Rinnovazione dell’Istruttoria: Quando il Giudice d’Appello Può Dire di No
Nel sistema processuale penale, la possibilità di riaprire la raccolta delle prove in appello rappresenta un tema delicato. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i confini della rinnovazione dell’istruttoria, confermando il suo carattere eccezionale e i limiti del sindacato di legittimità. Questo articolo analizza la decisione, offrendo spunti pratici per comprendere quando tale richiesta può essere avanzata con successo.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dal ricorso presentato da due imputate, condannate in primo e secondo grado per il reato di rapina. Con un unico atto, le ricorrenti si sono rivolte alla Corte di Cassazione lamentando, tra le altre cose, la violazione di legge e il vizio di motivazione. In particolare, contestavano la decisione della Corte d’Appello di non accogliere la loro richiesta di riapertura dell’istruttoria dibattimentale. Secondo la difesa, un nuovo esame delle prove era necessario per una corretta valutazione della responsabilità penale, mettendo in discussione l’attendibilità delle fonti probatorie che avevano portato alla condanna.
La Decisione della Corte e la Rinnovazione dell’Istruttoria
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. La decisione si fonda su principi consolidati che delineano nettamente i ruoli dei diversi gradi di giudizio. Gli Ermellini hanno ribadito che la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Ciò significa che il suo compito non è quello di riesaminare i fatti o di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici dei gradi precedenti. Il suo sindacato si limita a verificare la corretta applicazione della legge e l’assenza di vizi logici evidenti nella motivazione della sentenza impugnata.
Limiti alla Valutazione delle Prove
Il primo punto cruciale della motivazione riguarda proprio la natura del giudizio di Cassazione. I ricorsi che propongono una diversa lettura delle risultanze processuali o una differente valutazione dell’attendibilità delle fonti di prova sono, per loro natura, inammissibili. La Corte non può confrontare la motivazione della sentenza con altri possibili modelli di ragionamento; deve solo accertare che quella adottata dal giudice di merito sia coerente e logica. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva ampiamente giustificato il proprio convincimento sulla base delle dichiarazioni della persona offesa, ritenute credibili e coerenti.
Il Carattere Eccezionale della Rinnovazione dell’Istruttoria
Il cuore della pronuncia riguarda la rinnovazione dell’istruttoria nel giudizio d’appello. La Corte Suprema ricorda che, nel nostro ordinamento, vige una presunzione di completezza dell’istruttoria svolta in primo grado. Di conseguenza, la sua riapertura in appello è un istituto di carattere eccezionale. Vi si può ricorrere solo quando il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere sulla base degli atti già presenti nel fascicolo. Non è un diritto dell’imputato, ma uno strumento a disposizione del giudice qualora lo ritenga assolutamente indispensabile.
Le Motivazioni della Corte
La Corte ha specificato un altro aspetto fondamentale: l’obbligo di motivazione del giudice d’appello in merito alla richiesta di rinnovazione. Tale obbligo scatta in modo esplicito solo nel caso in cui la richiesta venga accolta. Se, invece, il giudice la rigetta, può farlo anche implicitamente. Una motivazione implicita di rigetto si configura quando il giudice, pur senza menzionare espressamente la richiesta, dimostra di ritenere il quadro probatorio esistente sufficiente e completo per decidere.
Questo è esattamente ciò che è accaduto nel caso esaminato: la Corte d’Appello, argomentando in modo esauriente sulla responsabilità delle imputate basandosi sulle prove già acquisite, ha implicitamente ritenuto superflua e non necessaria una nuova attività istruttoria. La sua motivazione, secondo la Cassazione, era esente da vizi logici e forniva una risposta adeguata alle doglianze già sollevate in sede di appello.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame consolida un principio cardine della procedura penale: la richiesta di rinnovazione dell’istruttoria non può essere utilizzata come un espediente per ottenere un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti. Per avere una possibilità di accoglimento, la richiesta deve evidenziare una reale e insuperabile lacuna probatoria, dimostrando perché il giudice non possa decidere senza acquisire nuove prove. In assenza di ciò, e a fronte di una motivazione logica e coerente della corte di merito, la Corte di Cassazione confermerà la decisione, dichiarando inammissibile un ricorso che si limiti a proporre una diversa, per quanto plausibile, ricostruzione dei fatti.
La rinnovazione dell’istruttoria in appello è un diritto dell’imputato?
No, non è un diritto. È un istituto di carattere eccezionale a cui il giudice d’appello può ricorrere solo se lo ritiene, a sua discrezione, assolutamente indispensabile per poter decidere, data la presunzione di completezza dell’istruttoria svolta in primo grado.
Il giudice d’appello deve sempre motivare esplicitamente il rigetto di una richiesta di rinnovazione dell’istruttoria?
No. Secondo la Corte, l’obbligo di motivazione esplicita sussiste solo nel caso di accoglimento della richiesta. Il rigetto può essere anche implicito, qualora il giudice dimostri nella sua sentenza di ritenere sufficienti gli elementi già acquisiti per decidere.
La Corte di Cassazione può valutare se un testimone è stato credibile o meno?
No. La Corte di Cassazione non può riesaminare le prove o sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di merito. Il suo compito è verificare che la motivazione della sentenza impugnata sia logicamente coerente e non violi la legge, non entrare nel merito dell’attendibilità delle fonti di prova.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19004 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19004 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/03/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a ROMA DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi presentati con un unico atto nell’interesse di COGNOME NOME e COGNOME NOME;
ritenuto che il primo e il secondo motivo dei ricorsi, con i quali si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla richiesta di riapertu dell’istruttoria dibattimentale formulata con l’atto di appello e alla prova posta a fondamento dell’affermazione di responsabilità delle imputate per il delitto di rapina contestato, prospettando un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti probatorie, non sono consentiti dalla legge, stante l preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260);
che la rinnovazione dell’istruttoria nel giudizio di appello, attesa l presunzione di completezza dell’istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (Sez U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820) e, in ogni caso, il giudice d’appello ha l’obbligo di motivare espressamente sulla richiesta di rinnovazione del dibattimento nel solo caso di suo accoglimento, mentre può anche motivarne implicitamente il rigetto, evidenziando la sussistenza di elementi sufficienti ad affermare o negare la responsabilità del reo (Sez. 4, n. 1184 del 03/10/2018 dep. 11/01/2019, Motta Pelli Sri, Rv. 275114), come avvenuto nella specie;
che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, rispondendo alle medesime doglianze in fatto già oggetto di appello, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità delle imputate e della sussistenza del reato contestato (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 sulla coerenza e credibilità delle dichiarazioni della persona offesa);
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascuna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 19 marzo 2024
Il CoRsiere estensore GLYPH DEPOSITATA