Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 51314 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 51314 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME, nato a Trieste il DATA_NASCITA; avverso la sentenza del 13/12/2022 della Corte di appello di Trieste; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni scritte trasmesse a mezzo p.e.c. dal Pubblico ministero presso questa Corte, in persona del AVV_NOTAIO generale, AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato improcedibile per intervenuta rimessione di querela.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
L’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe -che aveva confermato la sentenza di condanna emessa in primo grado per il reato di appropriazione indebita – deducendo a motivo della impugnazione la intervenuta, rituale, rimessione di querela, verbale del 18 aprile 2023, allegato ai motivi di ricorso, con relativa contestuale accettazione.
Va pertanto dichiarata l’estinzione del reato, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
La rimessione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l’estinzione del reato, che prevale su eventuali cause di inammissibilità, preclude l’accertamento di responsabilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto (Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Rv 227681; Sez. 3, n. 9154 del 17/12/2020, dep. 2021, Rv. 281326). Nessuna particolare pattuizione riguarda il regolamento delle spese, che seguono pertanto la disciplina normativamente prevista (art. 340, comma 4 cod. proc. pen.), con la condanna dell’imputato ricorrente al pagamento delle spese processuali.
2.1. Vanno altresì revocate le statuizioni civili, regolate dalle parti in separata sede.
Il tipo di decisione e le ragioni di diritto che la sostengono consentono la redazione della motivazione in forma semplificata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l’imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7 novembre 2023.