Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 46681 Anno 2023
RITENUTO IN FATTO Penale Sent. Sez. 3 Num. 46681 Anno 2023 Presidente: COGNOME
La Corte di appello di Trieste – decidendo sulla impugnazione proposta da COGNOME NOME e da COGNOME NOME avverso la sentenza del Tribunale di Relatore: COGNOME NOME Data Udienza: 06/06/2023
Pordenone con la quale. in data 8 aivano 2020. i predetti, riconosciut responsabili del reato di cui all’art. 178, comma 1, lettera b) , del dlgs n. 42 del 2004, per avere gli stessi, senza aver concorso nella sua contraffazione detenuto, al fine di farne commercio come di opera d’arte genuina, un PCPM Warp non Aittpntien di un quedrn, dipinto Ad nlin gli tPlA, Attrihuitn, falsamente, alla scuola di Pietro da Cortona, erano stati condannati alla pena di giustizia – ha, con sentenza del 13 giugno 2022, integralmente confermato la statuizione di cui sopra.
Avverso detta aecisione hanno interposto ricorso per cassazione i due prevenuti, contestualmente formulando istanza di rimessione in termini
Quanto a tale istanza i ricorrenti hanno segnalato che la sentenza della Corti!. triestina è stata pronunziata in data 13 aivano 2022; che per redazione dei relativi motivi era stata indicato il termine di 90 giorni; che e è stato dai ricorrenti indicato nel 12 settembre 2022, essendo il novantesimo giorno una domenica, con conseguente scadenza del termine per la prpcentA.7iQne rIii ttualP trnpugna7innp il 97 nttehre 9(199
Ha riferito la ricorrente difesa che, contattata telefonicamente l cancelleria della Corte triestina in prossimità della scadenza del termine di 9 giorni dalla Corte stessa indicato per il deposito della sentenza, l’Uffi avrebbe informato ta richiedente cne i motivi deita decisione non sareobero stati depositati se non intorno alla metà del successivo mese di ottobre pertanto solo in data 20 ottobre 2022 la difesa dei due imputati formulava istanza per acquisire la copia della sentenza; nonostante fossero sta tempestivamente pagati i diritti ai copia detta sentenza, questa veniv inoltrata all’indirizzo di posta elettronica certificata dei difensori dei F dalla cancelleria della Corte giuliana solamente in data 8 novembre 2022, cioè quando i termini per la impugnazione della sentenza, che era stata, peraltro, tempestivamente depositata, a differenza ai quanto segnalato dalia citata cancelleria, in data 12 settembre 2022, erano oramai già spirati.
Avendo, pertanto, il comportamento della cancelleria della Corte territoriale determinato l’infruttuoso spirare del termine per la proposizio del ricorso per cassazione, la difesa ei due ricorrenti chiedeva che gli ste fossero rimessi nei termini, proponendo, pertanto, ricorso per cassazione
avverso fa sentenza detta Corte di Trieste nel quale ha segnalato il tatto che erroneamente la Corte territoriale aveva confermato la sentenza del Tribunale, nella quale il giudice di primo grado aveva, a suo dire, confuso i concetti di “contraffazione” e di “riproduzione”, attribuendo, pertanto, ai du imputati una condotta differente ed incompatibile con quella descritta nel capo di imputazione loro contestato, oltre ad avere ravvisato la sussistenza degli estremi della condotta delittuosa ove, invece, gli stessi non erano riscontrabil
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è palesemente inammissibile.
Osserva, infatti, la Corte che – senza dovere andare a scandagliare rst-;.-qrar-t-r> o4; e-,-4-vfai ,-l; GLYPH rtg. te-M GLYPH r-k-y5. GLYPH eh. aie f.to’ GLYPH tre uor GLYPH re4t ff GLYPHf GLYPH fa, ha definito ricorso per cassazione, sebbene in esso la censura avverso la sentenza della Corte giuliana si compendia tutta nella stringata critica mossa al fatto che la sentenza di appello sia confermativa di quella di primo grado vi è anche un moti -i/ci ch carattere preg , ; , ueliz;aire aga valutazi.one d& cantenutc, dell’atto impugnatorio che impedisce in radice la ammissibilità del ricorso.
Come, infatti, i ricorrenti stessi rilevano, la presentazione della attua impugnazione è pacificamente avvenuta oltre lo spirare del termine a tale fine previsto, a pena di decadenza, dall’art. 585, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., motivo per il quale gli stessi hanno, infatti, formulato istanza rimessione in termini.
La stessa non puo, pero, essere accolta.
Invero, dalla medesima ricostruzione in fatto anteposta dai ricorrenti in sede di istanza di rimessione in termini alla restante parte del loro atto, stessi hanno evidenziato la circostanza di PGSPrP stati tratti in inganno in ordine all’avvenuto rispetto del termine per il deposito della sentenz pronunziata dalla Corte di appello da un’erronea informazione loro trasmessa dalla cancelleria di tale ufficio, la quale avrebbe, a cascata, determinat ctPntok. rter , irrIrnor42t2 richi,czt di r!›crio. di r rni2 rieHa C32!1.tC2n7 fnr.12CC dalla Corte di Trieste ed il suo ancor più lento invio da parte di quell’Ufficio tardività della proposizione del ricorso per cassazione.
Osserva, però, il Collegio che tale informazione sarebbe, secondo la stessa parte ricorrente, stata data per via telefonica, di tal cne del suo effettivo contenuto non vi è alcuna prova valida.
Infatti, osserva il Coliegio aderendo ad un consolidato indirizzo giurisprudenziale di questa Corte che qui si intende convintamente condividere, è bensì vero che integra fatto costituente forza maggiore, che può giustificare la restituzione nel termine per l’impugnazione, l’errata informazione ricevuta dalla cancelleria circa romesso tempestivo deposito della sentenza nei termini di rito, ma tale principio va coniugato con la regola secondo la quale grava, tuttavia, sull’istante l’onere di provare rigorosamente – mediante attestazione di cancelleria o altro atto o fatto certo – il verificarsi della circostanza ostativa al tempestivo esercizio della facolta di impugnazione, che non può ritenersi assolto con l’allegazione, a sostegno del proprio assunto, di dichiarazioni provenienti da lui stesso (ex multis: Corte di cassazione, Sezione II penale, 4 maggio 2022, n. 17708; idem Sezione II penate, 4 novembre 2015, n. 44509).
Né nel caso di specie il descritto onere non può intendersi assolto attraverso la produzione della documentazione allegata al ricorso dei COGNOME, posto che la stessa dimostra solamente che alla difesa degli imputati è stata trasmessa la copia della sentenza ora impugnata in una certa data, nella specie in data 8 novembre 2022, ma nulla dimostra in ordine alla esistenza di una precedente errata informazione riguardante l’avvenuto o meno tpmpfactivo rIppocite de . cpntptva (mpwrata fornitA a( ricorrente dalla cancelleria della Corte di Trieste.
Al rigetto della istanza di rimessione in termini, consegue direttamente l’affermazione della intempestività della impugnazione presentata dalla ricorrente difesa e, per effetto della maturata decadenza dai relativo potere processuale di attivare questa Corte, l’inammissibilità del presente ricorso, nonché, visto l’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euri 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa dette ammende.
PQM
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e delta somma ai euro 3.000,00 in favore cena Cassa dette ammende.
Così deciso in Roma, il 6 giugno 2023
li Consigriere estensore
Il Presidente