Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 8164 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 8164 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/11/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MARSALA il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 20/02/2025 della Corte d’appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendoil rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza sopra indicata, la Corte di appello di Palermo, in riforma della sentenza emessa il 2 gennaio 2024 dal Tribunale di Marsala, ha dichiarato colpevole l’imputato NOME COGNOME del reato di cui all’art. 699, comma secondo, cod. pen., ‘per aver portato fuori dalla propria abitazione un coltello tipo butterfly a farfalla, arma per la quale non Ł ammessa la licenza, con una lama lunga cm. 6,5 e una lunghezza totale di cm 16,5 rinvenuto nel borsello di sua proprietà’, condannandolo a sei mesi di arresto.
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, per mezzo del proprio difensore fiduciario, sviluppando due motivi.
2.1. Con il primo ha denunciato violazione di legge processuale in relazione all’art. 603, comma 3bis cod. proc. pen. per aver omesso la Corte d’appello, nel riformare l’assoluzione intervenuta con la sentenza di primo grado, di procedere alla rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale senza peraltro provvedere a redigere una motivazione rafforzata rispetto agli argomenti su cui si fondava la pronuncia assolutoria.
2.2. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione di legge in relazione all’art.593, comma 2, cod. proc. pen. rispetto al potere d’impugnazione del Pubblico ministero, come modificato dall’entrata in vigore della legge 9 agosto 2024, n. 114, secondo cui egli non avrebbe potuto appellare la sentenza di proscioglimento, trattandosi di contravvenzione o, comunque di reato per cui era prevista la citazione diretta a giudizio. Aggiunge, inoltre, che l’appello del Pubblico ministero – che avrebbe dovuto comunque essere dichiarato inammissibile dalla Corte d’appello per il motivo appena esposto – non presentava alcun elemento di novità da cui poter ritenere provata la responsabilità dell’imputato.
Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso merita l’accoglimento per le ragioni di seguito precisate.
Appare opportuno procedere ad una sintetica ma comparata verifica della struttura argomentativa alla base delle due, difformi, decisioni di merito.
2.1. Secondo la decisione di primo grado – di assoluzione perchØ il fatto non sussiste ai sensi del comma 2 dell’art. 530 cod. proc. pen. – l’imputato, sottopostosi ad esame, aveva ammesso il possesso del coltello (già oggetto della deposizione di uno degli operanti che aveva proceduto al contestuale sequestro), giustificandosi sulla base del fatto che lo stesso gli era utile ‘per tagliare il pane o smussare le matite nel suo lavoro’ di muratore, essendo stato incaricato di svolgere alcuni lavori in muratura aggiungendo che, durante il controllo dell’autovettura, erano presenti anche altri attrezzi da lavoro (martellina e altri non meglio specificati).
A questo punto, deve essere riaffermato, proprio in riferimento al primo motivo sulla rinnovazione dell’istruzione dibattimentale in appello da disporre ai sensi dell’art. 603, comma 3bis cod. proc. pen., che rilevano al tal fine solo quelle prove dichiarative le quali, nella decisione di primo grado, hanno determinato o anche solo contribuito a determinare un esito liberatorio e che hanno assunto un rilievo nel convincimento che ha condotto il giudice ad assolvere, quando in sede d’appello si intenda ribaltare l’esito decisorio.
3.1. Nel caso in esame, considerato il riferimento operato, dalla sentenza di assoluzione resa in primo grado, alle prove orali sopra sunteggiate, gravava sulla Corte d’appello l’onere di sentire nuovamente tutti i testi escussi, imputato compreso, prima di pervenire al ritenuto giudizio di inconsistenza della relativa incidenza probatoria.
3.2. Il che avrebbe imposto, per un verso, di sentire nuovamente il teste già operante il sequestro e, considerato il portato delle prove già apprezzate dal Tribunale, nei termini già sopra rappresentati, determinava anche l’esigenza di sentire nuovamente l’imputato, la cui deposizione risulta determinante nel corpo della sentenza appellata.
3.3. In particolare, va evidenziato come, a seguito della decisione della Corte EDU nel procedimento Maestri c. Italia del 8 luglio 2021 la quale ha affermato il principio della necessità di assumere l’esame dell’imputato in caso di ribaltamento nel giudizio di appello della pronuncia assolutoria, anche la giurisprudenza di questa Corte si Ł piø volte pronunciata in tal senso. E’ stato, infatti, affermato che, in tema di rinnovazione della prova dichiarativa, la necessità di assumere l’esame dell’imputato – nel caso di riforma della sentenza assolutoria – rientra in quella piø generale di rinnovazione della prova dichiarativa ritenuta decisiva. Da ciò, quindi, ove nel corso del giudizio di primo grado l’imputato abbia reso dichiarazioni “in causa propria” e la valutazione probatoria da parte dei giudici dei due gradi di merito si basi su tali dichiarazioni o sul diverso apprezzamento della loro attendibilità (Sez. 3, n. 16131 del 20/12/2022, dep. 2023, Rv. 284493-02; Sez. 6, n. 27163 del 05/05/2022, Rv. 283631) sussiste la necessità di assumere l’esame dell’imputato, rientrando esso in quella, piø generale, di rinnovazione della prova dichiarativa ritenuta decisiva e che l’obbligo di motivazione rafforzata, previsto in caso di riforma della sentenza assolutoria, Ł concorrente – e non alternativo – con quello di rinnovazione della prova dichiarativa ritenuta decisiva, sicchØ la sentenza di appello che ribalti la decisione assolutoria di primo grado, con condanna dell’imputato, postula l’adozione di una motivazione rafforzata e la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale ai sensi dell’art. 603, comma 3bis , cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 16131 del 20/12/2022, dep. 2023, Rv. 284493-03).
Nel caso in esame, pertanto, mentre il primo giudice ha dato conto delle dichiarazioni
rese dall’imputato nel corso del suo esame, finendo per valorizzarne esplicitamente il contenuto, al contrario, la Corte d’appello ha espressamente negato complessiva credibilità e rilevanza probatoria alle dichiarazioni rese dall’imputato nel corso dell’esame reso in primo grado, considerandole inattendibili e perciò addirittura a sostegno della tesi accusatoria del Pubblico ministero appellante. Soluzione alla quale si sarebbe potuti pervenire, sulla base del complessivo compendio probatorio, non senza prima procedere a una nuova escussione del soggetto interessato, così da considerare – nel contraddittorio tra le parti – anche questo elemento nel piø ampio quadro della rivisitazione del significato probatorio destinato a sostenere il ribaltamento dell’assoluzione assunta dal primo giudice. Non coglie nel segno, quindi, la requisitoria del Procuratore generale che ha ritenuto infondato il primo motivo di ricorso non considerando quanto affermato dall’imputato come ‘prova dichiarativa’. Diversamente, proprio dagli stessi principi espressi dalla Corte EDU nella già citata sentenza Maestri c. Italia, emerge che, in relazione all’esame dell’imputato, il giudice di secondo grado – che nel caso di specie ha svolto l’udienza d’appello in forma cartolare – Ł tenuto provvedere ad ogni incombente al fine di rinnovare tale prova dichiarativa, anche se l’imputato non compare o non chiede di rendere dichiarazioni all’interno del processo che porta al ribaltamento dell’assoluzione in primo grado.
L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento del secondo di cui va dato atto del fatto – correttamente evidenziato dal Procuratore generale nella sua requisitoria che il divieto per il pubblico ministero, in seguito alle modifiche apportate al comma 2 dell’art. 593 cod. proc. pen. dalla legge n. 114 del 2024, di impugnare le sentenze di proscioglimento per le contravvenzioni, non si applica al caso di specie. Il ricorso in appello del pubblico ministero Ł stato, infatti, presentato avverso la sentenza del Tribunale di Marsala del 2 gennaio 2024, cioŁ ben prima del 24 agosto 2024, data di entrata in vigore della legge che ha apportato tale modifica, come in diversa fattispecie affermato da Sez. U, n. 13808 del 24/10/2024, dep. 2025, Rv. 287855, secondo il noto principio del ‘ tempus regit actum ‘ (art. 11 delle preleggi, secondo cui « la legge non dispone che per l’avvenire; essa non ha effetto retroattivo »).
Dalle considerazioni precedenti deriva l’accoglimento del primo motivo di ricorso e l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata alla Corte d’appello di Palermo, diversa Sezione.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo.
Così Ł deciso, 21/11/2025
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente
NOME
NOME COGNOME