Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 11392 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 11392 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/02/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a FIRENZE il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a POPPI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/01/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME lette le conclusioni del Sostituto Procuratore NOME COGNOME
Il Proc. Gen. conclude per l’inammissibilità del ricorso lette le conclusioni del difensore
AVV_NOTAIO, per COGNOME NOME, si riporta alla memoria di replica.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza n. 10146 del 6 febbraio 2020, la Corte di cassazione, Sez. 4, in accoglimento dei ricorsi proposti da NOME COGNOME e NOME COGNOME, ha annullato con rinvio la condanna inflitta a costoro ed a NOME COGNOME per il reato ex art. 450 cod. pen. – pericolo di disastro ferroviario colposo – di cui al capo 2 (in Pratovecchio fino al 13 maggio 2013) dalla Corte d’appello di Firenze il 27 febbraio 2018, in riforma della assoluzione degli imputati pronunciata dal Tribunale di Arezzo il 17 giugno 2016.
Ha rilevato la Corte di cassazione che la condanna è avvenuta senza procedere alla rinnovazione dell’istruzione dibattimentale anche per quanto concerneva l’esame dell’imputato NOME COGNOME (che non propose ricorso per cassazione).
1.1. Nel giudizio di rinvio, la Corte di appello di Firenze, con la sentenza del 18 gennaio 2021, in riforma della assoluzione dichiarata dal Tribunale di Arezzo, ha condannato NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME per il reato ex art. 450 cod. pen., riconosciute le circostanze attenuanti generiche, alla pena di un mese e 10 giorni di reclusione, con la sospensione condizionale della pena e la non menzione.
1.2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i difensori di NOME COGNOME e di NOME COGNOME.
Il difensore di NOME COGNOME propone 3 motivi.
2.1. Con il primo motivo si deduce l’omessa notifica all’imputato e si impugna anche l’ordinanza resa all’udienza del 18 gennaio 2021.
Si rappresenta che NOME COGNOME è stato citato una prima volta quale testimone per essere esaminato. La citazione è andata a buon fine perché NOME COGNOME ha ricevuto «a mani proprie» dai Carabinieri di Pratovecchio la citazione per l’udienza del 26 ottobre 2020.
Per tale udienza, però, NOME COGNOME ha giustificato la sua assenza mediante un certificato medico che attestava il ricovero presso l’ospedale di Bibbiena. Inoltre, all’udienza del 26 ottobre 2020 la Corte di appello ha integrato il contraddittorio nei confronti di NOME COGNOME, quale coimputato non ricorrente nel giudizio di legittimità.
La Corte di appello ha rinnovato la citazione dell’imputato, anche lo svolgimento dell’esame, per l’udienza del 18 gennaio 2021.
La notifica è stata spedita presso il domicilio di Pratovecchio in INDIRIZZO; l’ufficiale postale ha attestato, però, che l’indirizzo era inesistente.
Il decreto di citazione a giudizio è stato di conseguenza, notificato al difensore d’ufficio ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
All’udienza del 18 gennaio 2021 la Corte di appello, preso atto della mancata comparizione di NOME COGNOME, ne ha dichiarato l’assenza. Il procuratore generale e i difensori degli imputati hanno chiesto l’esame di NOME COGNOME, come disposto dalla Corte di Cassazione con la sentenza di annullamento con rinvio.
La Corte di appello non avrebbe valutato che l’imputato NOME COGNOME aveva ricevuto «a mani proprie» la notifica quale testimone ed ha, invece, ritenuto assente l’imputato e che la sua assenza avrebbe significato che egli non intendeva sottoporsi all’esame.
Secondo il ricorrente, vi è stata una lesione del diritto di difesa dell’imputato il quale era stato già reperito dai Carabinieri ed era, quindi, facilmente rintracciabile; inoltre, ha ritenuto valida la notifica senza accertare se fosse stata tentata presso la residenza o i Carabinieri.
L’invio del certificato medico per giustificare l’assenza del 26 ottobre 2020 dimostrerebbe la volontà di partecipare al processo e di sottoporsi all’esame, come avvenuto in primo grado.
La Corte territoriale avrebbe, quindi, violato sia l’obbligo di rinnovare il mezzo istruttorio sia il diritto dell’imputato di partecipare al processo e di sottopor all’esame.
La notifica ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen. sarebbe avvenuta senza che l’ufficiale giudiziario eseguisse le ricerche.
2.2. Con il secondo motivo si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione perché la Corte di appello avrebbe emesso la sentenza di condanna senza procedere, come imposto dalla sentenza della Corte di cassazione e dall’art. 603, comma 3, cod. proc. pen. alla rinnovazione dell’istruzione mediante il nuovo esame dell’imputato NOME COGNOME il quale non sarebbe stato citato né come teste né come imputato.
Si richiamano i principi della giurisprudenza in tema di riforma della sentenza di assoluzione.
2.3. Con il terzo motivo si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione.
Si deduce la violazione del principio di diritto pronunciato dalla Corte di cassazione – che ha definito il reato di disastro ferroviario colposo quale reato di pericolo concreto – mentre la Corte di appello ha qualificato il reato quale reato di pericolo astratto. La Corte territoriale sarebbe, quindi, incorsa anche nel vizio di violazione di legge, perché avrebbe interpretato erroneamente l’art. 450 cod. pen. ritenendolo di pericolo astratto ed omettendo di considerare la pericolosità in concreto della condotta. Il passaggio reiterato dei treni escluderebbe l’idoneità
della condotta a cagionare il pericolo concreto. Mancherebbe la prova della idoneità dell’azione.
La Corte di appello sarebbe incorsa anche nella violazione del canone di giudizio del ragionevole dubbio, in assenza di prove scientifiche – sulla sussistenza della concreta probabilità che si potesse verificare l’evento dannoso – e tecniche sulla reale tenuta dei binari.
La sentenza si fonderebbe solo su supposizioni del perito, nuovamente esaminato, posto che il treno attraversò il percorso incriminato per tre volte senza che accadesse nulla e che si fermò prima della ipotetica situazione di pericolosità. Mancherebbe la concreta probabilità del disastro.
3. Il difensore di NOME COGNOME propone 4 motivi di ricorso.
3.1. Con il primo motivo si deduce l’erronea applicazione e la violazione dell’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. per la mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in ordine alla prova dichiarativa, quanto all’omesso esame di NOME COGNOME, nonostante la richiesta delle parti.
Il motivo presenta argomenti comuni con il primo ed il secondo motivo di NOME COGNOME.
3.2. Con il secondo motivo si deduce l’erronea applicazione dell’art. 450 cod. pen., poiché la Corte di appello avrebbe erroneamente ritenuto sussistente il pericolo, senza considerare, come operato dalla sentenza di primo grado, che il passaggio di tre treni sul tratto di ferrovia sia idoneo ad escludere la concretizzazione del pericolo. L’eccessiva anticipazione della tutela renderebbe la norma incostituzionale, perché punirebbe il «pericolo del pericolo».
3.3. Con il terzo motivo si deduce la mancanza di motivazione con riferimento al canone di giudizio dell’al di là di ogni ragionevole dubbio, ex art. 533 cod proc. pen. La condanna sarebbe intervenuta solo in base alle dichiarazioni del perito, AVV_NOTAIO, senza valutare il dubbio che il pericolo si sia concretizzato e non fosse allo stadio di pericolo astratto.
3.4. Con il quarto motivo si deduce l’erronea applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. La Corte di appello non avrebbe motivato sulla applicabilità al caso concreto dell’art. 131-bis cod. pen. tenuto conto dell’assenza di un concreto pericolo per l’incolumità per terze persone, del passaggio dei 3 treni sull’avvallamento senza che nulla fosse accaduto.
La Corte territoriale ha tenuto conto della tenuità del fatto in sede di quantificazione della pena; gli elementi di fatto da lei indicati sarebbero stati sufficienti per l’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen.
3.5. Il difensore di NOME COGNOME ha depositato una memoria, con le conclusioni, anche in replica alle argomentazioni del Procuratore Generale ed ha
eccepito l’estinzione del reato per prescrizione al 10 aprile 2021, tenuto conto anche dei periodi di sospensione della prescrizione.
Ha, quindi, replicato sulla ammissibilità del ricorso (al terzo punto), sulla insussistenza del pericolo di disastro ferroviario ed ha chiesto applicarsi l’art. 131bis cod. pen., da ritenere rilevabile di ufficio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo ed il secondo motivo del ricorso nell’interesse di NOME COGNOME ed il primo motivo del ricorso di NOME COGNOME sono fondati.
1.1. Con il primo motivo del ricorso nell’interesse di NOME COGNOME si deduce il vizio di violazione di legge processuale sia per l’omessa notifica all’imputato del decreto di citazione per il giudizio di appello sia per la violazione dell’obbligo di rinnovare il mezzo istruttorio e del diritto dell’imputato d partecipare al processo e di sottoporsi all’esame, poiché è stata impugnata anche l’ordinanza resa all’udienza del 18 gennaio 2021,
1.2. La ricostruzione del fatto processuale operata dal ricorrente è corretta.
All’udienza del 26 ottobre 2020 la Corte di appello ha integrato il contraddittorio nei confronti di NOME COGNOME, quale coimputato non ricorrente nel giudizio di legittimità, disponendone la citazione per l’udienza del 18 gennaio 2021.
La notifica è stata spedita presso il domicilio di Pratovecchio in INDIRIZZO, ritenuta dalla Corte di appello il domicilio dichiarato; l’ufficia postale ha attestato, però, che l’indirizzo era inesistente.
Il decreto di citazione a giudizio è stato di conseguenza, notificato al difensore d’ufficio ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
L’eccezione di nullità della notifica è fondata in quanto negli atti non vi è l’elezione o la dichiarazione di domicilio che avrebbe consentito la notifica presso il difensore di ufficio, senza procedere ai sensi dell’art. 157 cod. proc. pen.
Ne consegue che la citazione del ricorrente per il giudizio di appello deve ritenersi omessa, con conseguente concretizzazione di una nullità assoluta.
1.3. Per altro, anche la dichiarazione di assenza è intervenuta al di fuori dei casi previsti dalla legge in quanto, come effettivamente risulta dagli atti, NOME COGNOME è stato citato una prima volta quale testimone per essere esaminato e la citazione è andata a buon fine: NOME COGNOME ha ricevuto «a mani proprie» dai Carabinieri di Pratovecchio la citazione per l’udienza del 26 ottobre 2020 a cui non ha partecipato solo perché ricoverato in ospedale.
Pertanto, dagli atti non solo risultava la sua reperibilità ma anche la mancata conoscenza dell’udienza; va aggiunto che il ricorrente era difeso da un difensore di ufficio.
1.4. Anche la questione sulla mancata rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, dedotta da entrambi i ricorrenti, è fondata.
La Corte di appello ha, infatti, ritenuto che la mancata partecipazione all’udienza da parte di NOME COGNOME provasse la sua volontà di non sottoporsi ad esame: come prima indicato, risulta chiaramente dagli atti che NOME COGNOME non è venuto a conoscenza né della citazione né del rinvio dell’udienza per rendere l’esame, dopo l’allegazione del suo impedimento.
Per altro, l’aver rappresentato alla Corte territoriale un suo impedimento per l’udienza in cui era previsto il suo esame, per altro già reso in precedenza, non può in alcun modo significare la manifestazione della volontà di non rendere l’esame, avendo tale circostanza al più una valenza neutra.
L’omessa rinnovazione concretizza una nullità di ordine generale.
1.5. La valutazione della prescrizione dovrà essere effettuata nel giudizio di rinvio, in assenza degli atti per verificare in modo compiuto tutti i periodi di sospensione del termine di prescrizione, ed attesa l’assoluzione in primo grado e l’annullamento della sentenza di condanna da parte della Corte di cassazione.
L’accoglimento del primo e del secondo motivo del ricorso di NOME COGNOME e del primo motivo del ricorso di NOME COGNOME, assorbiti gli altri motivi, determina l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di appello di Firenze per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze.
Così deciso il 28/02/2024.