Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 10603 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 10603 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 13/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 27/01/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG, COGNOME, che ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 27/05/2022 il Magistrato di sorveglianza di RAGIONE_SOCIALE, sulle istanze proposte nell’interesse di NOME COGNOME, detenuto in regime differenziato presso la RAGIONE_SOCIALE, dichiarava:
-l’inammissibilità del reclamo ex art. 35 ter ord. pen. in relazione ai periodi di carcerazione antecedenti il 07/02/2008;
-il rigetto del reclamo ex art. 35 ter ord. pen. in relazione ai periodi di carcerazione trascorsi a Napoli Secondigliano dal 07/02/2008 al 16/02/2008 e presso l’istituto di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dal 05/03/2008 al 04/04/2019;
l’accoglimento del reclamo in relazione al periodo di detenzione presso l’istituto di Nuoro dal 16/02/2008 al 05/03/2008.
Investito del reclamo, il Tribunale di sorveglianza di RAGIONE_SOCIALE con l’impugnata ordinanza
-con riferimento ai periodi di carcerazione antecedenti il 07/02/2008, ha ritenuto valutabili detti periodi, rigettando, nel merito, il reclamo relativamente alle carcerazioni subìte presso la RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE di Pianosa, di Porto Azzurro, di Napoli Secondigliano, di Trani, di Parma e di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE;
-ha accolto la domanda relativa al periodo di detenzione dal 1991 al 2003 in differenti periodi, presso la RAGIONE_SOCIALE Circondariale di Napoli Poggioreale, riconoscendo una riduzione di pena, commisurata al periodo di carcerazione in violazione dell’art. 3 CEDU, di giorni 329.
Avverso detta ordinanza propone ricorso per Cassazione NOME COGNOME, per mezzo dei suoi difensori AVV_NOTAIOti NOME AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, che denunciano violazione di legge ex art. 606 lett. b) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 3 CEDU, 2, 3, 27 comma 3 Cost., 35 ter, 41 bis ord. pen., nonchè vizio di motivazione.
Censurava in particolare il condannato la decisione assunta dal Tribunale con riferimento ai periodi di carcerazione dallo stesso subìti presso:
-l’istituto di Pianosa (dal 14/03/1995 al 15/07/1997, in differenti periodi): si doleva il ricorrente che il Tribunale avesse fondato il provvedimento reiettivo sulla base della Nota informativa dell’istituto di Porto Azzurro che tuttavia riportava dati generici e non individualizzanti, a fronte di specifiche informazioni ricavabili dalla relazione a firma del Magistrato di Sorveglianza di Livorno, AVV_NOTAIO in ordine alla sezione Agrippa dell’istituto, ove il COGNOME era detenuto;
-la RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE di Parma (dal 19/07/1997 al 28/04/2022, in differenti periodi): osservava la Difesa che la scheda informativa acquisita agli atti risultava imprecisa sul periodo di detenzione e sulle specifiche condizioni detentive cui il COGNOME è stato sottoposto;
-la casa di RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (dal 05/03/2008 al 25/03/2019): secondo il ricorrente, il Tribunale aveva travisato i dati di cui alla relazione informativa in atti; la motivazione del Tribunale era poi carente in ordine ai fattori compensativi ed aveva omesso di analizzare i molteplici elementi negativi evidenziato dal condannato sin dalla primigenia istanza.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, intervenuto con requisitoria scritta ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, che presenta tratti di inammissibilità, va nel complesso rigettato.
Va premesso che in materia di rimedi risarcitori ex art. 35 ter Ord. pen., il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, nozione nella quale va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che ricorre quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo prospettato da una parte che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio. Nel giudizio di cassazione, pertanto, è esclusa la sindacabilità del vizio di manifesta illogicità mentre il ricorrente ha la possibilità di denunciare un vizio di motivazione apparente, atteso che, in tal caso (e solo in tal caso), si prospetta la violazione dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen., che impone sempre l’obbligo della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali. Questo vizio è ravvisabile solo quando la motivazione sia completamente priva dei requisiti minimi di coerenza e di completezza, al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l’iter logico seguito dal giudice di merito, oppure quando le linee argomentative siano talmente scoordinate da rendere oscure le ragioni che hanno giustificato il provvedimento.
Nel caso di specie, le doglianze formulate esulano dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, essendo inerenti a vizi di motivazione del provvedimento impugnato. La motivazione del provvedimento impugnato, infatti, lungi dal potersi considerare apparente, si sostanzia in un apparato esplicativo puntuale, coerente, privo di discrasie logiche e del tutto idoneo a rendere intelligibile l’iter logico-giuridico esperito dal giudice.
2.1 n Tribunale di sorveglianza, infatti, ha evidenziato che nell’istituto di pena di Pianosa, ove il COGNOME era detenuto in regime di art. 41-bis ord. pen., egli risultava essere stato allocato in una camera collettiva, ben arieggiata con illuminazione diretta di luce naturale, in cui ogni occupante aveva a disposizione uno spazio vivibile superiore a mq 4, con bagno alla turca e lavandino; il detenuto poteva poi usufruire del locale docce con acqua calda. I Giudici di merito hanno fondato la propria analisi sulla base delle informazioni fornite dalla RAGIONE_SOCIALE con atto del 06/10/2020, ed hanno osservato, quanto alle deduzioni difensive, come la relazione dell’Ufficio di sorveglianza di Livorno, allegata dalla difesa, che aveva evidenziato criticità rispetto alle condizioni detentive nell’istituto di pena in argomento, fosse risalente al DATA_NASCITA e, in ogni caso, non fosse tale da confutare le informazioni fornite dall’amministrazione penitenziaria.
2.2. Quanto ai periodi detentivi trascorsi presso la casa di RAGIONE_SOCIALE di Parma, rilevava il Tribunale come il condannato fosse stato allocato in regime ex art. 41-bis
ord. pen., in camera singola di 9,63 mq (al netto del bagno), dotata di una finestra e di un bagno, chiuso da una porta, dotato di lavabo, doccia e water e di aspiratore per il riciclo dell’aria; lo spazio vivibile, scomputando la superficie di tutti gli arred era pari a 6,66 mq.
In ordine all’errore in cui sarebbe incorso il Tribunale relativamente ai periodi detentivi trascorsi dal COGNOME presso il citato istituto di pena, le deduzioni difensive si appalesano aspecifiche: la circostanza che il ricorrente sia stato detenuto, nel periodo 05/03/2008- 25/03/2019, presso la casa di RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, nulla toglie (né in ricorso vengono evidenziati elementi in tal senso) alle specifiche deduzioni svolte dai Giudici di merito in merito alle condizioni carcerarie nei periodi detentivi trascorsi presso la RAGIONE_SOCIALE Parma.
2.3. Per quanto riguarda il periodo di detenzione presso la casa circondariale di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, il Tribunale ha osservato come, sulla base delle informazioni acquisite, il COGNOME, sempre in regime di cui all’art. 41 -bis ord. pen., fosse stato allocato in cella singola con uno spazio individuale superiore ai 4 mq, con annesso locale bagno dotato di lavabo, water, doccia con sistema di aerazione interna; ha ritenuto, sulla base delle informazioni acquisite, non necessario l’approfondimento istruttorio richiesto dal detenuto. I Giudici di merito (pag. 9) hanno in particolare osservato come non vi fosse stato alcun errore di calcolo nella determinazione dello spazio individuale all’interno della cella.
Le doglianze contenute in ricorso (al quale risultano allegate le schede informative delle direzioni dei carceri di Porto Azzurro e di Parma, ma non quella di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE) sono prive di specificità per carenza di autosufficienza dell’impugnazione (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, COGNOME, Rv. 270071-01; Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, COGNOME, Rv. 265053-01).
Alla luce delle esposte argomentazioni, va conclusivamente osservato come la motivazione della ordinanza impugnata non presenti aspetti di manifesta illogicità nel significato dell’art. 606, co. 1, lett. e), cod. proc. pen., ed il ricorso dev conseguentemente essere respinto. Al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
5) -S. 72N GLYPH
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso, il 13 ottobre 2023.
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