Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 43324 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 43324 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/10/2023
SENTENZA
sulla richiesta di rimessione proposta da: COGNOME NOME, nato a Luino il DATA_NASCITA
in relazione all’ordinanza del 10 marzo 2023 della Corte di appello di Brescia visti gli atti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO che ha chiesto dichiarare inammissibile l’istanza; lette le conclusioni inviate dal difensore dell’istante, avvocato NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO
1.Con istanza del 9 giugno 2023, h. 17:17, depositata digitalnnente presso la Corte di appello di Brescia, NOME COGNOME ha chiesto la rimessione del procedimento avente ad oggetto una richiesta di revisione pendente presso la Corte di appello di Brescia in relazione alla sentenza di condanna, per il reato di calunnia, oggetto della sentenza della Corte di appello di Milano n. 4014/2022.
2.L’istante deduce che erroneamente il medesimo Magistrato titolare della richiesta di revisione aveva dichiarato inammissibile una sua precedente analoga richiesta di revisione per mancanza in atti della sentenza prodotta a sostegno (perché prodotta non in copia conforme) e in pendenza di una sua richiesta di ricusazione del Magistrato. Sostiene, allegando documentazione relativa alle istanze proposte sia presso il Pubblico Ministero che presso la Procura generale e la Corte di appello, di “avere un serio dubbio circa la imparzialità e le reali intenzioni della Corte di appello di esaminare con imparzialità la richiesta di revisione”. A conferma del clima di ostilità presso gli uffici del Distretto ha inviato, con spedizioni effettuate il medesimo giorno alle ore 17:28; h. 17:29 e 1. 17:47 e 17:55, ulteriore documentazione.
All’istanza è stato assegnato il n. NUMERO_DOCUMENTO ed è stata fissata con procedura a trattazione camerale per l’udienza del 3 ottobre 2023.
Il 25 luglio 2023 NOME COGNOME ha proposto istanza di riunione della richiesta ad altra istanza di rimessione pendente presso la Sezione Prima penale, istanza di riunione respinta, attesa la diversità dei procedimenti di merito oggetto delle richieste, con provvedimento del Presidente titolare.
L’istante ha inviato a più riprese documentazione ulteriore, concernente le vicissitudini giudiziarie, relative a denunce e istanze rivolte a varie autorità giudiziarie.
Il 23 agosto 2023 NOME COGNOME ha avanzato istanza per conoscere il nome dei componenti del Collegio del 3 ottobre 2023 e, in pari data, ha proposto istanza di ricusazione del Collegio giudicante allegando precedenti sentenze o ordinanze decise presso la Sezione Sesta e Settima con la partecipazione dei medesimi magistrati componenti l’odierno Collegio.
L’istanza di ricusazione, iscritta al numero RNUMERO_DOCUMENTON. NUMERO_DOCUMENTO, è stata trasmessa per competenza alla Seconda Sezione Penale ed è stata decisa all’udienza del 27 settembre 2023 con dichiarazione di inammissibilità.
Con memoria pervenuta il 12 settembre 2023 NOME COGNOME ha insistito per l’accoglimento dell’istanza di ricusazione e, in pari data, ha invitato il difensore ad attivarsi per la difesa dinanzi alle Sezioni Sesta e Seconda di questa Corte.
Ulteriori memorie sono state depositate a sostegno della incompatibilità dei magistrati della Corte di Cassazione.
3.L’istante, infine, con missiva del 16 settembre 2023, ha fatto pervenire dichiarazione di revoca del difensore di fiducia con richiesta di nomina di difensore ribadita con successive mai!, e ulteriori atti, a comprova delle sue denunce contro le autorità giudiziarie di Brescia, Milano e Venezia.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Devono essere esaminate preliminarmente due questioni poste dall’istante e concernenti la corretta costituzione del rapporto processuale in relazione alla composizione del Collegio e all’assistenza difensiva del medesimo all’odierna udienza.
1.1 Sul primo punto è sufficiente evidenziare che l’istante ha già proposto istanza di ricusazione, richiamando la incompatibilità dei magistrati che compongono il Collegio in ragione di precedenti provvedimenti adottati sui ricorsi dallo stesso proposti, ricusazione dichiarata inammissibile dalla Seconda c Tezione Penale tabellarmente competente all’esame delle richieste di ricusazione di componenti dei collegi della Sesta Sezione penale.
A riguardo si deve, inoltre, rilevare che non è ravvisabile alcuna incompatibilità del giudice della Corte di Cassazione che abbia partecipato a decisioni su ricorso proposto dal medesimo imputato, vieppiù in relazione ad istanze che questi ha genericamente avanzato quale parte, come nel caso in esame, posto che il giudizio di legittimità, avente ad oggetto la verifica della corretta applicazione delle norme e dell’insussistenza nella motivazione dei vizi di contraddittorietà o di manifesta illogicità, non comporta una valutazione nel merito della vicenda concreta neanche nel caso di travisamento della prova, essendo lo scrutinio comunque limitato alla verifica della logica interna della specifica decisione di merito impugnata.
Non sussistono, pertanto, ragioni di astensione dei componenti del Collegio, in particolare della Consigliera NOME NOME COGNOME e del Consigliere NOME COGNOME, in ragione della loro partecipazione a collegi che hanno deciso ricorsi proposti dall’odierno istante, quale imputato.
1.2 Quanto alla corretta instaurazione del rapporto processuale con riferimento alla parte richiedente nel procedimento di rimessione, da trattare con procedura camerale ai sensi dell’art. 127 cod. proc. pen., prevista dall’art. 48 cod. proc. pen., rileva il Collegio che è stato dato avviso fin dal 10 luglio 2023 al difensore dell’istante, AVV_NOTAIO.
Nel procedimento dinanzi alla Corte di Cassazione fissato ai sensi dell’art. 127 cod. proc. pen. non è necessaria la presenza o assistenza di difensore di fiducia che è sentito se compare – e la Corte è tenuta, a cura del Presidente del Collegio, alla nomina di difensore di ufficio “all’imputato” se privo di difensore di fiducia e, se la parte privata ne fa richiesta, secondo le norme del patrocinio dei non abbienti, “quando il ricorso concerne gli interessi civili”.
La regola generale in materia di ricorso per cassazione, trattato con procedura camerale ai sensi dell’art. 127 cod. proc. pen o in pubblica udienza, è dunque quella secondo cui, nel giudizio di cassazione, la rinuncia al mandato da parte del difensore di fiducia, a cui sia stato tempestivamente notificato in precedenza l’avviso per l’udienza, non comporta l’obbligo di nominare un difensore e di rinviare l’udienza (Sez. 6, n. 8350 del 16/12/2010, Fusco, Rv. 249584), regola generale che rileva anche nel caso in cui, come il presente, la parte richiedente, in un giudizio che non concerne l’impugnazione di un provvedimento, abbia revocato il mandato difensivo, regola che incontra il limite di cui al comma 5 dell’art. 613 cod. proc. pen. solo quando il ricorso concerne interessi civili.
Né tale deroga è prevista in relazione al procedimento in materia di rimessione del processo, che non contiene previsioni diverse. 1.3 Non rileva, dunque, la volontà o la richiesta dell’istante e correttamente, anche in presenza di revoca, il difensore permane nell’incarico fino a quando non sia stato sostituito per il compimento di atti che, indefettibilmente, richiedono la sua assistenza, atti che non possono individuarsi in quello della mera partecipazione all’udienza dinanzi alla Corte di Cassazione. Si è costantemente affermato che, nel giudizio di cassazione, la rinuncia al mandato da parte del difensore di fiducia, al quale sia già stato notificato l’avviso di udienza, non ha effetto con riferimento a tale udienza, che può essere ritualmente celebrata, essendo il difensore rinunciante ancora onerato della difesa dell’imputato fino alla eventuale nomina di un difensore di ufficio e che l’assenza del difensore di fiducia all’udienza non comporta l’obbligo di nominarne uno di ufficio al ricorrente, né costituisce condizione ostativa alla regolare celebrazione del processo di legittimità (Sez. 3, n. 31952 del 20/09/2016, dep. 2017, P, Rv. 270633). Per chiarezza si deve solo precisare che la nomina di difensore di ufficio si rende, invece, necessaria quando, per specifiche ragioni (si pensi al legittimo impedimento per impegno professionale del difensore, per malattia del difensore, per l’esercizio del diritto di astensione del difensore), e in presenza della conclamata volontà del difensore di partecipare all’udienza, questa risulti impossibile. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Né l’assistenza del difensore – nel frattempo revocato – era richiesta in funzione della proposizione di richiesta di trattazione orale che, per espressa previsione dell’art. 94, comma 2, del d. Igs. 10 ottobre 2022 n. 150, in vigore dal 23 giugno 2023 (ma in precedenza analoga disposizione era recata dall’art. 5 undecies del d.l. 31 ottobre 2022 n. 162), è limitata alle sole impugnazioni e che, pertanto, non riguarda altre tipologie di procedure azionabili in sede di legittimità come, appunto, la rimessione del processo ad altra sede.
Passando al merito della decisione, la richiesta di rimessione del processo proposta dall’istante, in relazione ad una fase di valutazione preliminare della istanza di revisione, è inammissibile per la impossibilità di azionare un mezzo che presuppone un processo di merito in corso.
Non solo la disposizione di cui all’art. 45 cod. proc. pen. indica i casi di rimessione individuandoli in relazione “allo stato e grado del processo di merito’ ma la ratio stessa e la funzione dell’istituto, di carattere assolutamente eccezionale implicando la deroga al principio costituzionale del giudice precostituito per legge; la disciplina processuale degli effetti della richiesta (effetti che prevedono la sospensione del processo, obbligatoria prima dello svolgimento delle conclusioni con la precisazione che non possono essere adottati provvedimenti conclusivi della fase o la sentenza), e di quelli della pronuncia di accoglimento (che incide sia sulla progressione dell’iter processuale che sulla efficacia degli atti compiuti), sono caratteristiche strutturate sul presupposto di una pendenza attuale del processo volto all’accertamento della responsabilità dell’imputato e non sono configurabili, in assenza di altri elementi sintomatici, in relazione alla fase preliminare di mera delibazione delle condizioni che legittimano il ricorso alla revisione, quale mezzo di impugnazione straordinaria.
Ne consegue che l’istanza di rimessione non è ammissibile in una sede diversa dal processo di merito, snodatosi per fasi e gradi già esauriti, quale è il procedimento che, a fronte del giudicato, è funzionale ad accertare i presupposti della revisione, come nel caso in esame.
Rileva, inoltre, il Collegio che lcon la rimessione del processo, il legislatore ha delineato un istituto di carattere assolutamente eccezionale, con il quale ha inteso apprestare un rimedio processuale allorché siano messe in pericolo la sicurezza o la pubblica incolumità ovvero sia gravemente compromessa la libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo.
Si tratta, come anticipato, di un istituto di carattere eccezionale, sicché si impone la necessità di un’interpretazione restrittiva delle disposizioni che lo regolano, in esse comprese quelle che stabiliscono i presupposti per la “translatio iudicii”, con la conseguenza che, da un lato, per “grave situazione locale” deve intendersi un fenomeno esterno alla dialettica processuale riguardante l’ambiente territoriale nel quale il processo si svolge e connotato da tale abnormità e consistenza da non poter essere interpretato se non nel senso di un pericolo concreto per la non imparzialità del giudice (inteso come l’ufficio giudiziario della sede in cui si svolge il processo di merito) o di un pregiudizio alla libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo medesimo ( cfr. Corte cost. ordinanza n. 168 del 5 aprile 2006); dall’altro lato, i “motivi di legittimo
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sospetto” possono configurarsi solo in presenza di questa grave situazione locale e quale diretta conseguenza di essa.
I motivi dedotti dall’istante, genericamente riconducibili all’errore del giudice nella valutazione di una sua precedente richiesta di revisione e al “dubbio” sulla imparzialità e sulle “reali” intenzioni della Corte di appello di Brescia di valutare la sua istanza di revisione per il coinvolgimento in precedenti processi o indagini dell’istante, non sono idonei a configurare, neppure in astratto, una grave situazione locale tale da turbare il processo e si · risolvono nell’allegazione di presunti sospetti e vaghi timori soggettivi del richiedente su comportamenti di singoli giudici o magistrati del pubblico ministero la cui concreta verifica, in funzione dell’osservanza delle regole del giusto processo, può essere assicurata, se del caso, mediante l’attivazione di procedure, al riguardo già previste dall’ordinamento, quali l’astensione e la ricusazione.
4.Quanto alle spese, il Collegio aderisce all’indirizzo secondo cui non deve essere pronunciata la condanna del richiedente al pagamento delle spese processuali, ma solo al pagamento della somma prevista dall’art. 48, comma 6, cod. proc. pen., liquidata come in dispositivo, quindi in misura media, tenuto conto della causa di inammissibilità della richiesta (cfr. Sez. 5, n. 16553 del 18/01/2023, Tornotti, Rv. 284451).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile la richiesta di rimessione e condanna l’istante al pagamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 03/10/2023