Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 26416 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 26416 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a VICCHIO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Milano, con la sentenza emessa il 17 novembre 2023, confermava la decisione del Tribunale milanese, che aveva accertato la responsabilità penale di NOME COGNOME, in relazione al delitto di bancarotta fraudolenta societaria di tipo patrimoniale, per la distrazione cl] una somma di 44mila euro prelevati a titolo di «rimborso finanziamento soci».
Il ricorso per cassazione proposto nell’interesse di NOME COGNOME consta di quattro motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione. Lamenta il ricorrente che la prova della distrazione risulterebbe esclusivamente dalla relazione del curatore, che rinvia a documenti che mai sono stati acquisiti al fascicolo per il dibattimento.
Inoltre, il prelievo del denaro risultava conseguente all’anticipo che i soci avevano effettuato per sanare le situazioni debitorie della società.
Il secondo motivo lamenta erronea applicazione dell’art. 33 I. fall. e vizio di motivazione.
La relazione del curatore fallimentare in sede penale avrebbe richiesto una valutazione critica di attendibilità, non potendo essere tratta dalla deposizione dell’ausiliario del giudice fallimentare nel caso in esame la prova della distrazione.
Il terzo motivo lamenta violazione di legge in relazione agli artt. 33 I. fall. e 1363 cod. civ.
La Corte di appello ha estrapolato solo una parte della dichiarazione del curatore fallimentare, senza considerare che il prelievo era funzionale a soddisfare un creditore della fallita, cosicché sarebbe integrata la fattispecie di bancarotta preferenziale.
In tal senso errata sarebbe, alla luce dell’art. 1393 cod. civ. e della necessità di una interpretazione letterale e logica, l’ermeneusi della relazione del curatore fallimentare operata dalla Corte di appello.
Il quarto motivo lamenta vizio di motivazione in ordine alla assenza di dolo del delitto di bancarotta preferenziale, avendo l’imputato agito per salvaguardare le esigenze e l’interesse della società e non per favorire un creditore, difettando il dolo specifico.
Il Pubblico ministero, nella persona del AVV_NOTAIO, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte – ai sensi dell’art. 23 comma 8, d.l. 127 del 2020 – con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, in ragione del corretto valore probatorio attribuito alla relazione del curatore fallimentare e della corretta valutazione in diritto.
Il ricorso è stato trattato, quindi, senza intervento delle parti, ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell’art. 7, comma 1, dl. n. 105 del 2021, la cui vigenza è stata poi estesa in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 dall’art. 94 del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, come modificato dall’art. 5 – duodecies
dl. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla I. 30 dicembre 2022, n. 199, nonché entro il 30 giugno 2024 ai sensi dell’art. 11, comma 7, del dl. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito in legge 23 febbraio 2024, n. 18.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è complessivamente infondato.
I primi tre motivi sono strettamente connessi e vanno trattati congiuntamente.
2.1 In primo luogo, va evidenziato che il ricorrente lamenta una valutazione solo parziale della dichiarazione resa da parte del curatore fallimentare e della relazione ex art. 33 I. fall.
Se pure al ricorso è allegato il verbale di esame dibattimentale del curatore fallimentare, intervenuto in primo grado, l’esame non si concluse in tale udienza e, quindi, la doglianza come formulata è aspecifica, perché non rende conto dell’aggiornamento disposto dal Presidente del Collegio, dovendo riferire il curatore ulteriormente proprio in ordine al prelievo di 44mila euro contestati.
2.2. Ad ogni buon conto, l’incertezza probatoria che indusse il Tribunale a sollecitare approfondimenti da parte del curatore, in vista del prosieguo della escussione, riguardava l’effettività del prelievo, attestato dalle scritture contabili. In ciò la doglianza pecca di decisività.
Infatti, i motivi di attuale ricorso sono concentrati non sull’an del prelievo accettato dallo stesso imputato, che si dichiarava disponibile a versare 25nnila euro – ma sulla causale dello stesso.
Pertanto, sotto tale profilo la censura non è decisiva.
2.3 Quanto al valore probatorio, va evidenziato come corretta sia stata la valutazione della relazione ex art. 33 I. fall. operata dalla Corte di merito, accompagnata per altro dalla escussione dell’ausiliario del giudice in primo grado.
Infatti, le relazioni e gli inventari redatti dal curatore fallimentare sono ammissibili come prove documentali in ogni caso e non solo quando siano ricognitivi di una organizzazione aziendale e di una realtà contabile, atteso che gli accertamenti documentali e le dichiarazioni ricevute dal curatore costituiscono prove rilevanti nel processo penale, al fine di ricostruire le vicende amministrative della società (Sez. F, n. 49132 del 26/07/2013, COGNOME e altri, Rv. 257650).
Né è consentito in questa sede alla Corte di cassazione verificare l’attendibilità della dichiarazione resa e della relazione, per altro oggetto di una doppia conforme, rafforzata dalle emergenze delle scritture contabili e non smentita da una versione alternativa dell’imputato, quanto alla effettività del prelievo.
2.4 In ordine alla causale del prelievo, l’attenta motivazione della sentenza di primo grado, confermata dalla sentenza ora impugnata, individua lo stato di decozione a partire dal 2004 e rileva come nel bilancio del medesimo anno della società fallita non vi fosse alcun importo alla voce debiti verso soci per finanziamenti.
Pertanto, il Tribunale riteneva che i finanziamenti dei soci fossero da qualificarsi come effettuati in conto capitale, in ragione della erosione del capitale minimo al 31 ottobre 2004, e dunque non si vertesse in tema di finanziamenti alla società del socio COGNOME, soggetti a restituzione.
Tale attenta motivazione, che si legge al fol. 6 della sentenza di primo grado, viene confermata dalla Corte di appello che a buona ragione richiama i principi consolidati in materia.
In tema di reati fallimentari, infatti, il prelievo di somme di denaro a titolo di restituzione dei versamenti operati dai soci in conto capitale (o indicati con analoga dizione) integra la fattispecie della bancarotta fraudolenta per distrazione, non dando luogo tali versamenti ad un credito esigibile nel corso della vita della società, mentre il prelievo di somme quale restituzione dei versamenti operati dai soci a titolo di mutuo integra la fattispecie di bancarotta preferenziale (Sez. 5, n. 32930 del 21/06/2021, ProvvisioNOME, Rv. 281872 – 01; mass. conf. n. 14908 del 2008, Rv. 239487 – 01, n. 13318 del 2013, Rv. 254985 – 01, n. 1793 del 2012, Rv. 252003 – 01, n. 8431 del 2019, Rv. 276031 – 01). E nel caso in esame, per le non manifestamente illogiche ragioni fin qui ricapitolate, i Giudici del merito hanno ritenuto qualificabile il versamento COGNOME ‘in conto capitale’.
Anche corretto è il richiamo che la Corte territoriale compie al principio per cui la prova della distrazione può essere desunta anche dalla mancata dimostrazione, da parte dell’amministratore, della destinazione al soddisfacimento delle esigenze della società dei beni (Sez. 5, n. 6548 del 10/12/2018, dep. 11/02/2019, Villa, Rv. 275499 – 01).
Nel caso in esame, da parte dell’imputato, rileva la Corte territoriale, alcuna spiegazione in ordine alla destinazione aziendale del denaro prelevato risulta offerta, se non un generico riferimento al pagamento dei creditori sociali, circostanza in vero assolutamente non specifica. E in tal senso assolutamente consolidato è l’orientamento che trae la prova della distrazione o dell’occultamento dei beni della società dichiarata fallita dalla mancata dimostrazione, ad opera dell’amministratore, della destinazione dei suddetti beni (Sez. 5, n. 8260/16 del 22 settembre 2015, Aucello, Rv. 267710; Sez. 5, n. 19896 del 7 marzo 2014, COGNOME, Rv. 259848; Sez. 5, n. 11095 del 13 febbraio 2014, COGNOME, Rv. 262740; Sez. 5, n. 22894 del 17 aprile 2013, COGNOME, Rv. 255385; Sez. 5, n.
7048/09 del 27 novembre 2008, COGNOME, Rv. 243295; Sez. 5, n. 3400/05 del 15 dicembre 2004, NOME, Rv. 231411).
Solo nel caso in cui vi sia una indicazione specifica della destinazione aziendale dei beni da parte del fallito, il giudice non può ignorarne l’affermazione, quando però le informazioni fornite alla curatela, al fine di consentire il rinvenimento dei beni potenzialmente distratti, siano specifiche e consentano il recupero degli stessi ovvero l’individuazione della effettiva destinazione (Sez. 5, n. 17228 del 17/01/2020, COGNOME, Rv. 279204 – 01; mass. conf. n. 19896 del 2014, Rv. 259848 – 01). Ma l’imputato non risulta avere fornito alcuna informazione specifica alla curatela.
Ne consegue la genericità e l’infondatezza dei motivi esaminati.
Il quarto motivo è del tutto aspecifico.
Difetti è motivo che riguarda il dolo della bancarotta preferenziale, fattispecie esclusa a buona ragione dalla Corte di appello, per quanto fin qui evidenziato. Invero, l’intenzione di alleggerire la pressione dei creditori concerne i finanziamenti, non i rimborsi a favore dei soci costituenti oggetto del delitto contestato. Il motivo, pertanto, non sì confronta con la sentenza impugnata ed è viziato perché aspecifico.
Ne consegue il complessivo rigetto del ricorso, con condanna alle spese processuali del ricorrente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, 02/04/2024
Il Consigliere estensore
Il