Rinnovazione dell’istruttoria e rito abbreviato: i limiti del ricorso
La rinnovazione dell’istruttoria rappresenta un tema centrale nel diritto processuale penale, specialmente quando si intreccia con riti speciali. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha analizzato i presupposti necessari per richiedere l’integrazione probatoria in appello, ribadendo il rigore richiesto per evitare l’inammissibilità del ricorso.
Il caso e il contesto processuale
La vicenda trae origine da una condanna per violazione della normativa sugli stupefacenti, specificamente per fatti di lieve entità. L’imputato, dopo aver ottenuto una riduzione di pena in appello, ha proposto ricorso in Cassazione lamentando un vizio di motivazione. La critica principale riguardava il rifiuto, da parte dei giudici di secondo grado, di procedere alla rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale.
La decisione della Suprema Corte
I giudici di legittimità hanno dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte ha rilevato che i motivi presentati dalla difesa erano eccessivamente generici, mancando di riferimenti precisi sia in punto di diritto che in punto di fatto. In particolare, è stato evidenziato come la richiesta di nuove prove non fosse supportata da una reale dimostrazione della loro utilità decisiva ai fini del giudizio.
Il rapporto tra rito abbreviato e prove
Un elemento determinante nella decisione è stata la scelta del rito abbreviato effettuata dall’imputato in primo grado. Questo rito, per sua natura, presuppone che il giudizio avvenga sulla base degli atti contenuti nel fascicolo del Pubblico Ministero. Di conseguenza, la rinnovazione dell’istruttoria in appello diventa un’ipotesi ancora più restrittiva, subordinata alla verifica di una “assoluta necessità” che la parte ha l’onere di dimostrare in modo rigoroso.
Le motivazioni
Le motivazioni della Cassazione si fondano sulla natura eccezionale della rinnovazione dell’istruttoria nel giudizio di appello. La Corte ha osservato che il ricorrente non aveva prospettato ragioni idonee a scardinare la decisione della Corte territoriale. Quest’ultima aveva correttamente sottolineato che la difesa non aveva segnalato l’opportunità di tali accertamenti istruttori nemmeno durante il primo grado. La mancanza di una specifica indicazione dei dati di fatto e delle ragioni giuridiche a sostegno della richiesta rende il motivo di ricorso meramente apparente e, dunque, inammissibile.
Le conclusioni
In conclusione, il provvedimento ribadisce che il diritto alla prova non è assoluto nella fase delle impugnazioni, specialmente se si è optato per un rito contratto. La rinnovazione dell’istruttoria non può essere utilizzata come strumento per rimediare a strategie difensive carenti nel primo grado di giudizio. L’inammissibilità del ricorso ha comportato non solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di rifondere le spese processuali e di versare una sanzione pecuniaria alla Cassa delle Ammende, a conferma della necessità di presentare ricorsi fondati su basi giuridiche solide e specifiche.
Quando è possibile chiedere la rinnovazione dell’istruttoria in appello?
La rinnovazione è possibile solo se il giudice ritiene di non poter decidere allo stato degli atti. La parte richiedente deve dimostrare l’assoluta necessità della nuova prova per l’accertamento dei fatti.
Cosa comporta la scelta del rito abbreviato sulle prove in appello?
Il rito abbreviato limita fortemente la possibilità di introdurre nuove prove in appello, poiché il giudizio si fonda normalmente sugli atti già acquisiti. La riapertura dell’istruttoria è quindi considerata un evento eccezionale.
Quali sono le conseguenze di un ricorso in Cassazione generico?
Un ricorso privo di specifiche ragioni di diritto o di riferimenti ai fatti viene dichiarato inammissibile. Questo comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione alla Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45210 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45210 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 19/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CARINI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/07/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo che, in parziale riforma della sentenza di condanna del Giudice dell’Udienza preliminare del Tribunale di Palermo in ordine al reato di cui all’art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, ha ridotto la pena ad anni 1 mesi 4 di reclusione ed euro 800,00 di multa.
Rilevato che il motivo di ricorso, con cui ha dedotto il vizio di motivazione in relazione alla reiezione della richiesta di rinnovazione dell’istruttoria, è costitui da doglianze generiche, prive RAGIONE_SOCIALE ragioni di diritto e dei dati di fatto a sostegno La Corte di Appello in proposito ha osservato che la parte non aveva prospettato una assoluta necessità, a fronte della celebrazione del rito abbreviato, in ordine a richieste istruttorie di cui non era stata segnalata anche solo l’opportunità in primo grado.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2023
Il Consiglie estensore
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