Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 34270 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 34270 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/05/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME, nato a Campi Salentina il DATA_NASCITA
COGNOME NOME, nato a Campi Salentina il DATA_NASCITA
avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Lecce il 22/05/2023;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenz impugnata nei confronti di COGNOME in relazione al capo b), con riferiment reati di cui agli artt. 340 e 341-bis cod. pen., e nei confronti di COGNOME relazione al capo b), quanto al solo reato di cui all’art. 340 cod. pen., pe
i reati estinti per prescrizione, con declaratoria di inammissibilità nel r ricorso di COGNOME NOMENOME
lette le memorie difensive depositate dall’AVV_NOTAIO, che ha insistito per l’accoglimento dei ricorsi;
letta la memoria difensiva depositate dall’AVV_NOTAIO, nell’inter
della parte civile, NOME COGNOME, che ha insistito per il rigetto dei
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Lecce, in riform della sentenza pronunciata dal Tribunale della stessa città in data 24 novem 2020 nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME, ha assol entrambi dal reato di cui all’art. 340 cod. pen. nonché COGNOME dal reato all’art. 341-bis cod. pen., contestati al capo b), perché non punibili particolare tenuità del fatto. Ha condannato gli imputati, in soli risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, nonché al pagamento de spese del doppio grado di giudizio in favore della parte civile costituita, NOME COGNOME. Ha confermato le ulteriori statuizioni.
Agli imputati sono stati contestati, in concorso con altri, i re interruzione di pubblico servizio e di oltraggio a pubblico ufficiale, in rel alle condotte dagli stessi tenute nell’ambito di una manifestazione di pro contro l’abbattimento di alberi, cui si stava procedendo ai fini della esecuzio lavori di sistemazione della viabilità disposti dal Comune di Campi Salentina, data 17 luglio 2014.
All’esito del giudizio di primo grado:
entrambi gli imputati erano stati assolti dal reato di cui all’art. 340 co perché il fatto non costituisce reato;
COGNOME era stato assolto dal reato di cui all’art. 341-bis cod. pen. aver commesso il fatto;
NOME era stato assolto dal reato di cui all’art. 341-bis cod. pen. particolare tenuità del fatto.
Hanno proposto ricorso gli imputati, con atti del comune difensore d fiducia, AVV_NOTAIO, i cui contenuti sono stati di seguito sintetizzati nei di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
NOME COGNOME deduce quattro motivi.
4.1. Con il primo lamenta inosservanza o erronea applicazione di legg processuale, con riguardo all’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. e all’art. 6, par. 3, lett. d), Convenzione EDU, quanto al reato di cui all’art. 340 cod. pe
La Corte di merito – investita dell’appello del Pubblico Ministero avverso pronuncia assolutoria del ricorrente dal reato di interruzione di pubblico ser perché il fatto non costituisce reato – nel riformare “in peius” la condanna, con l’applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatt base di una differente valutazione della prova dichiarativa, avrebbe dov disporre la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale.
4.2. Con il secondo motivo si deducono inosservanza ed erronea applicazione di legge processuale, con riguardo all’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. e all’art. 6, par. 3, lett. d), Convenzione EDU, quanto al reato all’art. 340 cod. pen., per avere la Corte di appello ribaltato la de assolutoria senza assolvere all’obbligo della motivazione rafforzata.
Il Giudice del gravame avrebbe dovuto indicare le linee portanti de proprio alternativo ragionamento probatorio e confutare specificamente i p rilevanti argomenti della motivazione adottata dal primo Giudice, evidenziandon la insostenibilità sul piano logico e giuridico.
Di contro, a fronte della diffusa motivazione resa dal Tribunale, sentenza impugnata non ha evidenziato alcuna superiore forza persuasiva essendosi limitata a richiamare in termini adesivi la ricostruzione della testimoniale operata dal Pubblico Ministero appellante, ma ignorando il teno delle dichiarazioni testimoniali, in particolare di quella del Maggiore COGNOME avendo concluso per la sussistenza dell’avvenuta interruzione, sia p temporanea, dell’attività finalizzata a dare esecuzione al provvedime amministrativo adottato per realizzare un servizio pubblico, senza analizz specificatamente la posizione del ricorrente.
4.3. Con il terzo motivo la difesa deduce mancanza, insufficienza contraddittorietà della motivazione in relazione al reato di oltraggio a pub ufficiale, ai sensi dell’art. 341-bis cod. pen.
La Corte di appello ha confermato integralmente la ricostruzione dell sentenza di primo grado, che ha attribuito a NOME COGNOME aggressivi nei confronti dell’assessore COGNOME. Di contro, nessuno dei test oculari ascoltati in dibattimento, al di là della persona offesa, ha espressioni intimidatorie, ed è stato travisato il contenuto delle dichiarazio teste NOME COGNOMECOGNOME il quale aveva affermato di non ricordare neppure se momento il ricorrente fosse presente.
4.4. Con il quarto motivo si lamenta inosservanza od erronea applicazione di legge processuale, con riguardo all’art. 341-bis cod. pen.
COGNOMECOGNOME COGNOME delle espressioni offensive, non rivestiva nel frange qualifica di pubblico ufficiale, difettando ogni nesso funzionale tra l’offe funzione dallo stesso ricoperta. Assessore ai lavori pubblici, egli non era i a svolgere una attività implicante l’adozione di provvedimenti autoritativ certificativi, tipici della pubblica funzione, e non poteva ritenersi inves monitoraggio, controllo e direzione delle attività del servizio (preparazion cantiere) in forza di delega orale ricevuta dal Sindaco, in quanto tali attiv rientrano tra le competenze di quest’ultimo, ma fanno carico al Dirige dell’Ufficio Tecnico, ai sensi dell’art. 107 d. Igs. 18 agosto 2000, n. 267 preposto alla fase esecutiva del servizio.
5. NOME COGNOME deduce tre motivi.
5.1. Con il primo lamenta inosservanza o erronea applicazione di legg processuale, con riguardo all’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. e all’art. 6, par. 3, lett. d), Convenzione EDU, in relazione ai reati di cui agli artt. 34 cod. pen.
La Corte di merito – investita dell’appello del Pubblico Ministero avverso pronuncia assolutoria del ricorrente dal reato di interruzione di pubblico ser perché il fatto non costituisce reato e dal reato di oltraggio a pubblico uf per non avere commesso il fatto – ha ribaltato la decisione per motivi atti alla valutazione della prova dichiarativa, di cui ha dato una differente lett ha applicato la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto disporre la necessaria rinnovazione istruttoria.
5.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta inosservanza ed errone applicazione di legge processuale, con riguardo all’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. e all’art. 6, par. 3, lett. d), Convenzione EDU, quanto al reato all’art. 340 cod. pen., per avere la Corte di appello ribaltato la de assolutoria senza assolvere all’obbligo della motivazione rafforzata.
La motivazione della sentenza di appello non ha evidenziato alcuna superiore forza persuasiva e non ha considerato che a carico di COGNOME no stato acquisito alcun elemento probatorio.
5.3. Con il terzo motivo il ricorrente si duole della mancanza, insufficie o contraddittorietà della motivazione in relazione al reato di oltraggio a pub ufficiale, ai sensi dell’art. 341-bis cod. pen.
Il motivo – che attiene alla non configurabilità della qualifica di pub ufficiale in capo all’assessore COGNOME, in relazione alle attività che poneva i al momento dei fatti – è interamente sovrapponibile al quarto motivo del rico nell’interesse di COGNOME, cui si rinvia.
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO NOME COGNOME ha concluso ne termini riportati in epigrafe.
AVV_NOTAIO, difensore della parte civile NOME COGNOME, ha depositato una memoria in cui ha chiesto il rigetto dei ricorsi.
In mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini legge, il procedimento è stato trattato con rito cartolare.
Considerato in diritto
In difetto di inammissibilità dei proposti ricorsi, va dichia l’intervenuta estinzione dei reati oggetto di addebito per prescrizione.
Avuto riguardo alla data del commesso reato (17 luglio 2014), trova applicazione, ratione temporis, la disciplina della prescrizione dettata dagli artt. 157 e ss. cod. pen., così come riformulati dalla legge 5 dicembre 2005 n. (c.d. legge ex Cirielli). Il termine prescrizionale per entrambe le fattispecie ragione dei massimi edittali comminati, è pari ad anni sei a norma dell’art. comma 1, cod. pen. ed è stato prorogato in misura di un quarto al 17 genna 2022, per effetto degli atti interruttivi ex art. 161 cod. pen.
Vanno considerati ulteriori 583 giorni di sospensione, ai sensi dell’art. cod. pen., per varie causali (dal 13 giugno 2017 al 28 novembre 2019, dal dicembre 2018 al 28 maggio 2019 e dal 3 dicembre 2019 al 5 maggio 2020, per l’adesione dei difensori all’astensione deliberata dagli organismi di categori 5 maggio 2020 per emergenza pandemica da Covid-19, entro il limite di 64 giorni, come stabilito da Sez. U n. 5292 del 26/11/2020, dep. 2021, Sanna, R 280432 – 02; dal 17 aprile 2023 al 25 maggio 2023 per impedimento del difensore).
Il termine è dunque decorso, per entrambe le fattispecie, il 23 ago 2023, in un momento successivo alla pronuncia della sentenza di appello.
Preliminarmente, è il caso di puntualizzare che la declaratoria di prescrizione prevale sulla esclusione della punibilità per particolare tenui fatto ex art. 131-bis cod. pen. che è stata ritenuta dal giudice di appell quanto, determinando l’estinzione del reato, rappresenta un esito più favorev per l’imputato, là dove la causa di non punibilità lascia inalterato l’illecit nella sua materialità storica e giuridica (Sez. 1, n. 43700 del 28/09/
COGNOME, Rv. 282214 – 01; Sez. 6, n. 11040 del 27/01/2016, COGNOME, Rv 266505 – 01).
L’intervenuta estinzione dei reati agli effetti penali non esime, tut dal considerare i motivi di ricorso, non solo per verificare che non totalmente inammissibili – ciò che avrebbe determinato il formarsi del giudic e precluso il rilievo della causa estintiva della prescrizione – ma anche ai f statuizioni civili.
Essendo stata pronunciata condanna al risarcimento dei danni, il Giudic della impugnazione, anche in sede di legittimità, è difatti tenuto a pronunc norma dell’art. 578 cod. proc. pen.
Tanto premesso, il primo motivo di ricorso, inerente alla manca rinnovazione della prova dichiarativa – formulato in termini sovrapponib li entrambi i ricorrenti quanto al reato di interruzione di pubblico serv nell’interesse del solo COGNOME quanto al reato di oltraggio a pubblico uffi è fondato.
5.1. La Corte di appello ha riformato la assoluzione di COGNOME e COGNOME dal reato di cui all’art. 340 cod. pen., pronunciata perché il fatto non cos reato, e la assoluzione .di COGNOME dal reato di oltraggio a pubblico uff pronunciata per non aver commesso il fatto, e ha applicato per tutt imputazioni la causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto.
5.2. L’ “overturning” è stato certamente peggiorativo, perché, come detto, ove ricorrano le condizioni di cui all’art. 131-bis cod. pen., il fatto antigiuridico e colpevole, ed è altresì offensivo, anche se l’istanza pu diviene recessiva per finalità deflattive del contenzioso e di rieducazione d (Sez. U, n. 18891 del 27/12/2022, COGNOME, in motivazione; Sez. U, n. 13681 d 25/02/2016, COGNOME, in motivazione; Corte cost., ord. n. 279 del 2017).
Ciò è tanto vero che la pronuncia di proscioglimento ex art. 131-bis co pen. – accertativa dell’illecito penale – ha efficacia di giudicato nel cas all’art. 651-bis cod. proc. pen., quando pronunciata in seguito a dibattim nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del e costituisce titolo per la condanna al risarcimento nell’ambito della sentenza applicativa della causa di non punibilità – come accaduto nel prese giudizio – in attuazione di quanto stabilito dalla Corte costituzionale con se luglio 2022, n. 173, che ha dichiarato illegittimo l’art. 538 cod. proc. pen parte in cui non prevede che il giudice, quando pronuncia sentenza proscioglimento ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen., decide sulla domanda pe
restituzioni e il risarcimento del danno proposta dalla parte civile, a norma artt. 74 e seguenti cod. proc. pen.
5.3. Il ribaltamento è fondato, come dedotto dai ricorrenti, su un dive apprezzamento della prova dichiarativa avente carattere di decisività.
Va al riguardo puntualizzato che, secondo l’orientamento prevalente dell giurisprudenza di questa Corte, per «motivi attinenti alla valutazione della p dichiarativa» devono intendersi non solo quelli concernenti la questione de attendibilità dei dichiaranti, ma tutti “quelli che implicano una “d interpretazione” delle risultanze delle prove dichiarative, posto che un “fatto sempre presenta una consistenza oggettiva di natura astratta e asettica, talvolta mediato attraverso l’interpretazione che ne dà il dichiarante, conseguenza che la risultanza probatoria risente di tale mediazione che inc sull’approccio valutativo del giudice, anch’esso pertanto mediato” (Sez. 3 16444 del 04/02/2020, C., Rv. 279425; Sez. 5, n. 27751 del 24/05/2019, 0 Rv. 276987).
5.3.1. Ciò posto, quanto al reato di cui all’art. 340 cod. pen. , la C merito ha ritenuto che l’interruzione del servizio si sia determinata per il c intimidazione provocato dagli imputati – e non invece per iniziativa sponta degli operai, astenutisi dal proseguire nel taglio degli alberi perché “incu dalla presenza dei manifestanti, come invece ritenuto dal Tribunale – alla lu un rinnovato apprezzamento delle prove testimoniali, in particolar modo basat sulla valorizzazione delle deposizioni dei testi NOME e COGNOME.
Dunque, i Giudici di appello non si sono limitati ad operare una diver valutazione, in termini giuridici, di circostanze di fatto non controvers hanno posto in discussione le premesse fattuali della decisione riformata.
5.3.2. Analogamente è a dirsi per il ribaltamento della decisi assolutoria nei confronti di COGNOME dal reato di oltraggio a pubblico ufficia
La sentenza di primo grado aveva argomentato che, stando al narrato della persona offesa, COGNOME aveva sferrato un calcio, mentre per il COGNOME l’imputato aveva tenuto, invece, un COGNOMEto defini “assolutamente cordiale” nei confronti del COGNOME, ed aveva concluso che ricorrente stesso non fosse attribuibile la condotta suddetta, se non in t dubitativi.
La sentenza di secondo grado dà invece per scontato che il calcio sia st sferrato e che, tuttavia, non avendo tale condotta aggressiva prodotto al sofferenza fisica, potesse al più configurarsi nella fattispecie il reat ingiuria reale, in applicazione del principio di diritto per il quale “in oltraggio a pubblico ufficiale, la legge n. 94 del 2009 ha espunto dal te normativo ogni riferimento alla violenza, con la conseguenza che l’uso
quest’ultima può ritenersi compatibile con la fattispecie delittuosa soltan ristrettissimi limiti della cosiddetta ingiuria reale, configurabile q percosse costituiscano una violenza di inavvertibile entità, che, senza cagionare alcuna sofferenza alla parte offesa, evidenzi il proposito di ar alla vittima offesa morale, avvilendola con un gesto di disprezzo” (Sez. 24630 del 15/05/2012, Fioriti°, Rv. 253108 – 01).
Anche in tal caso è stata accolta dalla Corte territoriale una ricostru dei fatti all’evidenza divergente da quella operata dal Tribunale.
5.4. Alla luce di quanto precede, gli imputati sono stati dun illegittimamente privati del diritto alla rinnovazione dell’istruzione dibattim che è espressione di un canone fondamentale di garanzia, immanente al sistem processuale.
L’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, il quale stabilisce che, nel caso di appello del pubblico min contro una sentenza di proscioglimento, per motivi attinenti alla valutazione prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione della istru dibattimentale, costituisce trasposizione del parametro di cui all’art. 6, lett. d), della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’u delle libertà fondamentali, là dove prevede il diritto dell’imputato di esami fare esaminare i testimoni a carico e. ottenere la convocazione e l’esame testimoni a discarico; e ha positivizzato il portato teorico di pregressi a questa Corte, nella sua massima espressione nomofilattica, per cui il ricor metodo di assunzione della prova in contraddittorio, caratterizzato da oral immediatezza, è da ritenere incontestabilmente più affidabile l’apprezzamento degli apporti dichiarativi (Sez. U n. 18620 del 19/01/20 Patalano, Rv. 269785, in linea con Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, COGNOME Rv. 267487).
5.5. E’ poi irrilevante la circostanza, rimarcata dalla Corte di appell non fosse stata avanzata richiesta di rinnovazione della istruzione dalle part
Secondo Sez. U n. 14426 del 28/01/2019, Pavan, Rv. 275112 – 01, l’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. ha introdotto una nuova ipotesi di ammissione d’ufficio delle prove (ex art. 190, comma 2, cod. proc. pen.) per l’ipotesi in cui oggetto dell’impugnazione sia una sentenza di assoluzione c giudice di appello riformi in senso peggiorativo (nel senso che alla rinnovaz della istruttoria dibattimentale debba procedersi anche di ufficio, v. anch U, n. 27620 del 28/04/2016, COGNOME, Rv. 267487 – 01 e Rv. 267489 – 01). Specularmente, si è ritenuta rilevabile di ufficio l’omessa rinnovazione istruzione dibattimentale nel giudizio per cassazione, ai sensi dell’ar comma 2, cod. proc. pen., poiché la regola processuale posta dall’art.
comma 3-bis, cod. proc. pen. configura una garanzia fondamentale dell’ordinamento, la cui violazione qualifica la sentenza come emessa al di f dei casi consentiti dalla legge (Sez. 6, n. 37979 del 11/07/2023, COGNOME, 285264).
Di contro, non è pertinente al caso la pronuncia Sez. 5, n. 19730 d 16/04/2019, P., Rv. 275997, richiamata in sentenza a sostegno della ritenu non necessità della rinnovazione, in quanto relativa ad una ipotesi in c pronuncia resa dalla Corte di appello era stata confermativa della decisi assolutoria adottata in prime cure.
Il secondo e il terzo motivo del ricorso nell’interesse di COGNOME secondo motivo del ricorso nell’interesse di COGNOME possono essere tra congiuntamente perché pongono la medesima questione ermeneutica.
Essi non attingono la soglia di ammissibilità perché non consentiti.
Viene invocato, a fondamento delle censure, il medesimo principio, per cu il giudice di appello che riformi totalmente la decisione di primo grad l’obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragion probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti de motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relat incompletezza o incoerenza, tali . da giustificare la riforma del provvedime impugnato (da Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005 Mannino, Rv. 231679 – 01).
In realtà, deve osservarsi che, attraverso la dedotta carenza di motivazi rafforzata, la difesa tende piuttosto a sollecitare una alternativa ricostruzi fatti: a) con riferimento alle modalità di produzione dell’attività interrutt pubblico servizio ed al ruolo svolto dal ricorrente COGNOME COGNOME contesto d manifestazione dei dimostranti; b) con riferimento alla dinamica dell’aggressio alla persona offesa COGNOME COGNOME al ruolo avuto dai ricorrenti nel determinismo cau dell’evento, quanto alla fattispecie dell’oltraggio.
Sebbene talune delle censure difensive, avanzate in appello, siano rimas prive di riscontro, si tratta di omissioni non rilevanti perché relative a pr mero fatto in questa Sede non deducibili, essendo pacifico che, in tema giudizio per cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettur elementi fattuali posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonom adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei f indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migli capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (tra l Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601).
7. Il quarto motivo del ricorso COGNOME, corrispondente al terzo motivo d ricorso COGNOME, con cui è dedotta la violazione dell’art. 341-bis cod. pe presupposto della mancanza di qualifica pubblicistica in capo all’assess COGNOME delle condotte oltraggiose, è invece infondato.
La sentenza impugnata ha richiamato, al riguardo, un precedente arresto di questa Corte in forza del quale l’assessore di un ente territoriale ri qualifica di pubblico ufficiale relativamente all’esercizio di attività amminis alle quali partecipa concorrendo alla formazione della volontà dell’ente. riferimento ad una fattispecie in cui è stata confermata la condanna per il di cui all’art. 336 cod. pen., nei confronti di un imputato che aveva minac l’assessore di un Comune al fine di ottenere il rilascio del permesso a costr l’approvazione di convenzione edilizia a lui vantaggiosa, questa Corte regolat ha affermato che non è dato dubitare della natura di pubblico uffic dell’assessore comunale o regionale, e della rilevanza prettamente pubblicis delle funzioni dallo stesso svolte, e ciò in continuità con una serie di pregressi (Sez. 6, n. 30175 del 30/05/2013, Horvat, Rv. 257099 – 0 richiamante Sez. 6, n. 21508 del 14/04/2008, Rv. 240071; Sez. 6, n. 11415 d 21/02/2003, Rv. 224070; Sez. 6, n. 49547 del 03/10/2003, Rv. 22788).
Ciò posto, nel caso in disamina le conformi sentenze di merito hann ricostruito che l’assessore COGNOMECOGNOME preposto ai lavori pubblici, era stato dele Sindaco a compiere un’attività del tutto inerente alle funzioni proprie dello delegato, ossia al “monitoraggio delle operazioni in qualità di assessore ai pubblici”, a seguito del pervenimento presso la casa comunale di una nota c preannunciava la manifestazione di protesta del giorno seguente, correl all’espletamento dei lavori di rifacimento del tratto stradale, da cui sar potute scaturire problematiche di ordine pubblico.
Al riguardo, non è dubbio che il Sindaco, a norma dell’art. 54 TUEL, abbi competenze in materia di ordine e sicurezza pubblica suscettibili di es delegate e, rispetto a tale quadro ricostruttivo, le questioni poste dalla relative alla esistenza di tale delega e dei suoi requisiti formali – che la merito ha ritenuto essere stata confermata in giudizio dal delegante – tendo sollecitare una alternativa, e qui non consentita, lettura dei fatti accertati
L’assessore era dunque presente nel luogo ove erano in corso i lavori e svolgeva la manifestazione, nell’esercizio dei compiti di monitoraggio che erano stati delegati. E comunque si trattava di un’attività strettamente in a quelle di sua competenza, in quanto inserita nella fase esecutiva della vo amministrativa.
Contrariamente a quanto dedotto dalla difesa, sussiste, dunque, innegabile nesso causale tra le funzioni espletate dall’assessore e la con oltraggiosa nei suoi confronti.
Tale collegamento, richiesto dalla norma incriminatrice là dove postula, p la punizione dell’offesa all’agente pubblico, che essa avvenga non solta «mentre compie un atto d’ufficio», ma altresì «a causa o nell’esercizio sue funzioni», va inteso nel senso che le funzioni debbano rappresentare scaturigine, ovvero il fattore determinante della condotta offensiva (in tal in motivazione, v. Sez. 6, n. 11345 del 02/02/2023, COGNOME, Rv. 284470 – 01
E deve anche precisarsi che, secondo un’interpretazione teleologica – m non certo analogica – della norma, posta a tutela della dignità sociale prestigio del pubblico agente, l’esercizio delle funzioni non può rite circoscritto al solo compimento, da parte dell’assessore, degli atti amminist in senso stretto, ma si estende alle connesse attività preparatorie, contes successive e, dunque, anche alla fase strettamente esecutiva della volo amministrativa.
Assorbita ogni altra questione, deve dunque annullarsi agli effetti civ sentenza impugnata, inficiata dai sopra evidenziati vizi in punto di manc rinnovazione della istruzione dibattimentale.
Gli atti vanno per conseguenza rimessi al Giudice civile competente pe valore per la definizione delle relative questioni.
Deve darsi continuità, al riguardo, all’orientamento in forza del quale l 622 cod. proc. pen. trova applicazione anche con riferimento alla declaratori estinzione del reato per prescrizione, consentendo il rinvio al giudice civile ipotesi in cui, per un vizio della motivazione o per un errore di diritto, il dell’impugnazione non possa determinare con certezza ran” della responsabilità. In tale evenienza, dunque, il giudizio rescissorio avrà ad oggetto sia ran” che il “quantum” della pretesa risarcitoria (tra le molte, v. Sez. 6, n. 1134 17/11/2022, dep. 2023, Buscemi, Rv. 284577 – 09).
Al giudice del rinvio civile competente per valore in grado di appello, rimessa anche la liquidazione delle spese tra le parti del presente gra giudizio.
PQM
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali, perché reati sono estinti per prescrizione.
Annulla altresì la sentenza impugnata agli effetti civili con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti del presente giudizio.
Così deciso, il 2 maggio 2024
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente