Rimessione di querela in Cassazione: il Reato si Estingue Anche con Ricorso Inammissibile
La rimessione di querela rappresenta un istituto fondamentale del nostro ordinamento, capace di chiudere un procedimento penale attraverso un atto di pacificazione tra le parti. Una recente sentenza della Corte di Cassazione, la n. 46093/2024, ha ribadito un principio cruciale: l’estinzione del reato per remissione della querela prevale su eventuali vizi procedurali del ricorso, portando all’annullamento della condanna.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione da un imputato, condannato in Corte d’Appello per il reato di appropriazione indebita, previsto dall’art. 646 del codice penale. L’imputato lamentava un vizio di motivazione nella sentenza di secondo grado.
Tuttavia, durante la pendenza del ricorso, è accaduto un fatto nuovo e decisivo: il difensore dell’imputato ha depositato una memoria con cui informava la Corte dell’avvenuta rimessione di querela da parte della persona offesa. Tale remissione era stata formalmente accettata dall’imputato stesso, ponendo fine alla controversia tra le parti private.
La Decisione della Corte sulla Rimessione di Querela
Di fronte a questa nuova circostanza, la Corte di Cassazione ha dovuto valutare quale istituto dovesse prevalere: l’eventuale inammissibilità del motivo di ricorso o la causa di estinzione del reato.
La Suprema Corte ha deciso di annullare senza rinvio la sentenza impugnata, dichiarando il reato estinto. Questa decisione si basa su un principio consolidato, per cui l’estinzione del reato per intervenuta remissione di querela deve essere dichiarata anche in presenza di un ricorso altrimenti inammissibile. L’unica condizione è che il ricorso sia stato presentato tempestivamente.
Le Motivazioni
La Corte ha fondato la sua decisione su principi di diritto solidi e su precedenti giurisprudenziali autorevoli, tra cui una sentenza delle Sezioni Unite. Il ragionamento dei giudici si articola su due punti principali.
In primo luogo, si afferma che la causa estintiva del reato, come la rimessione di querela, ha una priorità logica e giuridica rispetto alla valutazione dei motivi di ricorso. La finalità deflattiva e conciliativa della remissione è talmente importante per l’ordinamento che la sua efficacia non può essere subordinata alla correttezza formale dell’impugnazione. L’importante è che il rapporto processuale sia ancora pendente, e un ricorso, anche se inammissibile, è sufficiente a mantenere vivo tale rapporto fino alla pronuncia della Corte.
In secondo luogo, la Corte ha affrontato la questione delle spese processuali. Poiché le parti non avevano stabilito un accordo specifico sulla ripartizione delle spese al momento della remissione, si applica la regola generale prevista dall’art. 340, comma 4, del codice di procedura penale. Tale norma prevede che, in assenza di diverso accordo, le spese processuali siano a carico del querelato. Pertanto, pur ottenendo l’annullamento della condanna, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento.
Le Conclusioni
Questa sentenza conferma l’importanza della rimessione di querela come strumento di risoluzione delle controversie penali. Dimostra che la volontà delle parti di porre fine a un conflitto prevale sulle questioni meramente procedurali. Per gli operatori del diritto, è un richiamo al fatto che una causa di estinzione del reato, se sopravvenuta, deve essere immediatamente rilevata e dichiarata, anche in sede di legittimità, garantendo una rapida definizione del processo penale. Per l’imputato, significa la possibilità di vedere annullata una condanna e chiudere la propria vicenda giudiziaria, pur dovendo farsi carico delle spese processuali in assenza di patti contrari.
Cosa succede se la querela viene ritirata mentre il processo è in Cassazione?
La Corte di Cassazione dichiara l’estinzione del reato e annulla la sentenza di condanna senza bisogno di un nuovo processo, chiudendo definitivamente il caso.
La remissione di querela è valida anche se il ricorso presentato è inammissibile?
Sì, secondo la giurisprudenza consolidata, la causa di estinzione del reato per remissione di querela prevale su eventuali cause di inammissibilità del ricorso, a condizione che l’impugnazione sia stata proposta nei termini di legge.
Chi paga le spese processuali in caso di estinzione del reato per remissione della querela?
Se le parti non hanno previsto diversamente nell’atto di remissione o accettazione, le spese processuali sostenute fino a quel momento sono a carico dell’imputato (querelato).
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46093 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 7 Num. 46093 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a MILANO il 31/07/1976
avverso la sentenza del 25/03/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
57-24043/2024
RITENUTO IN FATTO E IN CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME
considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si lamenta vizio di motivazione in ordine alla ricostruzione dei fatti posti a fondamento della ritenuta responsabilità per il reato di cui all’art. 646 cod. pen. ascritto all’odierno ricorrente, non è consentito in questa sede;
rilevato tuttavia che con memoria ed allegati in data 30 ottobre 2024, il difensore e procuratore speciale del ricorrente ha chiesto dichiararsi improcedibile il reato contestato per intervenuta rinnessione di querela, ritualmente accettata, come da allegati alla memoria;
ritenuto pertanto che il reato per cui è stato proposto ricorso è estinto per intervenuta rimessione di querela e che l’estinzione per improcedibilità del reato può esser dichiarata anche in presenza di ricorso inammissibile. La ra – nésione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l’estinzione del reato, che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto (Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Rv 227681; Sez. 3, n. 9154 del 17/12/2020, dep. 2021, Rv. 281326). Nessuna particolare pattuizione riguarda il regolamento delle spese, che seguono pertanto la disciplina normativamente prevista (art. 340, comma 4 cod. proc. pen.), con la condanna dell’imputato ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per rernessione di querela. Condanna l’imputato al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 novembre 2024.