Rimessione del processo: quando il trasferimento è inammissibile
La rimessione del processo rappresenta una deroga eccezionale al principio costituzionale del giudice naturale predeterminato per legge. Recentemente, la Corte di Cassazione ha chiarito i confini rigorosi entro cui questa richiesta può essere accolta, sottolineando che non basta un generico sospetto per spostare un procedimento penale in un’altra sede.
I fatti e la richiesta dell’imputato
Un imputato coinvolto in un procedimento penale ha avanzato istanza per ottenere la rimessione del processo presso un altro tribunale. A fondamento della richiesta, la parte ha citato l’esistenza di denunce presentate contro diversi magistrati (sia requirenti che giudicanti) dell’ufficio giudiziario competente. Secondo la difesa, tale situazione avrebbe creato un clima di parzialità tale da giustificare il trasferimento della causa.
L’istanza, tuttavia, è apparsa fin da subito priva di elementi concreti. Non venivano infatti fornite prove specifiche su come queste denunce avessero effettivamente alterato la serenità dell’intero ufficio giudiziario o creato una “grave situazione locale” idonea a turbare il regolare svolgimento del processo.
La decisione della Corte di Cassazione
I giudici di legittimità hanno dichiarato l’istanza inammissibile. La Corte ha ribadito che la rimessione del processo non può essere utilizzata come strumento per risolvere contrasti soggettivi tra l’imputato e i singoli magistrati. Per tali situazioni, l’ordinamento prevede già strumenti specifici come l’astensione e la ricusazione.
Inoltre, la Cassazione ha precisato che la declaratoria di inammissibilità non comporta il pagamento delle spese processuali, poiché la rimessione non è considerata un mezzo di impugnazione ordinario. Tuttavia, l’infondatezza manifesta dell’istanza ha portato alla condanna dell’istante al pagamento di una somma significativa in favore della Cassa delle ammende.
Differenza tra rimessione e ricusazione
È fondamentale distinguere tra il sospetto che grava su un singolo giudice e quello che investe l’intero tribunale. Mentre la ricusazione colpisce la singola persona fisica del magistrato, la rimessione del processo mira a rimediare a una crisi di imparzialità dell’intero distretto giudiziario. Senza la prova di un condizionamento ambientale diffuso, la richiesta è destinata al rigetto.
Le motivazioni
Le motivazioni della Suprema Corte si fondano sulla necessità di preservare il principio del giudice naturale. La rimessione è configurabile solo in presenza di una grave situazione locale, esterna al processo, che non sia eliminabile se non con il trasferimento della sede. Nel caso di specie, l’istanza è stata giudicata marcatamente generica: il semplice riferimento a denunce contro magistrati non costituisce prova di un turbamento della funzione giudiziaria nel suo complesso. La giurisprudenza consolidata richiede che il pregiudizio sia oggettivo e non meramente percepito dalla parte.
Le conclusioni
In conclusione, la richiesta di rimessione del processo deve essere supportata da allegazioni precise e documentate che dimostrino un’alterazione sistemica della giurisdizione locale. L’uso improprio di questo strumento, volto a eludere il giudice naturale senza basi solide, espone la parte a sanzioni pecuniarie rilevanti. La decisione conferma che l’imparzialità del giudice è garantita prioritariamente dai meccanismi interni di astensione e ricusazione, lasciando la rimessione come extrema ratio per situazioni di oggettivo e diffuso allarme ambientale.
Quando si può chiedere la rimessione del processo?
La rimessione può essere chiesta solo in presenza di gravi situazioni locali, non eliminabili, che pregiudicano la libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo o l’imparzialità dell’intero ufficio giudiziario.
Cosa succede se la richiesta di rimessione è basata su denunce contro singoli giudici?
La richiesta viene solitamente dichiarata inammissibile, poiché per i contrasti con singoli magistrati l’ordinamento prevede gli istituti dell’astensione e della ricusazione, non il trasferimento del processo.
Quali sono le conseguenze economiche di un’istanza di rimessione respinta?
Sebbene non si paghino le spese del procedimento, l’inammissibilità dell’istanza comporta quasi sempre la condanna al pagamento di una somma tra i 1.000 e i 3.000 euro a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47089 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47089 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/11/2023
ORDINANZA
visl.a la richiesta di rirnessione proposta da: FTRRONI PA01.0 nato a ROMA il DATA_NASCITA
trasmessa dal TRIBUNALE di TERNI con ordinanza del 03/07/2023
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato NOME COGNOME avanza richiesta di rimessione del processo n. 714/2019 NUMERO_DOCUMENTO pendente dinanzi al Tribunale di Terni;
Rilevato che l’istanza è marcatamente generic:a, facendo solo un vago riferimento a denunzie sporte contro Pubblici Ministeri e Giudici del Tribunale di Temi, senza che la part chiarisca come questo determini la «grave situazione locale» che legittima la richiesta, né tale deficit può essere colmato dalle allegazioni, che avrebbero reso necessaria una specifica illustrazione delle ragioni del turbamento alla funzione giudiziaria che sole potrebbe giustificare la deviazione dal principio costituzionale del Giudice naturale predeterminato p legge.
Considerato che il Collegio accede alla giurisprudenza di questa Cori:e secondo cui i motivi di legittimo sospetto si possono configurare solo in presenza di una grave situazione locale tal da turbare il processo, che investa l’ufficio giudiziario nel suo complesso e non i singoli giu o magistrati, giacché, in quest’ultima eventualità, l’osservanza delle regole del giusto proces può essere assicurata mediante l’astensione e la ricusazione, senza necessità del trasferimento del processo ad altro ufficio giudiziario (Sez. 6, n. 13419 del 05/03/2(119, NOME COGNOME, Rv. 275366; Sez. 5, n. 5655 del 14/11/2014, COGNOME, Rv. 264269);
Considerato che la declaratoria di inammissibilità della richiesta non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento, non prevedendo nulla al riguardo l’art. 48, comma 6, cod. proc. pen. e non trovando applicazione l’art. 616 cod. proc. pen., posto che la richies di rimessione non ha natura di mezzo di impugnazione (Sez. 5 – , Sentenza n. 16553 del 18/01/2023 Cc. (dep. 18/04/2023 ) Rv. 284451 – 01).
Considerato che, comunque, alla declaratoria di inammissibilità dell’istanza consegue, ai sensi dell’art. 48, comma 6, cod. proc. pen. la condanna al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, da liquidarsi come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile la richiesta di rimessione e condanna l’istante al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 1’8 novembre 2023.