Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 339 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 339 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/12/2022
ORDINANZA
vista la richiesta di rimessione proposta da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/09/2022 del TRIBUNALE di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Presidente NOME COGNOME;
Con la richiesta, alla quale si aggiunge la memoria integrativa datata 12 dicembre 2022, di remissione del procedimento n. 1478/2019 pendente davanti alla VII Sezione del Tribunale di Napoli per «incompatibilità ambientale dell’intero Ufficio Giudiziario Tribunale della Procura di Napoli» NOME COGNOME deduce che: a) 17 magistrati in servizio a Napoli risultano parti offese nel proc. penale n. 40662/2021 RGPM Trib. Roma a suo carico, fra i quali la AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME, presidente della VII Sezione penale, e che « la situazione di condizionamento non concerne solo il singolo magistrato bensì l’intero ufficio giudiziario, compresa la camera penale, non che la stampa locale», indicando anche le astensioni di alcuni magistrati, giudicanti e requirenti, degli Uffici giudiziari di Napoli e di Roma; b) esistono a suo carico «40 procedimenti penali (di cui 36 con esito positivo e, 4, recenti, in itinere) aperti a Napoli»; c) il AVV_NOTAIO COGNOME, Procuratore nazionale Antimafia, ha denunciato il ricorrente dinanzi alla Procura della Repubblica di Roma per calunnia e diffamazione; d) «inesistenza e inutilità dei presunti intenti dilatori e di presunto abuso del processo ipotizzati a carico dell’AVV_NOTAIO»; «incompatibilità della sede di Napoli per violazione dell’art. 21 della Costituzione per il potere di influenza della stampa mediatica».
Va ribadito che l’istituto della rimessione ha carattere eccezionale perché deroga al principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge e quindi richiede un’interpretazione restrittiva delle disposizioni che lo regolano, in esse comprese quelle che stabiliscono i presupposti per la translatio iudicíi, con la conseguenza che, da un lato, per «gravi situazioni locali» devono intendersi fenomeni esterni alla dialettica processuale, riguardanti l’ambiente territoriale nel quale il processo si svolge e connotati da tale abnormità e consistenza da non poter essere interpretati se non nel senso di un pericolo concreto per la non imparzialità del giudice o di un pregiudizio alla libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo e, dall’altro, che i «motivi di legittimo sospetto» possono configurarsi solo come conseguenza di questa grave situazione locale (Sez. 3, n. 23962 del 12/05/2015, Bacci, Rv. 263952), né di per sé basta al riguardo la pluralità di procedimenti a carico del ricorrente (Sez. 2, n. 2565 del 19/12/2014, dep. 2015, Sigmund, Rv. 262278).
Pertanto, non ricorrono gli estremi per la rimessione del processo quando – come nella fattispecie – l’istante si limiti a prospettare soltanto un possibile rischio di turbamento della libertà valutativa e decisoria del giudice, fondato su illazioni o sull’adduzione di timori o sospetti, non espressi da fatti oggettivi né muniti di intrinseca capacità dimostrativa, senza indicare una situazione locale di una tale gravità e dotata di una oggettiva rilevanza da coinvolgere l’ordine processuale dell’ufficio giudiziario di cui sia espressione il giudice procedente (Sez. 3, n. 24050 del 18/12/2017, dep. 2018, Ierbulla, Rv. 273115; Sez. 6, n. 22113 del 06/05/2013, COGNOME , Rv. 255375); tantomeno degli articoli di giornale possono rilevare di per sé in mancanza di elementi concreti che rivelino una coeva potenziale menomazione dell’imparzialità dei giudici locali (Sez. 6, n. 11499 del 21/10/2013, dep. 2014, Guerra, Rv. 260889).
Nel caso in esame, il richiedente espone una variegata ma generica gamma di dati, incentrati principalmente sul fatto ch’egli ha mosso accuse nei confronti di magistrati degli Uffici giudiziari di Napoli, ma questa circostanza, peraltro in relazione a un Ufficio giudiziario di ampie dimensioni, non ha in sé l’attitudine a produrre una concreta incidenza sulle decisioni che lo riguarderanno nel processo in corso, tanto più che, per altro verso, lo stesso richiedente ha rappresentato che in diversi casi vi sono state3 delle astensioni di giudicanti e, soprattutto, che di 40
altri procedimenti penali a suo carico, 36 hanno avuto esito positivo mentre i residui 4 sono ancora in itinere.
Generica, inoltre, risulta la prospettazione secondo cui il procedimento in relazione al quale è presentata la richiesta di remissione penderebbe presso la stessa Sezione del Tribunale di Napoli in cui presta servizio uno dei magistrati indicati come persone offese nel procedimento pendente presso gli Uffici giudiziari romani. In ogni caso, il coinvolgimento, come persona offesa, di un appartenente all’Ufficio giudiziario procedente in procedimenti, pendenti presso altro Ufficio giudiziario, in cui il richiedente la remissione è indagato o imputato non rientra fra le «gravi situazioni locali» concretamente idonee a turbare lo svolgimento del processo (argom. a fortiori ex: Sez. 6, n. 35779 del 05/06/2007, Rienzi Rv. 238155; Sez. 1, n. 3471 del 21/05/1996, Trovato, Rv. 205309).
Su queste basi, la richiesta va dichiarata inammissibile con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 19 dicembre 2022
Il President stensore