Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42578 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42578 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Cercola il DATA_NASCITA
avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli in data 21/12/2022
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Napoli, k -jenterrral del-24-dicembre–20-2-2, in riforma della sentenza del Tribunale di Noia, dichiarava n doversi procedere per prescrizione in ordine ai reati di cui ai capi a) b revocando, per l’effetto, la sanzione amministrativa della rinnessione in pristino stato dei luoghi ex art. 31 d.P.R. 380/2001, confermando nel resto la pen responsabilità di NOME COGNOME per il delitto di cui al capo d), ex art. 61 n. cpv e 349, comma 2 cod. pen. (mesi 6 di reclusione e 130 euro di multa).
Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione lamentando, con un unico motivo, la omessa motivazione in relazione alla mancata assunzione di una prova decisiva e rispetto al rigetto dell’istanza di rinnovaz dell’istruttoria dibattimentale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Il ricorrente, infatti, in primo luogo riproduce pedissequamente le doglian presentate nel ricorso in appello, che hanno peraltro ad oggetto la rivalutazione merito RAGIONE_SOCIALE risultanze probatorie.
In secondo luogo, sono manifestamente infondate le deduzioni difensive poiché i vizi sollevati prospettano enunciati ermeneutici in contrasto con l’interpreta giurisprudenziale di legittimità ivi intervenuta sul punto.
Invero, in tema di ricorso per cassazione, l’impugnazione dell’ordinanza esclusione di una prova testimoniale deve illustrare, in ossequio al princip specificità di cui all’art. 581 cod. proc. pen., i motivi per i quali la deposizione superflua dal giudice fosse, invece, rilevante ai fini della decisione. (Sez. 1, n. 20581 del 10/01/2023 Ud., Astafi, Rv. 284536 – 01).
Nel caso in esame, la Corte territoriale ha chiarito come l’assunzione de deposizione del figlio dell’imputato fosse assolutamente irrilevante, posta la evide della responsabilità del ricorrente (quale autore materiale o almeno concorre morale del fatto), determinata:
dall’essere proprietario dell’immobile;
dall’essere il soggetto nella cui esclusiva disponibilità si trovava la por dello stesso oggetto dei lavori abusivi;
dall’essere il soggetto nominato custode all’atto dell’apposizione dei sig rimossi per completare l’opera.
Tale assunto è in linea con la giurisprudenza della Corte, secondo cui il sindac che la corte di cassazione può esercitare in relazione alla correttezza motivazione di un provvedimento pronunciato dal giudice di appello sulla richiesta rinnovazione del dibattimento non può mai essere svolto sulla concreta rilevanz dell’atto o della testimonianza da acquisire, ma deve esaurirsi nell’ambit contenuto esplicativo del provvedimento adottato (Sez. 3, n. 34626 del 15/07/2022, Rv. 283522), giacché la rinnovazione dell’istruttoria nel giudizio di appello, att presunzione di completezza dell’istruttoria espletata in primo grado, è un istitu
carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giu ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti ( n. 12602 del 17/12/2015 -dep. 25/03/2016- Rv. 266820; Sez. U, n. 2780 del 24/01/1996, Rv. 203974).
La presunzione di tendenziale completezza del materiale probatorio già raccolto nel contraddittorio di primo grado rende inammissibile la richiesta di rinnovazi dell’istruzione dibattimentale che si risolva in una attività «esplorativa» di ind finalizzata alla ricerca di prove anche solo eventualmente favorevoli al ricorrente, sussistendo pertanto, riaspetto ad essa, alcun obbligo di risposta da parte del gi del gravame. (Sez. 3, n. 47293 del 28/10/2021 Ud. R., Rv. 282633 – 01).
Sulla base RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto ch ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le sp procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in equitativa, di euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende. Così deciso in Roma, il 22 settembre 2023.