Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 6812 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 6812 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a POLICORO il 12/07/1977
avverso la sentenza del 22/05/2024 della CORTE APPELLO di POTENZA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Ritenuto in fatto
1.Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Potenza ha confermato la sentenza del Tribunale di Matera del 21.12.2021 che aveva condannato COGNOME NOME e NOME NOME alla pena di giustizia per il reato di cui all’art. 113,590 bis comma 1 e 7 cod.pen. perché in cooperazione tra loro, per colpa consistita nella violazioni delle norme del codice stradale, cagionavano a COGNOME NOME lesioni personali gravi. Fatto avvenuto il 23.12.2028.COGNOME NOME, alla guida della propria autovettura Renault Espace tg CODICE_FISCALE, percorreva INDIRIZZO in agro di Scanzano Jonico direzione sud e si scontrava con l’autovettura Fiat Punto 1.9 JTD tg TARGA_VEICOLO condotta da NOME NOME a bordo della quale viaggiava COGNOME NOME che sopraggiungeva da INDIRIZZO Dopo l’impatto avvenuto nell’area di incrocio tra la parte frontale della Renault e la fiancata destra della Fiat Punto sul posto arrivavano i Carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Policoro che eseguivano i rilievi planimetrici e fotografici e provvedevano al sequestro delle autovetture e individuavano il punto di impatto al centro dell’incrocio dal quale partivano le tracce di scarrocciamento che indicavano il moto impresso alle due autovetture; sul tratto di INDIRIZZO a monte dell’incrocio i militari rilevavano due tracce di frenata della Renault che terminavano sul punto di collisione. Nella ricostruzione contenuta nelle sentenze dei giudici di merito si evidenziava che la Fiat Punto condotta da NOME NOME con a bordo COGNOME NOME che proveniva da INDIRIZZO, strada rurale con presenza di accessi ai fondi laterali e succedersi di inserzioni a raso, molto stretta con manto stradale dissestato, incrocio non presegnalato con direzione di marcia dal litorale verso il centro abitato, aveva impegnato l’incrocio con la INDIRIZZO a velocità sostenuta superiore ai 90 Kmh e senza rispettare il segnale di stop, tagliando la strada al veicolo Renault condotto da COGNOME NOME che sopraggiungeva da INDIRIZZO a velocità sostenuta.
2.Ha presentato ricorso COGNOME NOME a mezzo del difensore di fiducia deducendo i seguenti motivi:
-Violazione di legge processuale con riferimento all’eccezione di nullità dei rilievi e delle fotografie e della planimetria effettuati dai Carabinieri il 23.12.2018 a seguito del sinistro per violazione dell’art. 114 disp atti cpp non avendo gli operanti, prima di procedere all’accertamento tecnico svolto ai sensi dell’art. 354 cod.proc.pen. avvisato Corsaro, presente, delle facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia con conseguente inutilizzabilità di tutti gli atti successivi. Si tratta di una nullità a regime intermedio che non è stata considerata erroneamente dalla Corte di appello seppure ritualmente dedotta.
-Violazione delle norme processuali di cui all’art. 195 comma 3 cod.proc. pen. in quanto sono state utilizzate le dichiarazioni del Brigadiere COGNOME che ha riferito di fatti e situazioni da lui appresi nelle funzioni di accertamento da altre persone, i colleghi COGNOME e COGNOME accertatori, che non sono stati escussi.
-Vizio di motivazione con riferimento al calcolo della velocità operata dai consulenti di parte e il riferimento al mancato adeguamento della velocità in considerazione delle pessime condizioni stradali accertate dal CT del PM che però ha effettuato il sopralluogo nel giugno 2019, dopo la stagione invernale e quindi quando il manto stradale era stato modificato. Nella relazione dei Carabinieri intervenuti sui luoghi e non escussi direttamente si evidenzia che il suolo era in buono stato di conservazione.
-Violazione di legge con riguardo alla mancata applicazione dell’art. 114 cod. pen., attenuante specificatamente richiesta nell’atto di appello e nella memoria di udienza del 21.12.2021, trattandosi di contributo poco rilevante nella causazione del sinistro e nell’entità delle lesioni riportate. I giudici di appello hanno erroneamente e immotivatamente ritenuto il motivo inammissibile.
-Violazione di legge in relazione all’erronea condanna alle spese sostenute dalla parte civile pur in assenza di parti civili costituite.
Il Procuratore generale in sede ha chiesto l’annullamento senza rinvio limitatamente alla condanna alle spese sostenute dalla parte civile. Il rigetto nel resto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1 motivi di ricorso sono infondati ad eccezione del quinto motivo.
Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la decisione impugnata risulta sorretta da conferente apparato argomentativo, che soddisfa appieno l’obbligo motivazionale, per quanto concerne i primi quattro motivi già dedotti in sede di appello.
1.1.Con riferimento al primo motivo il collegio riafferma il principio che, mentre il rilievo consiste nell’attività di raccolta di dati pertinenti al reato l’accertamento tecnico si estende al loro studio e valutazione critica secondo canoni tecnico- scientifici (Sez. 2, n. 34149 del 10/07/2009, COGNOME, Rv. 244950 – 01; Sez. 1, n. 2443 del 13/11/2007, dep. 2008, COGNOME, Rv. 239101).
Il rilievo, atto urgente, affidato alla polizia giudiziaria consente di raccogliere dati rilevanti per l’accertamento penale, e per essere inquadrato come tale, deve potere essere effettuato senza fare ricorso a specifiche competenze tecnicoscientifiche. Si tratta di una attività svolta dalla polizia giudiziaria e disciplinat dagli artt. 354, 356, del codice di rito; il difensore dell’indagato può assistere alla
effettuazione dei rilievi, ma sull’autorità giudiziaria non grava alcun onere di notifica.
Deve essere chiarito che il fatto che i rilievi siano “irripetibili”, come avviene, di regola, quando si constata lo stato di luoghi che patisce successive modifiche, non implica la loro attrazione nell’area degli accertamenti tecnici irripetibili, i quali, diversamente dai rilievi, sono caratterizzati non solo dalla “irripetibilità” dell’azione investigativa, ma dalla natura tecnico-scientifica dell’accertamento. Ciò che estrae il “rilievo” dall’area di operatività dell’art. 360 cod. proc. pen. non è, dunque, la sua eventuale natura irripetibile, quanto il fatto che lo stesso possa essere svolto senza particolari competenze tecniche.
La polizia giudiziaria, quando effettua i rilievi si limita infatti a constatare quanto osservato, ed a riversare i dati rilevati in una annotazione, che, nella misura in cui descrive una situazione “irripetibile” può essere acquisita al fascicolo per il dibattimento (così, tra le altre Sez. 1, n. 23156 del 09/05/2002, COGNOME, Rv. 221621, in relazione al prelievo di polvere da sparo, c.d. “stub”; nello stesso senso Sez. 3, n. 26189 del 28/03/2019; c.; Rv. 276081 relativa alla annotazione che descrive lo stato dei luoghi).
Nel caso in esame l’accesso dei Carabinieri sul luogo dell’incidente il 23.12.2018 portò ai rilievi, alle fotografie e alla elaborazione della planimetria. La difesa ha dedotto il mancato avviso della facoltà di farsi assistere da persona di fiducia solo all’udienza del 5.10.2021 e nella memoria difensiva del 16.12.2021, e tale eccezione è stata ritenuta tardiva considerato che ai sensi dell’art. 182 comma 2 cod. proc. pen. deve essere dedotta prima o immediatamente nell’atto successivo o quanto meno dal difensore dopo la sua nomina oppure entro cinque giorni dall’esame degli atti trattandosi di nullità a regime intermedio Sez. U, n. 5396 del 29/01/2015 Ud. (dep. 05/02/2015), COGNOME, Rv. 263023 – 01.
La parte su cui grava l’onere di eccepire, ex art. 182 comma secondo cod. proc. pen., la nullità di un atto al quale assiste è solo il difensore – ovvero il pubblico ministero -, in nessun caso l’indagato o l’imputato né altra parte privata, in quanto l’ordinamento processuale privilegia la difesa tecnica rispetto all’autodifesa, che non è mai consentita in via esclusiva, ma solo in forme che si affiancano all’imprescindibile apporto di un esperto di diritto abilitato alla professione legale. ( cfr anche Sez. 3, n. 41063 del 19/03/2015 Cc. (dep. 13/10/2015) Rv. 265089 – 01)
Nel caso specifico va ribadita la circostanza che gli atti di PG compiuti sul luogo del sinistro si sono svolti alla presenza dei conducenti dei veicoli coinvolti, immediatamente dopo l’impatto, quando non erano emersi indizi di reità. Pertanto, l’art. 114 citato non rileva, non essendoci, al momento dei . rilievi,
alcuna persona sottoposta alle indagini. Invero, gli atti compiuti dalla PG sono stati meramente ricognitivi, antecedenti alla fase delle indagini preliminari.
In ogni caso, come argomentato dalla Corte territoriale / l’eccezione di nullità sollevata per la prima volta nell’udienza del 5.10.2021 è comunque tardiva, tenuto conto che, in atti risulta, che in sede di accertamenti urgenti vi è stato il sequestro dell’autovettura, convalidato il 24.12.2018, notificato alla difesa di fiducia il 27.12.2018, avv. NOME COGNOME e che il 26.12.2018 il Corsano ha ricevuto l’informazione di garanzia.
1.2. Quanto alla dedotta inutilizzabilità delle dichiarazioni del Brigadiere COGNOME la Corte territoriale ha affermato che il teste è stato legittimamente escusso in merito all’informativa da lui redatta e sottoscritta.
Gli operanti accertatori non sono stati escussi in quanto le loro dichiarazioni erano superflue risultando acquisti legittimamente al fascicolo del dibattimento i rilievi, le fotografie e la planimetria documenti attestati lo stato dei luoghi e i veicoli subito dopo l’incidente stradale. Da un lato, non trovano applicazione al caso in esame le norme di cui all’art. 195, commi 1 e 3, c.p.p., in quanto la deposizione del Brig. COGNOME quale redattore della informativa di reato, non integra una testimonianza indiretta dell’operato dei suoi colleghi. Caratteristica dell’informativa di reato è la sua impersonalità, attribuibile all’organizzazione dell’ufficio di PG. Spetta all’ufficiale di PG il compito di riunire tutti gli element probatori in un unico documento, indicando gli agenti che hanno svolto le indagini. Redatta l’informativa, è logica conseguenza che il suo sottoscrittore possa essere chiamato a deporre sull’attività di PG, svolta complessivamente dall’Ufficio di PG, a prescindere dai singoli agenti che hanno svolto i singoli atti, senza che ciò possa integrare, testimonia de relato.
1.3.Quanto alle condizioni del manto stradale i rilievi fotografici operati dai Carabinieri e dal CT del PM evidenziavano che era in cattive condizioni e la Corte territoriale argomenta dalla lettura degli elaborati tecnici anche della difesa che la velocità superiore ai 90 Kmh, calcolata dall’Ingegnere COGNOME, consulente del PM, tiene conto delle modalità dell’impatto, del moto post urto, dei danni, delle deformazioni subite dalle due autovetture, delle condizioni e dello stato del manto stradale delle tracce di frenata e dello spazio di frenata nonché del tempo di reazione e che il Ct del PM ha operato più sopralluoghi e ispezione dei luoghi. In secondo luogo, in presenza di “doppia conforme”, travisamento della prova, può essere dedotto con il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti, con specifica deduzione, che il dato .probatorio asseritamente travisato è stato Per la prima
volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado» (Sez. 3, sent. n. 45537, 28 settembre 2022, Rv. 283777 – 01).
La Corte di appello ha compiutamente indicato altre circostanze di fatto oltre che condizioni dissestate del manto stradale che l’imputato avrebbe dovuto tenere in debita considerazione per modulare la sua velocità: la natura rurale della strada; la presenza di accessi a fondi rurali e la ridotta larghezza della strada (di soli 4.7 metri rispetto ai 5,50 metri richiesti).
1.4. Il quarto motivo attinente alla mancata concessione dell’attenuante di cui all’art. 114 cod.pen. è del tutto generico; la difesa non ha indicato né in primo grado né nei gradi successivi su quali elementi di fatto la condotta del COGNOME abbia avuto una minima importanza nella causazione del reato, rispetto a quella del cooperante COGNOME Peraltro, la Suprema Corte ha precisato che «in tema di concorso di persone nel reato, allorché l’imputato abbia richiesto l’applicazione della circostanza attenuante prevista dall’art. 114 cod. pen., non sussiste il dovere di una motivazione esplicita in ordine alla sua mancata concessione, nel caso in cui il giudice abbia posto in evidenza la gravità del fatto in relazione a tutti gli imputati, non operando alcuna distinzione tra il grado di efficienza causale delle condotte rispettivamente poste in essere rispetto alla produzione dell’evento (Sez. 6, sent. n. 22456, 3 marzo 2008, Rv. 240364 –
1.5.Quanto al quinto motivo di ricorso va rilevato che non vi è traccia nelle sentenze di merito di alcuna costituzione di parte civile, il solo dispositivo d’appello, evidentemente per un refuso materiale, contiene la condanna dell’imputato (per altro gli imputati erano due). Si tratta, evidentemente, di un errore materiale che può essere eliminato.
1.6.11 ricorso deve essere rigettato per il resto.
P.Q.M.
Dato atto dell’errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza impugnata laddove si legge: “condanna l’imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile in questo grado, che liquida in complessivi euro 1.087,90 (di cui 141,90 per spese generali) oltre Iva e cassa come per legge”. Disposizione che elimina. Rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso 1’11 febbraio 2025
La Consigliera relatrice
La Presidente