Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 25501 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 25501 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 18/10/2023 del TRIBUNALE di PALERMO
« udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG, NOME NOME, il quale ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
Ritenuto in fatto
Con ordinanza in data 18 ottobre 2023, il Tribunale di Palermo, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha accolto l’istanza di rimessione in termini ex art. 175
cod. proc. pen. avanzata da NOME, per impugnare la sentenza n. 4427/20, resa dal medesimo Tribunale, irrevocabile il 5.3.2021, con la quale era stato ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 291-bis, comma 2, d.P.R. n. 43 del 1973.
Ha invece rigettato l’analoga istanza formulata in relazione alla sentenza n. 3212/11, emessa dal Tribunale di Palermo, irrevocabile il 12.12.2012, con la quale NOME era stato condannato per i delitti di cui all’art. 474 cod. pen. e all’art. 291-bis, comma 2, d.P.R. n. 43 del 1973.
Con la medesima ordinanza il giudice dell’esecuzione ha dichiarato inammissibile la richiesta di dichiarare l’estinzione del reato di cui all’art. 291-bis, comma 2, d.P.R. n. 43 del 1973, in relazione al quale NOME era stato condannato con la richiamata sentenza 4427/20.
Infine, il Tribunale ha disposto la sospensione dell’efficacia dei due provvedimenti con cui era stata revocata la sospensione degli ordini di carcerazione emessi in relazione alle suddette sentenze.
NOME COGNOME, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso avverso tale ordinanza articolando due censure.
2.1. Con il primo motivo deduce l’erronea applicazione dell’art. 175 cod. proc. pen. e la manifesta illogicità della motivazione.
Nel rigettare l’istanza di rimessione in termini avanzata in relazione alla sentenza n. 3212/2011 del Tribunale di Palermo, irrevocabile il 12.12.2012, il giudice dell’esecuzione avrebbe ritenuto che la mancata conoscenza del procedimento fosse ascrivibile a colpa dell’imputato, dal momento che gli erano stati notificati a mani sia la convalida del provvedimento di sequestro disposto nell’ambito di tale procedimento, sia l’avviso di conclusione delle indagini preliminari. In tal modo, l’ordinanza impugnata avrebbe disatteso gli approdi interpretativi della giurisprudenza di legittimità, la quale ha escluso l’idoneità della notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari ad assicurare l’effettiva conoscenza dell’imputato della pendenza del processo a suo carico.
2.2. Con il secondo motivo si deduce l’erronea applicazione dell’art. 673 cod. proc. pen. in riferimento alla abolitio criminis relativa al reato di cui all’art. 291-bis, comma 2, d.P.R. n. 43 del 1973 per il quale il ricorrente era stato condannato con sentenza n. 3212/12 del Tribunale di Palermo, irrevocabile il 12.12.2012. Benché tale richiesta avesse costituito specifico oggetto dell’istanza avanzata con l’incidente di esecuzione, il Tribunale avrebbe omesso di pronunciarsi su di essa, limitandosi ad argomentare unicamente con riguardo alla analoga istanza avanzata in relazione alla sentenza n. 4427 del 2020, irrevocabile il 5.3.2021.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
Considerato in diritto
Il ricorso è fondato sotto entrambi i profili di censura, sicché l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Palermo.
Occorre preliminarmente osservare che il primo titolo esecutivo, costituito dalla sentenza del Tribunale di Palermo n. 3212/11, irrevocabile il 12.12.2012, si è formato nel regime antecedente alla riforma dell’art. 175 cod. proc. pen. introdotta dalla legge 28 aprile 2014, n. 67.
Il Tribunale di Palermo, in funzione di giudice dell’esecuzione ha rigettato la richiesta di rimessione in termini avanzata da NOME, ritenendo che la mancata conoscenza del processo da parte dell’imputato fosse attribuibile a sua colpa, in quanto gli erano stati notificati a mani tanto il provvedimento di convalida del sequestro disposto in occasione del controllo cui era stato sottoposto in data 26.10.2009, quanto l’avviso di conclusione delle indagini preliminari. Secondo il giudice, la notifica di tali atti avrebbe fornito all’imputato informazioni sufficien per consentirgli di per mettersi in contatto con il difensore d’ufficio e quindi partecipare al processo.
In tal modo, il Tribunale ha disatteso l’insegnamento delle Sezioni unite di questa Corte che, anche nel sistema antecedente alla riforma introdotta dalla I. n. 67 del 2014, avevano ravvisato nella piena conoscenza personale della chiamata in giudizio il presupposto per procedere in assenza, precisando che tale conoscenza deve essere «effettiva» e la mancata presentazione in udienza dell’imputato deve essere frutto di una scelta volontaria e consapevole. In applicazione di tali principi si è affermato che «ai fini della restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale ex art. 175, comma 2, cod. proc. pen., nella formulazione antecedente alla modifica operata con legge n. 67 del 28 aprile 2014, l’effettiva conoscenza del procedimento deve essere riferita all’accusa contenuta in un provvedimento formale di “vocatio in iudicium” sicché tale non può ritenersi la conoscenza dell’accusa contenuta nell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, fermo restando che l’imputato non deve avere rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione oppure non deve essersi deliberatamente sottratto a tale conoscenza» (Sez. U, n. 28912 del 28/02/2019, Innaro, Rv. 275716 – 01).
Nella specie il Tribunale, ritenendo che la notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari fosse sufficiente a consentire al NOME di prendere contatti con il proprio difensore e partecipare consapevolmente al processo, è incorso nella censurata violazione di legge.
3. Anche il secondo motivo è fondato.
Il Tribunale ha del tutto omesso di pronunciarsi sull’istanza con cui si chiedeva la declaratoria di estinzione del reato di cui all’art. 291-bis, comma 2, d.P.R. n. 43 del 1973 per intervenuta aboliti° criminis, con riguardo al primo titolo esecutivo, costituito dalla sentenza n. 3212/11, pronunciandosi solo sulla analoga istanza relativa al secondo titolo esecutivo.
In effetti, il reato di cui al citato art. 291-bis, comma 2 è stato depenalizzato dall’art. 1, comma 1, d.lgs. n. 8 del 2016. L’art. 8 dello stesso decreto, inoltre, ha stabilito che per le violazioni commesse anteriormente alla data della sua entrata in vigore, per le quali è intervenuta sentenza irrevocabile, il giudice dell’esecuzione revoca la sentenza, dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti conseguenti.
Nel caso in esame, il procedimento concernente il reato di cui all’art. 291-bis, comma 2, d.P.R. n. 43 del 1973 è stato definito con sentenza n. 3212/11, irrevocabile il 12.12.2012, e dunque anteriormente alla entrata in vigore della disposizione che ne ha previsto la depenalizzazione, sicché il giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto revocare la relativa sentenza di condanna.
Non avendovi provveduto, il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio al Tribunale di Palermo per un nuovo giudizio.
PQM
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Palermo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 marzo 2024.