Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 18941 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 18941 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/02/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato in Svizzera il 11/09/1966 avverso l’ordinanza del 07/10/2024 del Tribunale di Sorveglianza di Napoli esaminati gli atti, il provvedimento e il ricorso; udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in preambolo il Tribunale di sorveglianza – decidendo in sede di reclamo avverso l’ordinanza con la quale il Magistrato di sorveglianza di Napoli aveva rigettato l’istanza formulata da NOME COGNOME detenuto presso la Casa circondariale di Poggioreale dal 10 agosto 2018 al 30 settembre 2019, in espiazione delle pene di cui al provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli n. 270 del 2019, in materia di rimedi risarcitori per violazione dell’art. 3 Cedu, ai sensi dell’art. 35-ter legge 26 luglio 1975 n. 354 (Ord. pen.), volta ad ottenere il riconoscimento di una riduzione della pena detentiva – in parziale accoglimento del reclamo, riteneva che l’eccepita violazione si fosse protratta per 177 giorni, a fronte dei quali liquidava la somma di 1.416,00 euro a titolo di indennizzo, sul presupposto che il condannato fosse libero e che avesse terminato di espiare la pena.
Ricorre il condannato per cassazione, tramite il proprio difensore avv. COGNOME deducendo la violazione dell’art. 35-ter Ord. pen.
Lamenta il ricorrente che il rimedio risarcitorio dell’indennizzo sarebbe errato, poichØ diversamente da quanto si legge nel provvedimento impugnato – il condannato non aveva terminato di espiare la pena, avendo ancora da scontare una porzione della stessa, pari a sei mesi di reclusione, con riferimento alla quale era stato emesso ordine di esecuzione di pene concorrenti,
contestualmente sospeso e in attesa della fissazione dell’udienza per la concessione delle misure alternative alla detenzione. Ciò, precisa il ricorrente, sulla scorta dell’avvenuto riconoscimento con sentenza della Corte di appello di Napoli in data 7 luglio 2022, del vincolo della continuazione con i fatti giudicati con la sentenza del Tribunale di Napoli in data 10 agosto 2018, irrevocabile il 9 novembre 2018.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME intervenuto con requisitoria scritta depositata il 10 gennaio 2025, ha prospettato il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.
In premessa non Ł superfluo ricordare che, in base alle disposizioni contenute nell’art. 35-ter Ord. pen., il ristoro può aver luogo nella forma cosiddetta “specifica”, cioŁ con una detrazione di pena nella misura di un giorno ogni dieci giorni in cui Ł stato subito il pregiudizio, o in forma monetaria, nella misura di otto euro per ciascun giorno in cui Ł stato subito il pregiudizio. Il ristoro in forma monetaria può essere inoltre riconosciuto, alla presenza di tutti i presupposti, quando il periodo di pena ancora da espiare non Ł tale da consentire l’altra forma di ristoro.
Ai sensi dell’art. 35-ter, comma 3, Ord. pen., coloro che hanno subito il pregiudizio in stato di custodia cautelare non computabile nella determinazione della pena da espiare ovvero coloro che hanno terminato di espiare la pena detentiva in carcere, possono proporre un’azione, unicamente per ottenere il ristoro in forma monetaria, di fronte al tribunale del capoluogo del distretto nel cui territorio hanno la residenza e la relativa azione dev’essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla cessazione dello stato di detenzione o della custodia cautelare in carcere.
La giurisprudenza di legittimità ha, poi, chiarito che in materia di rimedi risarcitori conseguenti alla violazione dell’art. 3 CEDU nei confronti di soggetti detenuti o internati, presupposto necessario per radicare la competenza del magistrato di sorveglianza Ł il perdurante stato di restrizione del richiedente e non l’attualità del pregiudizio. Ciò perchØ il richiamo contenuto nell’art. 35-ter Ord. pen. al pregiudizio dì cui all’art. 69, comma 6, lett. b), Ord. pen. opera ai fini dell’individuazione dello strumento processuale di cui si può avvalere il detenuto e del relativo procedimento, ma non si riferisce al presupposto della necessaria attualità del pregiudizio. Quest’ultimo, invece, rileva ai fini del diverso rimedio del reclamo previsto dal citato art. 69 Ord. pen., la cui finalità Ł quella di inibire la prosecuzione della violazione del diritto individuale da parte dell’amministrazione penitenziaria (Sez. 1, n. 19674 del 29/03/2017, dep. 26/04/2017, Basso, Rv. 269894).
Osserva il Collegio che il tema che viene qui in rilievo non Ł quello della materiale condizione, detentiva o no, della persona al momento della richiesta (tema invece rilevante ai diversi fini della competenza a provvedere) o al momento dell’entrata in vigore del d.l. n. 92 del 2014, ma quello dell’intervenuta espiazione o no, a quest’ultima data, del periodo di carcerazione al quale la richiesta si riferisce ovvero quello della computabilità della custodia cautelare nella determinazione della pena da espiare.
Sul punto, osserva il Collegio come l’assunto secondo cui COGNOME, dopo essere stato detenuto nel carcere di Poggioreale fino al 30 settembre 2019 (data del fine pena della condanna del Tribunale di Napoli, definitiva il 9 novembre 2018), sarebbe stato successivamente condannato, con sentenza della Corte di appello di Napoli in data 7 luglio 2022, i cui fatti sarebbero stati unificati
ai sensi dell’art. 81, secondo comma, cod. pen. con quelli della sentenza del Tribunale di Napoli, riposi sulla mera deduzione, priva di qualsiasi allegazione, del ricorrente sia dinanzi al Tribunale di sorveglianza, sia nel ricorso che sul punto si appalesa privo della necessaria specificità.
Inoltre, secondo la stessa indicazione contenuta nel ricorso, nei riguardi di COGNOME fu notificato un nuovo ordine di esecuzione di pene concorrenti, successivamente sospeso, sicchØ al momento della decisione del Giudice specializzato egli si trovava in condizione di libertà.
Dalla declaratoria d’inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000) – al versamento della somma, ritenuta congrua, di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 07/02/2025.
Il Presidente NOME COGNOME