Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 1719 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 1719 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 13/05/1990
avverso l’ordinanza del 17/09/2024 del TRIBUNALE di TRENTO
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME; lette/-cerrtite le conclusioni del PG
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore gener dott. NOME COGNOME che chiede l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Trento, quale giudice dell’esecuzione, dichiarato inammissibile l’istanza presentata dal difensore di NOME COGNOME volta a rideterminazione della pena per effetto della declaratoria di parziale incostituzionalit sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 16 aprile 2024, dell’art. 628, comma secondo cod. pen. e, in via consequenziale del primo comma della medesima norma, nella parte in cui non prevedono che la pena da essi comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando, per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, ovvero p particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità. Evide Tribunale che Attioui avrebbe potuto chiedere la suddetta rideterminazione con gli ordina mezzi di impugnazione e che, non avendolo fatto, la richiesta rivolta al giudice dell’esecuzi va ritenuta inammissibile.
Avverso tale ordinanza NOMECOGNOME tramite il proprio difensore di fiducia, propone ri per cassazione, lamentando violazione degli artt. 544, comma 1, 585, comma 1, lett. a), 665 e 666 cod. proc. pen. e vizio di motivazione.
Rileva la difesa che la sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 16 aprile 20 depositata il 13 maggio 2024 e pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 15 maggio 2024, antecedente rispetto all’apposizione sulla sentenza di patteggiamento del 24/04/2024 de Tribunale di Trento della attestazione di irrevocabilità, ma depositata successivamente a scadenza del termine ex lege di quindici giorni concesso all’imputato e al P.m. d’udienza per impugnarla. Termine che, a causa della contestualità della motivazione della suddetta sentenza di patteggiamento, è venuto a scadere il 9 maggio 2024, e cioè prima delle date di deposito di pubblicazione sopra indicate. Osserva che, quindi, la motivazione dell’ordinanza impugnata secondo cui la rideterminazione sarebbe dovuta avvenire con gli ordinari mezzi d impugnazione è manifestamente illogica, ma anche in contrasto con gli articoli sopra indica che prevedono che, una volta scaduti i termini per proporre impugnazione avverso una sentenza di applicazione della pena con motivazione contestuale, l’unico rimedio possibile pe l’imputato è l’incidente di esecuzione.
Il difensore insiste, pertanto, per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Con la sentenza n. 86 depositata il 13 maggio 2024 la Corte costituzionale ha dichiarat l’illegittimità costituzionale dell’art. 628, comma secondo, cod. pen. e, in via consequen del primo comma della medesima norma, nella parte in cui non prevedono che la pena da essi comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando, per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o pericolo, il fatto risulti di lieve entità.
Il ricorrente ha chiesto al Tribunale di Trento, quale giudice dell’esecuzion rideterminare la pena applicatagli per il delitto di cui all’art. 628 cod. pen. con la sen art. 444 cod. proc. ben. del 24/04/2024 dello stesso Tribunale, pronunciata con motivazion contestuale, a seguito della suddetta declaratoria di illegittimità costituzionale.
Detto Tribunale ha dichiarato l’inammissibilità dell’incidente di esecuzione introdott Attioui, sulla base dell’erroneo presupposto che questi avrebbe dovuto chiedere la rivalutazio con gli ordinari mezzi di impugnazione. In particolare, non ha considerato che l’unico mezzo impugnazione esperibile avverso la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. era il ricorso cassazione, da proporre, ex artt. 585, comma 1, lett. a) e comma 2, lett. b), entro qui giorni dalla pronuncia della stessa, in quanto resa con motivazione contestuale, e quindi ent il 9 maggio 2024. Il termine era, pertanto, già scaduto alla data del deposito e pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della pronuncia della sentenza della Corte costituzion (13 e 15 maggio 2024).
Ne deriva la fondatezza del ricorso.
Il giudice dell’esecuzione, come osservato la Corte costituzionale con la sentenza n. 2 del 2013, non si limita a conoscere delle questioni sulla validità e sull’efficacia d esecutivo, ma è anche abilitato, in vari casi ad incidere su di esso, ex artt. 669, 670, comm 671, 672 e 673 cod. proc. pen., e comunque allorquando imprescindibili esigenze di giustizia venute in evidenza dopo l’irrevocabilità della sentenza, lo esigano.
Il procedimento di esecuzione è, quindi, il mezzo con cui investire il giudice dell’esecuz di tutti quei vizi che, al di là delle specifiche previsioni espresse, non potrebbero fars altrimenti, considerata l’esigenza di garantire la permanente conformità a legge del fenomen esecutivo (come evidenziato da Sez. U, n. 18821 del 24 ottobre 2014, Ercolano).
E’, invero, principio acquisito nella giurisprudenza di legittimità quello della cd. “fles del giudicato.
Si è affermato che allorquando, a seguito di una sentenza irrevocabile di condanna, interviene la dichiarazione d’illegittimità costituzionale di una norma penale diversa da q incriminatrice, incidente sulla commisurazione del trattamento sanzionatorio, e quest’ulti non sia stato interamente eseguito, il giudice dell’esecuzione deve rideterminare la pena favore del condannato (Sez. U, n. 42858 del 29/05/2014, COGNOME, Rv. 260697).
E’, inoltre, intervenuta Sez. 1, n. 5973 del 04/12/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 26227 01, in tema di sequestro di persona a scopo di estorsione, secondo la quale il condannato con sentenza divenuta irrevocabile prima della declaratoria di illegittimità costituzionale de
630 cod. pen., nella parte in cui non prevedeva l’attenuante della lieve entità del fatto cost., sent. 19 marzo 2012, n. 68), può richiedere, con incidente di esecuzione, l’applicazi della predetta attenuante al fine di rideterminare il trattamento sanzionatorio, ed il g adito in executivis è tenuto a compiere una valutazione circa la sussistenza della circostanza nei limiti consentiti dalla decisione di merito, ovvero sulla base delle risultanze acquisite apprezzamenti operati, in base ad esse, nel giudizio di cognizione.
Analoga valutazione dovrà essere effettuata nel caso in esame, equiparabile senza dubbio a quello appena menzionato, dal Giudice dell’esecuzione.
Nondimeno, venendo però in rilievo una pena applicata ai sensi dell’art. 444 cod. proc pen., la sua eventuale rideterminazione in favore del condannato in sede di esecuzione non potrà prescindere da una rinegoziazione dell’accordo tra le parti, con le modalità di c procedimento previsto dall’art. 188 disp. att. cod. proc. pen., ratificato, poi, dal dell’esecuzione. Quest’ultimo, solo in caso di mancato accordo, ovvero di pena concordata ritenuta incongrua, provvederà autonomamente ai sensi degli artt. 132-133 cod. pen. (Sez. U, n. 37107 del 26/02/2015, COGNOME Rv. 264858 – 01).
Va, pertanto, annullata senza rinvio l’ordinanza impugnata e disposta la trasmissio degli atti al Tribunale di Trento.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale Trento.
Così deciso in Roma, il 29 novembre 2024.