Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 33697 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 33697 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a COSENZA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/11/2023 della CORTE APPELLO di CATANZARO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Procuratore Generale, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
lette la memoria depositate dal difensore delle parti civili, con cui ha chiesto dichiarar manifestamente infondato il ricorso.
letta la memoria depositata dal difensore dell’imputato che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d’Appello di Catanzaro, con la sentenza indicata in epigrafe, ha ritenuto la pen responsabilità di COGNOME NOME per il reato di omicidio colposo e lo ha condannato alla pena mesi 8 di reclusione ed al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili, acco l’impugnazione del Pubblico Ministero e della parte civile avverso la sentenza assolutor pronunciata dal Tribunale di Cosenza il 10/12/2020.
Il fatto è stato così ricostruito: COGNOME NOME, il 15 agosto 2016, alle 7:00 circa, g località Saporito di Rende, alla guida della sua autovettura Fiat Punto, procedendo sulla stat 107, in prossimità del km INDIRIZZO, dopo una curva volgente a sinistra, probabilmente per un colpo di sonno, aveva invaso la corsia di sinistra ed urtato violentemente con l’Alfa Rom NOME condotta da COGNOME NOME, procedente sulla propria carreggiata nel senso di marc opposto. A seguito dell’urto, l’Alfa Romeo NOME, gravemente danneggiata nella part anteriore sinistra, aveva deviato dapprima verso destra e dopo aver urtato con il guard r aveva invertito direzione, arrestandosi in posizione obliqua rispetto all’asse stradale a ri della linea di mezzeria. La Fiat Punto, invece, anch’essa gravemente danneggiata dall’impatto, non controllata dal conducente, aveva intrapreso una rotazione in senso antiorario, verso l corsia originariamente percorsa, urtando contro il muro di cemento posto al margine destro della carreggiata. In tale frangente, era sopraggiunta l’Alfa Romeo 147, condotta da NOME, il quale non riuscendo ad arrestare il proprio veicolo per tempo, aveva investito la Fiat P nella fiancata destra, leggermente sollevata dopo la collisione con il muro.
Il conducente di quest’ultima, sbalzato fuori dall’abitacolo, aveva riportato gravis lesioni; trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale di Cosenza, era deceduto alle o 13:15 dello stesso giorno.
Il giudice monocratico del Tribunale di Cosenza, all’esito dell’istruttoria svolta con assunz di prove testimoniali ed esame dei consulenti tecnici del pubblico ministero e della parte ci assolveva l’imputato COGNOMECOGNOME COGNOME la formula “perché il fatto non costituisce reato”, esclud che la sua condotta, ancorché inosservante del limite di velocità, (l’andatura veniva stimata consulente tecnico del pubblico ministero in circa 80 km/h in tratto di strada sottoposto al l di 50 km/h), avesse integrato una causa sopravvenuta determinativa dell’evento; a suo avviso, la dinamica che aveva condotto al tragico evento era stata innescata dalla grave imprudenza compiuta dalla vittima, che, per cause sconosciute, aveva invaso la corsia di marcia opposta e dopo una sequela di urti con altro veicolo e con il muro posto a margine della strada, si frapposta imprevedibilmente alla traiettoria del veicolo condotto dall’imputato, procedente ne stessa direzione. Tale comportamento – sempre ad avviso del primo giudice – aveva integrato un fattore anomalo, eccezionale ed atipico, assolutamente imprevedibile per lo stesso COGNOME.
La Corte d’appello, investita dei ricorsi del pubblico ministero e della parte civi riformato la decisione di primo grado, dopo aver respinto le istanze di rinnovazione dell’istru svolta in primo grado, ritenendo, al riguardo, che non 1necessario procedere ad una diversa
valutazione degli elementi tecnici, dettagliatamente riportati dal primo giudice in sente atteso che gli stessi elementi, non differentemente interpretati nel loro significato, consent di escludere la ravvisabilità di una causa eccezionale ed atipica nella condotta di guida d vittima. In sintesi, pur ponendo a base della decisione gli stessi dati emersi dall’istrutt conclusione era necessariamente opposta, nel senso della non imprevedibilità della condotta gravemente colposa posta in essere dalla vittima.
In proposito ha richiamato le conclusioni rese dal consulente del pubblico minister ingegner COGNOME, il quale aveva ritenuto che la condotta del COGNOME era da riten negligente e non prudente, per aver tenuto una velocità di 80 km/h superiore al limite prescri sul tratto di strada interessato dal sinistro pari al 50 km/h e che, a causa dello superamento del limite di velocità, il medesimo non aveva avuto a disposizione tempi tecnici utili ad arrestare il proprio veicolo ed evitare la collisione con la Fiat Punto, dopo che la già interessata dallo scontro frontale con l’auto proveniente dal senso opposto, gli av improvvisamente ostacolando la percorrenza.
La Corte distrettuale, alla luce della dinamica del sinistro, ha ritenuto il nesso causale condotta del COGNOME e l’evento morte, ritenendo che l’imputato non avesse osservato la regola cautelare che gli imponeva di moderare l’andatura, in un tratto di strada caratterizzato da acce e traverse urbane, ricadente nel centro abitato, per cui, a causa della velocità elevata e super ai limiti, non aveva avuto a disposizione spazi e tempi tecnici utili di arresto per evitare l collisione con la Fiat Punto condotta dal COGNOME.
Ed in effetti, qualoraavesse rispettato i limiti di velocità, avrebbe potuto evitare l’i e u poichè il tratto di straddiEui si era verificato l’urto, immediatamente susseguente alla cur cui proveniva il COGNOME, aveva andamento rettilineo, con buona visuale. La condott dell’imputato dunque rappresentava una concausa nella produzione del sinistro da cui era derivata la morte del COGNOME.
In linea generale, la Corte di merito ha osservato che non può ritenersi sottratto al contr del conducente, in quanto non imprevedibile, né anomalo o eccezionale nell’ambito della circolazione, il fatto che il veicolo che precede sia coinvolto in un sinistro; nel caso di l’imputato, il quale con la sua autovettura seguiva quella della vittima nello stesso sen marcia, avrebbe certamente potuto evitare l’impatto, se si fosse attenuto alle regole che imponevano il rispetto del limite di velocità e, comunque di tenere un’andatura consona rispet alle condizioni della circolazione, rispettando la distanza minima di sicurezza.
Lo stesso giudice-ha inoltre precisato che appariva neutra la divergenza tra le conclusio dei consulenti in ordine all’uso delle cinture di sicurezza da parte della vittima, ricavata d che il consulente del P.M. aveva ritenuto che, probabilmente, il COGNOME non ne avesse fatto us diversamente dal consulente della parte civile che, invece , aveva concluso in senso contrari sulla base degli esiti del sopralluogo di P.G. dal quale era emerso che la cintura del conducen risultava, subito dopo l’urto, ancora srotolata. La circostanza, al più ( avrebbe potuto incidere sull’espulsione dall’abitacolo della vittima a seguito del secondo impatto, che però, attese le
velocità tenute dai veicoli coinvolti, non avrebbe potuto comunque escludersi, anche in presenz di una cintura di sicurezza regolarmente allacciata.
NOME, attraverso il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazio per i seguenti motivi.
3.1 Con il primo motivo ha eccepito violazione di norme processuali previste a pena di nullit in relazione all’articolo 603, comma 3 bis, cod. proc. Fen., e vizio di motivazione, in rel alla mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, a fronte della sentenza assolutor primo grado e dell’intervenuto appello da parte del pubblico ministero.
In particolare, nella sentenza d’appello è stata ritenuta dirimente la circostanza relativ mancata osservanza della distanza di sicurezza, mai contestata all’imputato e neppure esaminata dal giudice di primo grado.
La circostanza è stata ricavata dall’elaborato redatto dal consulente del P.M. (pagine 35 37: lo stesso non deteneva spazi tempi tecnici utili di arresto”), ancorché il tecnico nell’ dibattimentale non avesse affrontato esplicitamente il tema.
Inoltre, nella stessa decisione è stata esclusa valenza decisiva alla questione relativa al delle cinture di sicurezza da parte della vittima; in proposito, nonostante il contrast consulenti del pubblico ministero e della parte civile, il tema non è stato sottoposto a rinn istruttoria.
Così pure, non è stato riconsiderato il profilo attinente al nesso causale tra l’urto de del COGNOME con quella della vittima e l’espulsione dal veicolo del corpo del COGNOME, nonosta il consulente del pubblico ministero avesse dichiarato che “la certezza della proiezione del co non la possiamo avere proprio perché ci sono tre collisioni e proprio perché c’è anche una fas iniziale di ribaltamento della Fiat Punto, ancor prima dell’arrivo della 147”, salvo poi affe ma solo in termini probabilistici, che l’ultimo impatto è quello che avrebbe potuto determin la proiezione.
Ed ancora, la Corte ha ritenuto la percepibilità dell’ostacolo costituito dall’auto del V rimbalzata sulla corsia di percorrenza dell’imputato , benché il consulente del pubblico minist avesse affermato che, al momento del precedente impatto tra l’auto del COGNOME con altro veicolo proveniente dal senso opposto di marcia, il COGNOME si trovava nel punto di massima curvatura del tratto stradale che precede il rettilineo su cui era avvenuto il secondo urto. Questa posizi ad avviso del ricorrente, risulterebbe scarsamente compatibile con la visibilità dell’ostacolo
3.2 Col secondo motivo ha dedotto violazione di legge, in relazione articolo 40 cod. pen.. particolare, in ordine alla causa che aveva determinato l’espulsione della vittima dal veic sarebbe stata trascurata la descrizione della dinamica del sinistro effettuata dalla polizia str che aveva attribuito al primo urto fortissima entità ed al secondo urto, quello in cui era ri coinvolta l’autovettura del COGNOME, media entità; ed ancora, non considerata l’eventu rilevanza del profilo attinente all’accertamento dell’uso delle cinture di sicurezza, benché l’
contestato, su cui il giudice avrebbe dovuto confrontarsi, era appunto costituito dalla proiez del corpo al di fuori del veicolo.
In proposito, il ricorrente ha sottolineato che il nesso causale nella valutazione del gi penale non può essere analizzato secondo il criterio civilistico del “più probabile che non”, b secondo i criteri dell’alto grado di credibilità razionale e di certezza processuale che, alla dati ontologici accertati in concreto, consentono di stabilire se la condotta sia stata cond necessaria dell’evento, attribuibile perciò all’agente come fatto proprio
3.3 Con il terzo motivo, è stata eccepita violazione di legge in relazione agli artic comma 2 e 43, cod. pen., per non avere la Corte territoriale ritenuto l’interruzione del n causale, sebbene le circostanze di fatto ponessero la condotta della vittima in termin eccezionalità e non prevedibilità.
Al riguardo, il giudice avrebbe trascurato il fatto che la vittima, un’ora prima del s mortale, era incorsa in un altro incidente, con perdita di controllo del veicolo; inoltre, al m del sopraggiungere del COGNOMECOGNOME in occasione dell’urto in contestazione, aveva posto in esser una manovra del tutto inconsulta che aveva determinato lo spostamento del suo veicolo con traiettorie assolutamente imprevedibili.
Ciò nonostante, la sentenza non avrebbe affrontato il giudizio controfattuale, omettendo valutare l’esito della cosiddetta condotta alternativa lecita.
Non sarebbe stato considerato, sotto il profilo della esigibilità, il fatto che la s questione era stata di recente inserita dall’RAGIONE_SOCIALE e dal RAGIONE_SOCIALE nell’elenco di quelle ricade all’interno del centro abitato, pur conservando sostanzialmente i caratteri di strada extraurb ad alto scorrimento, sulla quale non erano stati ancora apposti i cartelli segnaletici dei limiti.
Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chies l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
Il difensore delle parti civili ha depositato memoria, con allegata documentazione (stral dei rilievi tecnici), con cui ha chiesto dichiararsi manifestamente infondato il ricorso.
Il difensore dell’imputato ha depositato memoria, con cui ha chiesto l’accoglimento de ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.L’analisi delle doglianze formulate dal ricorrenti prenderà le mosse dalla disamina d primo motivo del ricorso, che è fondato.
1.1.Va ricordato -come fa Sez. 4 n. 27601 dell’11/5/2022, COGNOME ed altro, con motivazion che il Collegio ritiene condivisibile – che, qualora l’overturning pregiudizievole per l’imput basi (anche) su una diversa valutazione di prove dichiarative decisive assunte dal primo giudic incombe sul giudice di appello l’obbligo, prima di decidere, di rinnovare ex art.603 cod. p pen. l’istruttoria dibattimentale, in maniera tale da poter apprezzare dalla viva voc dichiaranti, nel contraddittorio dibattimentale, il senso e la portata delle loro dichiarazio
Si tratta -come ricorda sempre Sez. 4 n. 27601/2022 cit.- dell’ormai noto orientamento d questa Corte di legittimità, secondo cui la previsione contenuta nell’art. 6, par. 3, lett. Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamental relativa al diritto dell’imputato di esaminare o fare esaminare i testimoni a carico ed otten convocazione e l’esame dei testimoni a discarico, come definito dalla giurisprudenza consolidat della Corte EDU – che costituisce parametro interpretativo delle norme processuali interne implica che il giudice di appello, investito della impugnazione del pubblico ministero avvers sentenza di assoluzione di primo grado, anche se emessa all’esito del giudizio abbreviato, co cui si adduca una erronea valutazione delle prove dichiarative, non può riformare la sentenz impugnata, affermando la responsabilità penale dell’imputato, senza avere proceduto, anche d’ufficio, ai sensi dell’art. 603, comma terzo, cod. proc. pen., a rinnovare l’ist dibattimentale attraverso l’esame dei soggetti che abbiano reso dichiarazioni sui fatti processo, ritenute decisive ai fini del giudizio assolutorio di primo grado (Sez. U, n. 2762 28/04/ 2016, Dasgupta, Rv. 267487-01), e ciò anche qualora l’imputato abbia optato per il ri abbreviato (Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, Rv. 269787-01).
Tale insegnamento della Corte di legittimità ha trovato piena attuazione legislativa ne riforma introdotta dalla legge n. 103/2017 (entrata in vigore il 3.8.2017), con la quale, tra all’art. 603 cod. proc. pen. è stato aggiunto il comma 3-bis che prevede: «Nel caso di appel del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti a valutazione della prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione dell’istru dibattimentale».
L’interpretazione letterale della norma non lascia adito a dubbi di sorta: l’appello del pub ministero basato su censure che attengono alla valutazione della prova dichiarativa, impone a giudice del gravame di disporre la rinnovazione della relativa istruttoria dibattimentale, e q di dare nuovo sfogo all’esame dibattimentale dei soggetti che hanno reso le dichiarazion controverse, decisive ai fini della ricostruzione del fatto e della decisione. La giurisprudenz ha fatto seguito alla novella legislativa ha poi, condivisibilmente i chiarito -e va qui ribadito- che, secondo quanto espressamente previsto dalla disposizione di cui al comma 3-bis dell’art. 603 cod. proc. pen., la rinnovazione istruttoria in sede di appello si impone in relazione ai ” attinenti alla valutazione della prova dichiarativa”, laddove tale espressione evoca, c osservato da Sez. 5, n. 27751 del 24/5/2019, Rv 276987, un concetto ampio di valutazione, non ristretto alla questione della diversa valutazione dell’attendibilità delle prove dichiarative
Inoltre, come evidenziato dalle già citate S.U. 27620/2016 Dasgupta, in caso di riforma del decisione assolutoria di primo grado, nel nostro sistema si saldano sul medesimo asse cognitivo e decisionale il dovere di motivazione rafforzata, il canone “al di là di ogni ragionevole du il dovere di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale e i limiti alla reformatio in peius, sicché non si ravvisa la ragione per limitare la necessità della rinnovazione solo all’ipotesi dì un d giudizio sull’attendibilità delle prove dichiarative da parte del giudice d’appello.
La valutazione della prova dichiarativa è sempre mediata dal giudice, per cui la su rinnovazione è necessaria non solo quando viene in rilievo la questione dell’attendibilità, m ogni caso -e si vedrà di qui a poco essere proprio quello che ci occupa- di diversa valutazi della prova stessa, compiuta dal giudice d’appello rispetto al primo giudice.
Solo un’opzione ermeneutica in tal senso consente, in maniera conforme alla ratio legis degli interventi riformatori dell’ultimo decennio e alle pronunce giurisprudenziali nazion sovranazionali, di assicurare il principio di immediatezza, onde consentire al decidente di secon grado – come già,flprimo giudice – di apprezzare personalmente l’atteggiamento del dichiarante, di cogliere ogni sfumatura nelle risposte fornite alle domande, formulate dalle parti, nonch interrogarlo, se del caso, direttamente, pervenendo in tal modo a quella “valutazione logic razionale e completa”, imposta dal canone dell’oltre ogni ragionevole dubbio.
Una simile interpretazione del novellato art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. consente come già ricordato dalla già richiamata Sez. 4 n. 27601/2022- di soddisfare appieno le istanz difensive dell’imputato assolto in primo grado, che potrà contrastare, eventualmente, fondatezza dei motivi di gravame sulla portata probatoria delle fonti dichiarative attravers viva voce dei soggetti, le cui dichiarazioni, secondo l’assunto della parte pubblica, sarebb state male interpretate o non ben valorizzate dai primo giudice. Essa, inoltre, appare coeren con le argomentazioni formulate da questa Corte nel suo massimo consesso nella sentenza Pavan (S.U. n. 14426/19), secondo cui «per il nuovo comma 3-bis, ciò che è essenziale è che il giudic d’appello, ove ritenga di dare una lettura diversa della suddetta prova, abbia l’obbligo (non la facoltà) di rinnovare l’istruttoria perché solo tale metodo è stato ritenuto idoneo a diss dubbi e le incertezze insorti sulla colpevolezza dell’imputato: libero, poi, il giudice di appe volta rinnovata l’istruttoria, anche di andare in contrario avviso del giudice di primo gr quindi, di condannare l’imputato, fornendo una motivazione (rafforzata) che, ove sia congrua coerente con la prova espletata, resta incensurabile in sede di legittimità».
Tale pronuncia ha, altresì, precisato che la prova, agli effetti di cui all’art. 603, co bis, cod. proc. pen., deve avere le seguenti caratteristiche: a) può avere ad oggetto dichiarazioni percettive che valutative, perché la norma non consente interpretazioni restrit di alcun genere; b) deve essere espletata a mezzo del linguaggio orale (testimonianza; esame delle parti; confronti; ricognizioni), perché questo è l’unico mezzo che garantisce ed at principi di oralità ed immediatezza: di conseguenza, in essa non possono essere ricompresi quei mezzi di prova che si limitano a veicolare l’informazione nel processo attraverso scritti o documenti (art. 234 cod. proc. pen.); c) deve essere decisiva, per tale intendendosi, “in l
con quanto già ritenuto da Sez. U. Dasgupta, quella che, sulla base della sentenz grado, ha determinato o anche soltanto contribuito a determinare un esito liberatorio in presenza di altre fonti probatorie di diversa natura, se espunta dal complesso d probatorio, si rivela potenzialmente idonea a incidere sull’esito del giudizi nell’alternativa ‘proscioglimento-condanna”; d) di essa il giudice d’appello deve dare valutazione.
Solo ove sussistano, congiuntamente, tutte le suddette condizioni, il giudice d l’obbligo di rinnovare l’istruttoria.
1.2 Occorre a questo punto chiarire, per la sua specifica rilevanza al caso in nella nozione di prova dichiarativa oggetto di necessaria rinnovazione, ai sensi d comma 3-bis, cod. proc. pen., possono rientrare anche le deposizioni rese dai togicietti t~riirjg~~ periti e consulenti tecnici delle parti.
Costituisce, infatti, ius receptum che le dichiarazioni rese dal perito o dal consulente te nel corso del dibattimento, in quanto veicolate nel processo a mezzo del linguaggi costituiscono prove dichiarative, sicché sussiste, per il giudice di appello che apprezzamento di esse, fondi, sempreché decisive, la riforma della sentenza di ass l’obbligo di procedere alla loro rinnovazione dibattimentale attraverso l’esame del consulente (Sez. U, n. 14426 del 28/01/ 2019, Pavan, Rv. 275112-01).
2.Nel caso di specie, la sentenza di primo grado ricostruisce il fatto e soprattutt e i tempi dell’impatto tra l’auto condotta dal COGNOME con quella della vittima, anche sulla base del sapere scientifico introdotto nel processo dal consulente del P.M., conf il dichiarato del consulente di parte civile, e dei testi di P.G., intervenuti nell’im
Sulla base di tale ricostruzione, il primo giudice è giunto a ritenere che la cond del COGNOME e la perdita di controllo del mezzo da parte sua, probabilmente dovutal sonno, fosse imprevedibile per l’imputato che seguiva da tergo, ponendosi come fattore eccezionale ed atipico, idoneo ad escludere il concorso causale della condotta dell’im
La Corte di appello ha ribaltato tale pronunciamento, disattendendo alcuni dati em prove dichiarative assunte in primo grado.
Appaiono, decisive in tal senso le seguenti divergenze, pure prospettate dal rico
La Corte ha ritenuto la percepibilità da distanza considerevole dell’ostacolo dall’auto del COGNOME rimbalzata sulla corsia di percorrenza dell’imputato, benché il co pubblico ministero avesse affermato che, al momento del precedente impatto tra l’ COGNOME con altro veicolo proveniente dal senso opposto di marcia, il COGNOME si trovava di massima curvatura del tratto stradale che precede il rettilineo su cui sarebbe secondo urto, residuando un tempo di avvistamento di circa due secondi. E tutto ciò, n la differente valutazione di imprevedibilità effettuata dalla stessa Corte distr conducente del veicolo che, procedendo in senso inverso su tratto di strada rettiline aveva innescato il decorso causale, impattando l’auto del COGNOME.
Inoltre, è stata diversamente apprezzata la valutazione in ordine all’uso delle cintur sicurezza, escluso da parte del consulente del P.M., ed invece ritenuto dal giudice di appello; circostanza, ha rilievo sia in ordine alla determinazione del momento in cui è avvenuta proiezione del corpo al di fuori del veicolo e, in ogni caso, per accertare l’eventuale entit colpa da parte della vittima (ove venga ritenuto il concorso).
Ed ancora, è stata ritenuta accertata, al dì la di ogni ragionevole dubbio, la causalit l’urto dell’auto del COGNOME con quella della vittima e l’espulsione dal veicolo del cor COGNOME, nonostante il consulente del pubblico ministero avesse dichiarato che “la certezza del proiezione del corpo non la possiamo avere proprio perché ci sono tre collisioni e proprio perc c’è anche una fase iniziale di ribaltamento della Fiat Punto, ancor prima dell’arrivo della salvo poi ipotizzare, ma solo in termini probabilistici, che l’ultimo impatto avrebbe p determinare la proiezione.
La Corte di appello, in accoglimento degli appelli proposti dal pubblico ministero e dalle civili, è perciò pervenuta al diverso esito di un’affermazione di responsabilità dell’imp incorrendo in un error in procedendo, laddove ha ritenuto di non dover rinnovare la testimonianza del consulente tecnico del P.M. , in violazione del comma 3-bis dell’art. 603 cod. proc. pen fronte di una sentenza di primo grado che aveva assolto l’imputato sulla base di una complessiva valutazione delle prove dichiarative.
Tali considerazioni rendono evidente come andasse rinnovata l’istruttoria, in parte qua.
La sentenza impugnata va dunque annullata, con rinvio, per nuovo giudizio, ad altra Sezione della Corte d’appello di Catanzaro. La natura rescindente di tale epilogo decisor determina l’ultroneità della disamina degli ulteriori motivi di ricorso.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, ad altra Sezione della Corte d Appello di Catanzaro, cui demanda altresì la regolamentazione delle spese fra le part relativamente al presente giudizio di legittimità
Così deciso in Roma, il 21 giugno 2024
Il consigliere estensore
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