Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10413 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10413 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a TAORMINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/10/2025 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Premesso che NOME COGNOME, tramite difensore di fiducia abilitato, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in data 3/10/2025 con cui la Corte d’appello di Messina ha confermato in ogni sua parte la pronuncia del Tribunale di Messina in data 10/6/2024, di condanna dell’imputato in ordine al reato di cui all’art. 424, comma 2, e 61 n. 5 cod. pen.
Considerato che il ricorso, col quale si deduce asserita mancanza, contraddittorietà o illogicità della motivazione in ordine al disposto riconoscimento della responsabilità penale, è stato proposto per motivi non consentiti in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e perché reiterativo e riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e motivatamente disattesi, con argomentazioni immuni dai lamentati vizi logico-giuridici, dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata e, al contempo, è stato proposto per motivi manifestamente infondati, perché inerenti ad asseriti difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità non emergenti dal testo del provvedimento impugNOME;
che le censure del primo e nel secondo motivo (con cui si contestano le risultanze delle immagini di videosorveglianza) sono versate in fatto e, al contempo, del tutto generiche ed aspecifiche perché non si confrontano con le puntuali ragioni che la Corte territoriale, in replica alle analoghe doglianze dedotte con l’atto di appello (cfr. pag. 2 e pag. 3 sent. imp.), ha posto a sostegno in punto di responsabilità dell’imputato, basate sui plurimi riconoscimenti della fisionomia strutturale e dell’abbigliamento dell’imputato la sera del fatto, operati da tutti gli escussi testi di p.g. e dalle pp.00., in base al immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza ed acquisite dalla p.g. procedente, e sulle risultanze della perquisizione domiciliare espletata nell’immediatezza dei fatti;
che, quanto al secondo motivo di ricorso, nella parte in cui si lamenta ex art. 606, lett. d), cod. proc. pen. la mancata acquisizione dei verbali di sommarie informazioni di Coglitore e della comparazione antropometrica, è manifestamente infondato perché inerente a presunto difetto o contraddittorietà della motivazione non emergente dal testo e perché non considera che la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale in appello, prevista dall’art. 603, comma 1, cod. proc. pen., integrando un’eccezione alla presunzione di completezza dell’istruzione dibattimentale espletata in primo grado, è istituto di carattere eccezionale, potendosi fare ricorso ad essa quando l’integrazione probatoria appaia assolutamente indispensabile, a fronde della previa verifica della incompletezza dell’indagine dibattimentale ed alla conseguente constatazione del giudice di non poter decidere allo stato degli atti senza una rinnovazione
istruttoria (v. già Sez. U, n. 2780 del 24/1/1996, COGNOME e altri, Rv. 20397401), il tutto a fronte di un giudizio di fatto come tale insindacabile nel giudizio d legittimità (Sez. 1, n. 11168 del 18/02/2019, COGNOME, Rv. 274996-02) non sussistendo vizio di motivazione laddove il giudice di merito esprima una valutazione di completezza del materiale probatorio disponibile e giustifichi adeguatamente sia il rigetto della richiesta di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale sia la decidibilità della regiudicanda allo stato degli atti (ex multis Sez. 6, n. 48093 del 10/10/2018, G., Rv. 274230-01), rimanendo esercitabile il controllo di legittimità sulla relativa motivazione nei limiti della manifesta illogicità, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. (Sez. 3, n 30372 del 18/6/2025, P., non mass.), mentre può costituire violazione dell’art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. solo nel caso di prove sopravvenute o scoperte dopo la sentenza di primo grado (così Sez. 1, n. 3972 del 28/11/2013, dep. 2014, Inguì, Rv. 259136-01); evenienza, quest’ultima, non ravvisabile nella specie;
Considerato che, pertanto, l’odierno ricorso, venendo meno in radice l’unica funzione per la quale è previsto ed ammesso, in sede di legittimità, va dichiarato inammissibile, in quanto contenente censure fattuali, aspecifiche, meramente reiterative e/o confutative, come tali non consentite, secondo quanto dispone l’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che richiama il testo dell’art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. (ex multis, Sez. 2, n. 32020 del 10/09/2025, A., non mass.), con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186 del 2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 12 marzo 2026
Il Presidente