurime puntualizzazioni via via operate nel tempo dalle sentenze delle Sezioni Unite della Corte di cassazione richiamate dalla ricorrente in maniera pertinente, ossia:
Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, COGNOME, Rv. 267492, secondo cui «È affetta da vizio di motivazione ex art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., per mancato rispetto del canone di giudizio “al di là di ogni ragionevole dubbio”, di cui all’art. 533, comma primo, cod. proc. pen., la sentenza di appello che, su impugnazione del pubblico ministero, affermi la responsabilità dell’imputato, in riforma di una sentenza assolutoria, operando una diversa valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, delle quali non sia stata
disposta la rinnovazione a norma dell’art. 603, comma terzo, cod. proc. pen.; ne deriva che, al di fuori dei casi di inammissibilità del ricorso, qualora il ricorren abbia impugnato la sentenza di appello censurando la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla valutazione di prove dichiarati ve ritenute decisive, pur senza fare specifico riferimento al principio contenuto nell’art. 6, par. 3, lett. d), della Convenzion europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, la Corte di cassazione deve annullare con rinvio la sentenza impugnata»;
Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, COGNOME, Rv. 269785, secondo cui «È affetta da vizio di motivazione, per mancato rispetto del canone di giudizio “al di là di ogni ragionevole – dubbio”, la sentenza di appello che, su impugnazione del pubblico ministero, affermi la responsabilità dell’imputato, in riforma di una sentenza assolutoria emessa all’esito di un giudizio abbreviato non condizionato, operando una diversa valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, senza che nel giudizio di appello si sia proceduto all’esame delle persone che abbiano reso tali dichiarazioni. (In motivazione, la S. C. ha affermato che la decisione liberatoria di primo grado travalica ogni pretesa esigenza di automatica “simmetria” tra primo e secondo grado di giudizio, imponendo in appello il ricorso al metodo di assunzione della prova caratterizzato da oralità e immediatezza, in quanto incontestabilmente più affidabile per l’apprezzamento degli aPporti dichiarativi)»;
e Sez. U, n. 14426 del 28/01/2019, Pavan, Rv. 275112-03, secondo cui «L’omessa rinnovazione della prova peritale acquisita in forma dichiarativa da parte del giudice di appello che proceda, sulla base di un diverso apprezzamento della stessa, nella vigenza dell’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., alla riforma della sentenza di assoluzione, determina una nullità di ordine generale a regime intermedio della sentenza, denunciabile in sede di giudizio di legittimità a norma dell’art. 606, comma 1 lett. c), cod. proc. pen., mentre la pronuncia di riforma adottata sulla base della rivalutazione della relazione del perito, acquisita in forma puramente cartolare, è sindacabile per vizio di motivazione ex art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen., sempre che la prova negata, confrontata con le ragioni addotte a sostegno della decisione, sia di natura tale da potere determinare una diversa conclusione del processo».
2.2. Inoltre, la motivazione della sentenza di riforma, come denunziato dal ricorrente, non risulta rafforzata né sotto il profilo della ricostruzione del dinamica, di cui si è detto (1. posizione di quiete, anziché di moto, della vittima al momento dell’impatto; 2. tempo dal quale la persona offesa era ferma; 3. velocità “salvifica” da tenere da parte dell’imputato; 4. collocazione e tipologia delle lesioni sul corpo della p.o.)”, né sotto quello della – completa e puntuale –
analisi critica di tutte le numerose dichiarazioni rese via via nel tem NOME COGNOME COGNOMEautomobilista in transito) e da NOME COGNOME (figlio della vittim
Occorre, infatti, rammentare che «In tema di giudizio di appello, la motivazione rafforzata, richiesta nel caso di riforma della sentenza assolutoria o di condanna di primo grado, consiste nella compiuta indicazione delle ragioni per cui una determinata prova assume una valenza dimostrativa completamente diversa rispetto a quella ritenuta dal giudice di primo grado, nonché in un apparato giustificativo che dia conto degli specifici passaggi logici relativi all disamina degli istituti di diritto sostanziale o processuale, in modo da conferire alla decisione una forza persuasiva superiore» (Sez. 6, n. 51898 del 11/07/2019, P, Rv. 278056). Con la precisazione – necessaria nel caso di specie – che «In tema di giudizio di appello, l’obbligo di motivazione rafforzata, previsto in caso di riforma della sentenza assolutoria, è concorrente, e non alternativo, con quello di rinnovazione della prova dichiarativa ritenuta decisiva, sicché la sentenza di appello che ribalti la decisione assolutoria di primo grado, con condanna dell’imputato, postula l’adozione di una motivazione rafforzata e la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale ai sensi dell’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.» (Sez. 3, n. 16131 del 20/12/2022, dep. 2023, B, Rv. 284493-03).
Consegue l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Firenze, che si atte richiamati principi e che dovrà anche provvedere sulla regolamentazione dell spese fra le parti relativamente al giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Firenze, cui demanda altresì regolamentazione delle spese fra le parti relativamente a questo giudizio legittimità.
Così deciso il 16/05/2024.