Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 43540 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 43540 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: TRIPICCIONE DEBORA
Data Udienza: 19/09/2023
SENTENZA
sulla istanza di rimessione proposta da NOME nato a Napoli DATA_NASCITA
visti gli atti e l’istanza; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità dell’istanza; lette le richieste del difensore, AVV_NOTAIO, che ha insi l’accoglimento dell’istanza.
RITENUTO IN FATTO
Con l’istanza in esame il difensore e procuratore speciale di NOME COGNOME COGNOME chiesto la rimessione del processo penale a carico del ricorrente e d attualmente pendente dinanzi al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE COGNOMEnia, ad altra au giudiziaria. L’istanza si fonda sulla grave situazione locale che sarebbe der detto procedimento penale nell’ambito del quale il ricorrente è chiamato a risp
di condotte commesse quale ufficiale giudiziario dell’U.N.E.P. del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE COGNOMEnia in concorso con circa undici avvocati del medesimo RAGIONE_SOCIALE.
A sostegno RAGIONE_SOCIALE configurabilità del motivo di rimessione del processo, dedu seguenti elementi: a) nel corso delle indagini, è stato disposto il sequestro d ufficio con conseguente paralisi di circa 2000 fascicoli civili; b) inizialmente era stato indagato anche un Giudice onorario del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE COGNOMEnia, NOME COGNOME, la cui posizione, concernente un addebito di concussione in concorso NOME, sarebbe improvvisamente scomparsa dagli atti del fascicolo processuale solo a seguito di un esposto del ricorrente è emerso che la posizione del Rom era stata trasmessa alla Procura di Napoli ed era stata oggetto di un provvedi di archiviazione; d) nonostante ciò, il COGNOME è stato componente del Col giudicante nel processo a carico del ricorrente all’udienza del 22/4/2021; e state rigettate le richieste di astensione e le successive istanze di r presentate dal ricorrente nei confronti di due Presidenti del Collegio giud NOME COGNOME (in quanto Presidente dell’U.N.E.P.) e NOME COGNOME (che aveva svolto funzioni di Giudice per le indagini preliminari); f) le “anomalie” correl escussione sia degli agenti di polizia giudiziaria che hanno svolto le indagini già sentiti, altri ancora da escutere) i quali hanno proceduto con moda verbalizzazione illegittime, già eccepite dal ricorrente in udienza, sia d avvocati indicati nella lista testimoniale, i quali esercitano quotidianament attività dinanzi al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE COGNOMEnia.
CONSIDERATO IN DIRITTO
L’istanza è inammissibile in quanto, al di là RAGIONE_SOCIALE rilevanza “loc procedimento in corso, in parte, si limita a prospettare singoli endoprocedimentali (le incompatibilità di alcuni componenti del Collegio giudica risolvibili attraverso il ricorso agli istituti RAGIONE_SOCIALE astensione e RAGIONE_SOCIALE ricu altra parte, prospetta una situazione di generico rischio per la genuini deposizioni dei testi che saranno escussi in dibattimento.
1.1 Secondo un principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte considerazione del carattere eccezionale dell’istituto RAGIONE_SOCIALE rimessione, i costituisce una deroga al principio costituzionale del giudice naturale preco per legge, la nozione di “grave situazione locale” che legittima la “translatio iudicii” deve essere interpretata in termine restrittivi e si configura solo in prese fenomeno esterno alla dialettica processuale, riguardante l’ambiente territori
quale il processo si svolge e connotato da tale abnormità e consistenza da non poter essere interpretato se non nel senso di un pericolo concreto per la non imparzialità del giudice (inteso come l’ufficio giudiziario RAGIONE_SOCIALE sede in cui si svolge il processo merito) o di un pregiudizio alla libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo medesimo (Sez. U, n. 13687 del 28/01/2003, Berlusconi, Rv. 223638).
Alla luce di tali chiare coordinate ermeneutiche, deve, dunque, ribadirsi, con riferimento alle situazioni di incompatibilità dei’ componenti del Collegio giudicant dedotte dall’istante, che i motivi di legittimo sospetto si possono configurare solo presenza di una grave situazione locale tale da turbare il processo, che investa l’ufficio giudiziario nel suo complesso e non i singoli giudici o magistrati del pubbl ministero, giacché, in quest’ultima eventualità, l’osservanza delle regole del giust processo può essere assicurata mediante l’astensione e la ricusazione, senza necessità del trasferimento del processo ad altro ufficio giudiziario. (Sez. 6, n. 1341 del 05/03/2019, NOME COGNOME, Rv. 275366; Sez. 6, n. 15741 del 28/03/2013, Conte, Rv. 255844; Sez. 6, n. 44570 del 06/02/2004, Cito, Rv. 230521).
1.2 Deve, inoltre, escludersi che il ruolo rivestito dall’istante e la correlazi RAGIONE_SOCIALE fattispecie criminosa contestatagli alla sua funzione di ufficiale giudiziario, anc in concorso con avvocati del RAGIONE_SOCIALE, possa, di per sé, integrare il presupposto RAGIONE_SOCIALE “grave situazione locale”, nella accezione sopra esposta, idonea a pregiudicare la serenità dell’ufficio giudiziario (in termini analoghi, con riferim ad una fattispecie in cui le persone offese erano funzionari di cancelleria dell’uffi giudiziario chiamato a celebrare il processo, si veda Sez. 5, n. 14707 del 06/03/2019 COGNOME Rv. 275097; analogamente, Sez. 5, n. 16553 del 18/01/2023, COGNOME, Rv. 284451 – 02 ha escluso che la circostanza che alcuni testimoni intrattengano rapporti professionali con l’ufficio giudiziario presso il quale si celebra il proc integri il presupposto RAGIONE_SOCIALE “grave situazione locale”, non essendo di per sé idonea a far sorgere un pericolo concreto di non imparzialità del giudice o di pregiudizio per l libera determinazione delle parti).
1.3 Con riferimento, infine, al “sospetto” correlato alle escussioni dei testimoni va ribadito che non ricorrono gli estremi per la rimessione del processo quando l’istante si limiti a prospettare, come nel caso in esame, soltanto il probabile risc di turbamento RAGIONE_SOCIALE libertà valutativa e decisoria del giudice, fondato su illazioni sull’adduzione di timori o sospetti, non espressi da fatti oggettivi né muniti intrinseca capacità dimostrativa, senza indicare alcuna situazione locale di una tale gravità e dotata di una oggettiva rilevanza da coinvolgere l’ordine processuale
dell’ufficio giudiziario di cui sia espressione il giudice procedente (Sez. 6, del 06/05/2013 Berlusconi, Rv. 255375).
2. Alla dichiarazione di inammissibilità dell’istanza segue, ai sensi dell comma 6, cod. proc. pen. la condanna dell’istante al pagamento RAGIONE_SOCIALE somma di 1000 euro in favore RAGIONE_SOCIALE Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso a proposto l’istanza senza versare in colpa nella determinazione RAGIONE_SOCIALE ca inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
Ritiene il Collegio che a tale dichiarazione di inammissibilità non debba, i conseguire la condanna al pagamento delle spese processuali.
Va, innanzitutto, considerato che su tale questione sono emersi due orientam nella giurisprudenza di legittimità.
Secondo un primo orientamento, ad oggi maggioritario, in tema di rimession del processo, se la Corte di Cassazione rigetta o dichiara inammissibile l’istan condannare l’imputato che l’ha proposta al pagamento delle spese processuali applicazione del principio generale espresso nella disposizione di cui all’a comma 1, cod. proc. pen., che si applica a tutti i giudizi, principali o in dinanzi al giudice di legittimità (Sez. 5, n. 33226 del 16/04/2019, Urgo, Rv. 27 Sez. 5, n. 49692 del 04/10/2017, Rv. 271438; Sez. 1, n. 944 del 09/02/2000, T Rv. 216006; Sez. 1, n. 4633 del 15/07/1996, Argenti, Rv. 205587).
A sostegno di tale conclusione Sez. 5, n. 49692 del 2017, ha anche richiam il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n 05/07/1995, Galletto, Rv. 202014, in relazione al procedimento di riesame. avviso del Supremo Consesso, infatti, poiché il riesame ha natura di mezz impugnazione, deve trovare applicazione, anche con riguardo ad esso, il princ generale fissato in materia di spese dall’art. 592, primo comma, cod. proc. pertanto, atteso che l’ordinanza di rigetto o di inammissibilità del g pronunziata dal tribunale, esaurisce in via definitiva il procedimento incide determina la soccombenza dell’istante, legittimamente viene disposta, in provvedimento, la condanna al pagamento delle spese processuali.
Secondo la richiamata decisione, anche nel caso di declaratoria di inammissib dell’istanza di rimessione sono ravvisabili entrambi i presupposti che, seco Sezioni Unite, fondano la condanna alle spese processuali: l’essere la statu contenuta in un provvedimento definitivo (nel senso che conclude il procedime dinanzi al giudice che ne è stato investito), e la soccombenza (ovvero il ma accoglimento dell’impugnazione proposta), sia che essa riguardi il giudizio prin
sulla responsabilità, sia che si tratti di un procedimento incidentale (in tal senso anch Sez. 5, n. 33226 del 2019).
Secondo altro orientamento, invece, in tema di rimessione del processo, la declaratoria di inammissibilità RAGIONE_SOCIALE richiesta non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento, non prevedendo nulla al riguardo l’art. 48, comma 6, cod. proc. pen. e non trovando applicazione l’art. 616 cod. proc. pen., posto che la richiesta di rimessione non ha natura di mezzo di impugnazione (Sez. 5, n. 16553 del 18/01/2023, COGNOME, Rv. 284451), essendo, invece, volta a scongiurare il pericolo di condizionamento dell’esercizio RAGIONE_SOCIALE funzione giudiziaria per effetto di grav situazioni locali, finalità che trova espresso presidio costituzionale nel principio de terzietà e imparzialità del giudice fissato dall’art. 111 Cost. (Sez. 2, n. 15480 d 21/02/2017, COGNOME, Rv. 269969).
Il Collegio intende dare continuità a tale secondo orientamento.
Occorre, infatti, considerare che la espressa previsione, contenuta nell’art. 48, comma 6, cod. proc. pen., RAGIONE_SOCIALE sola condanna, di carattere facoltativo, al pagamento di una somma da 1000 euro a 5000 euro a favore RAGIONE_SOCIALE Cassa delle ammende, non può essere integrata con la disposizione generale prevista per il rigetto o la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione dall’art. 616 cod. proc. pen.
Vi osta, in primo luogo, la peculiare natura dell’istituto RAGIONE_SOCIALE rimessione d processo, non inquadrabile nell’ambito dei rimedi di carattere impugnatorio.
Ciò emerge chiaramente dal suo presupposto, che, come già affermato nel par. 1, prescinde dai fenomeni endoprocedimentali ed è, invece, correlato alla “grave situazione locale” esterna al processo.
Va, inoltre, considerata la modalità di proposizione RAGIONE_SOCIALE domanda. L’atto introduttivo di tale procedimento non è, infatti, un “ricorso”, ma una “richiesta
Tale differenza non è meramente terminologica e lessicale, ma esprime la differente funzione dell’atto introduttivo che, nel caso del ricorso per cassazione rappresenta lo strumento attraverso il quale l’interessato deduce dinanzi al giudice di legittimità uno o più dei vizi indicati dall’art. 606 cod. proc. pen. da cui ass essere affetto il provvedimento impugnato.
La “richiesta” di rimessione, invece, ha un contenuto rappresentativo degli elementi fattuali correlati ad una situazione esterna al processo.
Alla differente natura e funzione dell’atto introduttivo e, soprattutto, al dive grado di “tecnicismo” che ne connota il contenuto, consegue che solo nel caso del “ricorso” per cassazione l’art. 613, comma 1, cod. proc. pen. prescrive che sia redatto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale RAGIONE_SOCIALE Cort
(u)
cassazione. Per la “richiesta” di rimessione, invece, l’art. 46, comma 2, cod. proc. pen. non prescrive la necessaria rappresentanza tecnica del difensore ma prevede che la stessa è sottoscritta dall’imputato personalmente o da un suo procuratore speciale.
Peraltro, tale differente modalità di introduzione del giudizio è stata ritenut attuale dalla giurisprudenza di legittimità anche a seguito RAGIONE_SOCIALE riforma introdott dalla legge n. 103 del 2017. Va, al riguardo, considerato che le Sezioni Unite, con la sentenza n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010, hanno affermato che, a seguito RAGIONE_SOCIALE modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod.proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può più essere proposto dalla parte personalmente, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale RAGIONE_SOCIALE Corte di cassazione. Il Supremo Consesso ha, tuttavia, aggiunto in motivazione che anche dopo la riforma del 2017, deve considerarsi estraneo all’ambito di applicazione RAGIONE_SOCIALE nuova disciplina risultante dal combinato disposto degli artt. 571, comma 1 e 613, comma 1, cod. proc. pen. il procedimento incidentale originato da una richiesta di rimessione avanzata dall’imputato ai sensi dell’art. 45 cod. proc. pen. in relazione al quale deve, dunque, escludersi la necessaria rappresentanza tecnica del difensore.
Alla luce di quanto sopra esposto, va /pertanto, affermato il seguente principio di diritto: la declaratoria di inammissibilità dell’istanza di rimessione non comporta condanna al pagamento delle spese del procedimento, non prevedendo nulla al riguardo l’art. 48, comma 6, cod. proc. pen. e non potendosi integrare tale disposizione, in considerazione RAGIONE_SOCIALE peculiare naturale dell’istituto e dell’at introduttivo del relativo procedimento incidentale, con la previsione generale contenuta ‘art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile l’istanza e condanna l’istante al pagamento RAGIONE_SOCIALE somma di euro mille in favore RAGIONE_SOCIALE Cassa delle ammende.
Così deciso il 19 settembre 2023
Il Presidente