Rimessione del processo: quando la richiesta è destinata al fallimento?
La rimessione del processo è un istituto eccezionale previsto dal nostro ordinamento per garantire che ogni cittadino abbia un processo giusto e imparziale. Tuttavia, non è uno strumento da utilizzare con leggerezza. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio dei rigorosi presupposti, sia procedurali che sostanziali, necessari per ottenere il trasferimento di un procedimento, e delle conseguenze di una richiesta infondata.
I Fatti del Caso
Una persona, imputata per il reato di diffamazione continuata presso il Tribunale di Ragusa, presentava un’istanza di rimessione del processo. A suo avviso, esisteva una “grave situazione locale” che minava l’imparzialità del giudizio. Le ragioni addotte erano principalmente tre:
1. Esistenza di rapporti professionali tra alcuni testimoni e persone offese con l’ufficio giudiziario locale.
2. Una presunta conflittualità con il personale della polizia penitenziaria e giudiziaria.
3. L’aver sporto denuncia contro il Procuratore della Repubblica presso lo stesso Tribunale.
L’istante riteneva che questi elementi, nel loro insieme, creassero un ambiente ostile e pregiudizievole, tale da rendere impossibile un sereno svolgimento del processo.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha respinto la richiesta, dichiarandola inammissibile sotto più profili. La decisione non solo ha confermato la necessità di seguire scrupolosamente le regole procedurali, ma ha anche ribadito l’interpretazione restrittiva del concetto di “grave situazione locale”. Di conseguenza, l’istante è stata condannata al pagamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: i paletti per la rimessione del processo
Le motivazioni della Corte si sono articolate su due piani distinti ma ugualmente importanti: quello procedurale e quello di merito.
I Vizi Procedurali: la Forma è Sostanza
In primo luogo, la richiesta è stata giudicata inammissibile per un vizio puramente formale. La legge (art. 46, comma 1, c.p.p.) prevede che la richiesta di rimessione sia notificata alle altre parti del processo e che le prove di tale notifica vengano depositate presso la cancelleria del giudice procedente entro un termine specifico. Nel caso in esame, questi adempimenti non erano stati eseguiti, un’omissione che di per sé è sufficiente a precludere l’esame nel merito dell’istanza.
I Vizi di Merito: cosa significa “Grave Situazione Locale”?
Anche superando l’ostacolo procedurale, la Corte ha chiarito che le ragioni addotte non avrebbero comunque giustificato la rimessione del processo. Il concetto di “grave situazione locale”, presupposto fondamentale dell’istituto, deve essere interpretato in modo rigoroso. Non si tratta di un semplice sospetto di parzialità del singolo giudice, ma di un fenomeno esterno alla dialettica processuale, che riguarda l’ambiente territoriale e che è talmente abnorme da creare un pericolo concreto per:
– L’imparzialità dell’ufficio giudiziario nel suo complesso.
– La libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo (testimoni, periti, etc.).
Sulla base di questo principio, la Corte ha smontato le argomentazioni dell’istante:
– I rapporti professionali tra testimoni e personale di un tribunale non sono, di per sé, sufficienti a creare un pericolo di non imparzialità. Si tratta di una circostanza comune in contesti territoriali non vastissimi, che non integra automaticamente una situazione di anomalia.
– La conflittualità generica con la polizia giudiziaria o penitenziaria, non meglio specificata, non costituisce una minaccia concreta al regolare svolgimento del processo.
– Aver presentato denuncia contro il Procuratore non è un motivo valido per la rimessione, in quanto esistono altri strumenti processuali per gestire eventuali incompatibilità.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio cardine: la rimessione del processo è un rimedio estremo, da concedere solo in presenza di situazioni eccezionali, oggettivamente verificabili e di una gravità tale da compromettere realmente le fondamenta del giusto processo. Semplici sospetti, conflitti personali o generiche allegazioni di un clima ostile non sono sufficienti. La decisione sottolinea inoltre l’importanza del rispetto delle forme procedurali, la cui violazione può portare a una dichiarazione di inammissibilità ancora prima di valutare il merito della richiesta. Per gli operatori del diritto e i cittadini, è un monito a non abusare di questo strumento, pena il rigetto dell’istanza e una condanna pecuniaria.
Quali sono i presupposti per ottenere la rimessione del processo?
Secondo la Corte, la rimessione del processo richiede la sussistenza di una “grave situazione locale”, intesa come un fenomeno esterno alla dialettica processuale che, per la sua abnormità e consistenza, genera un pericolo concreto per l’imparzialità dell’ufficio giudiziario o per la libera determinazione delle persone che partecipano al processo.
Il rapporto professionale tra testimoni e l’ufficio giudiziario giustifica la rimessione del processo?
No. L’ordinanza chiarisce che la mera esistenza di rapporti professionali tra testimoni o persone offese e l’ufficio giudiziario non integra di per sé il presupposto della “grave situazione locale” e non è sufficiente a far sorgere un concreto pericolo di parzialità.
Cosa accade se la richiesta di rimessione è presentata senza rispettare gli adempimenti formali, come le notifiche?
La richiesta viene dichiarata inammissibile per vizi procedurali, senza che il giudice ne esamini il merito. Come nel caso di specie, l’istante può anche essere condannato al pagamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28346 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28346 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/07/2024
ORDINANZA
vista la richiesta di rimessione proposta da: COGNOME NOME nato a SCICLI il DATA_NASCITA
con ordinanza trasmessa dal TRIBUNALE di RAGUSA del 29/04/2024
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che COGNOME NOME ha proposto richiesta di rimessione del processo pendente nei suoi confronti dinanzi al Tribunale di Ragusa per il reato di diffamazione continuata.
Considerato che l’istanza deve ritenersi inammissibile sotto plurimi profili. Anzitutto alla richiesta non sono allegate le notifiche di cui all’art. 46 comma 1 c.p.p., né risul come documentato in atti, che l’istante abbia depositato nella cancelleria del giudice procedente le stesse entro il termine previsto dalla disposizione citata. In secondo luogo va ricordato che per consolidato insegnamento di questa Corte, l’eventualità per cui alcuni testimoni o le persone offese intrattengano rapporti professionali con l’ufficio giudiziari presso il quale si celebra il processo, non integra il presupposto della “grave situazione locale”, non essendo di per sé idonea a far sorgere un pericolo concreto di non imparzialità del giudice o di pregiudizio per la libera determinazione delle parti (Sez. 5, n. 16553 del 18/01/2023, Ternotti, Rv. 284451; Sez. 5, n. 14707 del 06/03/2019, COGNOME, Rv. 275097). Conseguentemente la conflittualità – peraltro solo genericamente esposta – con il personale della polizia penitenziaria o della polizia giudiziaria denunziata dall’istante n è di per sé idonee ad integrare il legittimo sospetto di cui all’art. 45 c.p.p., né la st istante ha comunque chiarito in che termini dalla stessa sarebbe derivata una grave situazione locale in grado di turbare il regolare svolgimento del processo ai sensi della norma citata, dovendosi in tal senso ricordare come, per “grave situazione locale” deve intendersi un fenomeno esterno alla dialettica processuale, riguardante l’ambiente territoriale nel quale il processo si svolge e connotato da tale abnormità e consistenza da non poter essere interpretato se non nel senso di un pericolo concreto per la non imparzialità del giudice (inteso come l’ufficio giudiziario della sede in cui si svolg processo di merito e non già il singolo giudice) o di un pregiudizio alla libertà determinazione delle persone che partecipano al processo medesimo, tale che i motivi di legittimo sospetto possono configurarsi solo in presenza di questa grave situazione locale e come conseguenza di essa (ex multis Sez. 3, n. 24050 del 18/12/2017, dep. 2018, Ierbulla, Rv. 273116). Nemmeno, infine, può ritenersi di per sè integrato il presupposto della rimessione in ragione del fatto che la COGNOME ha proposto denunzia nei confronti del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Rilevato, pertanto, che la richiesta deve essere dichiarata inammissibile, con la condanna della istante al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile la richiesta e condanna l’istante al pagamento della somma euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 3/7/2024