Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 46073 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 46073 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: dalla parte civile RAGIONE_SOCIALE nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME, nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/07/2022 della CORTE APPELLO di TORINO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni scritte trasmesse il 2 maggio 2023 dal procuratore speciale della parte civile RAGIONE_SOCIALE, AVV_NOTAIO, che ha insistito per l’annullamento della impugnata sentenza, agli effetti civili, con la condanna alla rifusione delle spese processuali;
lette le conclusioni scritte trasmesse dal difensore dell’imputato, AVV_NOTAIO, in data 23 settembre 2023, con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso della parte civile RAGIONE_SOCIALE, con la condanna alla rifusione delle spese processuali sostenute nel grado ed indicate nella somma di euro 3686,00, oltre rimborso spese forfettarie ed accessori di legge.
RITENUO IN FATTO
Con sentenza del 1 luglio 2022, la Corte di appello di Torino confermava la sentenza resa in data 9/2/2021 dal Tribunale di Verbania, che aveva assolto, per non aver commesso il fatto, NOME COGNOME (amm.re della RAGIONE_SOCIALE) da tutti i reati a lui ascritti in imputazione (associazione per delinquere finalizzata alla consumazione di più episodi di furto aggravato, concorso in furto aggravato, autoriciclaggio); fatti ad oggettività giuridica patrimoniale commessi in danno della RAGIONE_SOCIALE, costituitasi parte civile.
1.1. La Corte territoriale confermava la decisione, considerando che il complesso degli elementi probatori raccolti (prova dichiarativa proveniente da COGNOME NOME, imputato in procedimento connesso; conversazioni intercettate) non consentisse una diversa lettura in fatto del rapporto, di stimata estraneità, tra imputato e fatti commessi dagli altri imputati, separatamente giudicati; l’analisi della istruttoria dibattimentale condotta in primo grado non faceva inoltre rilevare alcuna incompletezza e portava stimare inutile la richiesta rinnovazione della prova dichiarativa richiesta dalla parte civile e dal Pubblico ministero al fine di ribaltare la decisione assolutoria di primo grado.
Avverso tale pronuncia propone ricorso la parte civile, a mezzo del proprio difensore e procuratore speciale, articolando le proprie censure in cinque motivi.
2.1. Con il primo motivo, la parte civile ricorrente deduce inosservanza della norma processuale (art. 606, comma 3 bis, cod. proc. pen.) e vizi esiziali di motivazione, essendo la Corte venuta meno all’obbligo processuale, sancito al comma 3 bis dell’art. 606 del codice di rito, che impone (in ogni caso) al giudice della impugnazione di dar corso alla rinnovazione della istruzione dibattimentale allorquando l’incombente sia richiesto con l’atto di gravame proposto dalla parte pubblica o dalla parte civile, avverso la pronuncia di proscioglimento adottata dal giudice di primo grado.
2.2. Con il secondo motivo la parte civile deduce vizi esiziali di motivazione, per carenza e mera apparenza, nel percorso argomentativo che ha guidato la Corte di merito, in uno al primo giudice, a ritenere inattendibile la testimonianza assistita di COGNOME NOME (imputato in procedimento connesso), vizi di motivazione promiscui sono dedotti inoltre quanto alla ravvisata carenza di riscontri individualizzanti a carico dell’imputato oggi ricorrente.
2.3. Con il terzo motivo, la stessa parte deduce erronea applicazione della legge penale e vizi esiziali di motivazione in tema di riconoscimento in atti della prova del concorso, per istigazione e rafforzamento dell’altrui proposito criminoso, di persone nei reati di furto aggravato commessi nel 2015 ai danni della RAGIONE_SOCIALE. Prova rinveniente dall’analisi delle conversazioni intercettate e della prova dichiarativa assunta in primo grado.
2.4. I medesimi vizi sono dedotti in riferimento al mancato riconoscimento del concorso. eventuale nel reato a concorso necessario, avendo la Corte negletto gli elementi di prova che conducevano a ritenere eziologicamente rilevante la condotta del resistente ai fini del sostegno alla sodalità di settore.
2.5. Ancora violazione della legge penale e vizi esiziali di motivazione sono dedotti in riferimento alla decisione della Corte territoriale di escludere che, in mancanza di partecipazione al sodalizio e concorso nei reati fine, la condotta tenuta dal COGNOME potesse qualificarsi in termini di ricettazione piuttosto che autoriciclaggio.
Il Pubblico ministero presso questa Corte, con le conclusioni scritte trasmesse in data 25 agosto 2023, ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo è manifestamente infondato in diritto. Si deduce inosservanza della legge processuale e vizio di motivazione della sentenza, per la violazione dell’art. 603, comma 3 bis, cod. proc. pen., per non avere, il giudice, rinnovato l’istruttoria dibattimentale con nuova escussione assistita dell’imputato in procedimento connesso; rinnovazione che la sentenza delle Sezioni unite “Patalano”, seguita anche dalle successive pronunce del massimo consesso, aveva indicato come obbligatoria (in caso di appello della parte civile di una sentenza di assoluzione). Tanto più che, su tale diniego, la Corte aveva argomentato in forma solo apparente e, comunque, manifestamente illogica, così da incorrere, oltre che nella violazione di legge processuale, anche nel vizio rilevante di motivazione.
1.1. Le Sezioni unite di questa Corte (con la sentenza n. 22065 del 28/01/2021, Cremonini, Rv. 281228) hanno avuto modo di precisare che il giudice di appello “che riformi”, ai soli fini civili, la sentenza assolutoria di primo grado sulla base di un diverso apprezzamento dell’attendibilità di una prova dichiarativa, ritenuta decisiva, è tenuto, anche d’ufficio, a rinnovare l’istruzione dibattimentale (anche successivamente all’introduzione del comma 3-bis dell’art. 603 cod. proc. pen., ad opera dalla legge 23 giugno 2017, n. 1039 in cui si menziona il solo appello promosso dal pubblico ministero). Tuttavia, il percorso motivazionale di tale pronuncia manifesta che un tale obbligo sussiste solo allorquando il giudice pervenga alla riforma della sentenza assolutoria di prime cure, cioè a ribaltare il verdetto assolutorio di primo grado. Tanto che, altre pronunce di questa Corte (Sez. 4, n. 6501 del 26/01/2021, Pm/Todaro, Rv. 281049; Sez. 5, n. 15 del 21/11/2019, dep. 2020, Consob/Ligresti, Rv. 278389; Sez. 5, n. 5716 del 08/07/2019, dep. 2020, Pg/Righetto, Rv. 278389-02) hanno
esplicitamente, affermato che il giudice d’appello che, confermi la sentenza di proscioglimento di primo grado impugnata dal pubblico ministero (e anche dall’accusa privata), per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, non ha l’obbligo di rinnovare l’istruzione dibattimentale, in quanto tale obbligo, secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., va visto in stretta correlazione con il principio del superamento del ragionevole dubbio, necessario per pervenire alla affermazione di responsabilità e non già per prosciogliere l’imputato dalle accuse.
Il Collegio intende dare continuità a tale indirizzo ermeneutico, confermato più recentemente anche da altre Sezioni della Corte (da ultimo, Sez. 5, n. 5990 del 10/1/2023, p. civ. in proc. Iurlaro).
I successivi motivi di impugnazione sono manifestamente infondati, con essi la parte civile ricorrente censura la valutazione della prova operata (nella conformità verticale delle decisioni di proscioglimento) dai giudici di merito, senza che ricorrano evidenti e macroscopici travisamenti della prova o vizi di logica e coerenza delle argomentazioni poste a sostegno della decisione. I quattro motivi sono dunque interamente versati in fatto.
2.1. Deve qui ribadirsi che non sono coltivabili nella sede di legittimità – e sono dunque inammissibili – i motivi, con i quali si lamenta violazione della regola di giudizio di cui all’art. 533, fondata sul canone di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 192 cod. proc. pen., oltre alla manifesta illogicità della motivazione in punto di valutazione delle prove atte a dimostrare la responsabilità per i fatti-reato ascritti, allorquando i motivi si limitino illustrare una possibile alternativa al concatenarsi logico posto a fondamento della decisione impugnata, senza dimostrare che tale alternativa sia l’unica logicamente plausibile (Sez. 6, n. 11194 del 8/3/2012, Rv 252178).
2.2. Tanto chiarito quanto all’ambito del sindacato di legittimità sulla motivazione della sentenza d’appello, va rilevato come le deduzioni opposte dal ricorrente alla motivazione di merito, che dà conto del ritenuto mancato superamento del dubbio ragionevole, siano volte a sollecitare una diversa valutazione delle emergenze processuali (in particolare, del peso degli argomenti offerti con la prova dichiarativa assunta nel corso del giudizio di primo grado), operazione che, a fronte del preciso ancoraggio alle emergenze processuali e del rigore logico giuridico che connota le scansioni dell’iter argomentativo della decisione impugnata, non può trovare spazio in sede di legittimità. In particolare, la Corte di merito ha spiegato in maniera chiara, logica e coerente che non è rimasto storicamente dimostrato il concreto ed efficace apporto offerto dal COGNOME alla sodalità versata nella sottrazione delle materie chimiche prodotte dalla RAGIONE_SOCIALE, giacché se è vero che COGNOME manifestò concreto interesse alla vicenda, nulla consente (affermano i giudici di merito conformemente) di ritenere
che poi effettivamente l’imputato si attivò concretamente in tali sensi, anzi, prosegue la Corte territoriale, vi sono elementi di prova intercettiva che inducono e ritenere estraneo l’imputato al contesto associativo nel quale le condotte fine maturarono.
Del pari quanto al delitto derivato di ricettazione (Pubblico ministero e parte civile avevano chiesto di riqualificare il contestato autoriciclaggio in tali termini), atteso che la motivazione della Corte, che argomenta circa la intrinseca contraddittorietà e debolezza di argomenti atti a dimostrare che NOME avesse effettivamente veicolato il materiale sottratto verso altre destinazioni, non appare affatto illogica, tantomeno in maniera manifesta. Il che non rappresenta affatto una valutazione atomistica delle singole evidenze narrative, ma anzi valorizza la divisata equivocità dell’indizio, neppure caratterizzato da particolare gravità.
2.3. Il tema è quello della solida e razionale giustificazione complessiva che la motivazione deve offrire circa il valore persuasivo attribuito agli elementi posti a sostegno della decisione e circa l’irrilevanza degli elementi prospettati – nella dialettica delle parti – come antagonisti (cfr., in particolare, Sez. 6, n. 6582 del 13/11/2012, Rv. 254572; Sez. 2, n. 44048 del 13/10/2009, Rv. 245627; Sez. 1, n. 16523 del 4/12/2020, dep. 2021, Rv. 281385 – 01). E’ del tutto evidente che tale compito deve essere svolto dal giudice di legittimità attraverso la verifica della razionalità argomentativa (e della proiezione finalistica) dei passaggi espressivi in cui si articola la decisione e non mediante una impropria rivalutazione ‘diretta’ di singoli elementi istruttori o mediante l’apprezzamento ‘diretto’ di prospettazioni difensive su piste alternative rimaste, a parere del ricorrente, inesplorate.
La critica deve pertanto porsi il problema di individuare una reale frattura logica o una reale inefficacia funzionale, di tale percorso complessivo, in quanto si è affermato che il giudizio di legittimità non si costruisce sull’esame delle possibilità rappresentative anche plausibili – del fatto, ma sulla opzione del fatto come recepita dal giudice di merito, nel senso che il controllo sulla corretta applicazione dei canoni logici e normativi che presidiano l’attribuzione del fatto all’imputato passa necessariamente attraverso l’analisi dello sviluppo motivazionale della decisione impugnata e della sua intima coerenza logico-giuridica, non essendo possibile compiere in sede di legittimità «nuove» attribuzioni di significato o realizzare una diversa lettura dei medesimi dati dimostrativi e ciò anche nei casi in cui si ritenga preferibile una diversa lettura, maggiormente esplicativa (si veda, ex multis, Sez. 6, n. 11194 del 8/3/2012, Rv 252178) e sempre che – al fondo – non risulti compromessa la tenuta complessiva del ragionamento, in chiave di avvenuto rispetto della regola di giudizio finale. Consegue che la doglianza di illogicità può essere accolta solo quando il ragionamento non si fondi realmente su una massima di esperienza (cioè su un giudizio ipotetico a contenuto AVV_NOTAIO, indipendente dal caso concreto, fondato su ripetute esperienze, ma autonomo da esse e valevole per nuovi casi), e valorizzi piuttosto una congettura (cioè una ipotesi non fondata sull’id
quod plerumque accidit, insuscettibile di verifica empirica o logicamente .scorretta), o una pretesa regola AVV_NOTAIO che risulti priva, però, di qualunque e pur minima plausibilità.
2.4. Ciò posto, nella fattispecie aperta all’attenzione della Corte dai motivi di ricorso, l’ipotesi alternativa a quella ritenuta non appare l’unica logicamente percorribile e neppure la più probabile, come diffusamente argomentato in sentenza, giacché l’elemento dichiarativo di provenienza “sospetta” confligge apertamente con il contenuto di numerose conversazioni intercettate anche intra alios. La Corte di merito ha dunque argomentato funditus il mancato superamento del ragionevole dubbio e tale argomentare non palesa alcuna manifesta illogicità.
2.4. Segue alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso la condanna della ricorrente parte civile al pagamento delle spese processuali, oltre alla sanzione, quantificabile in euro tremila in ragione delle cause che hanno determinato l’esito del giudizio di legittimità, in favore della Cassa delle ammende.
Condanna altresì la parte civile ricorrente, RAGIONE_SOCIALE, in persona del rapp.te legale p.t., alla rifusione delle spese processuali sostenute nel grado dall’imputato, che liquida come da dispositivo, secondo le vigenti disposizioni tabellari.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute dall’imputato COGNOME NOME che liquida in complessivi euro 3.686,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 ottobre 2023.