Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1225 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1225 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro che, nel rideterminare il trattamento sanzionatorio, ha confermato nel resto la pronuncia di condanna in ordine ai reati di cui agli artt. 81, 624-bis, 624, 625, comma 1, n. 7), cod. pen.;
Considerato che il primo ed unico motivo – con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione in ordine alla individuazione in sentenza del ricorrente quale colpevole dei reati per cui si procede – non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché, dinanzi alla Corte di cassazione, non è consentito invocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte regolatrice un giudizio di fatto che non le compete. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, COGNOME, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, COGNOME, Rv. 216260). Più di recente si è sostenuto che, nel giudizio di cassazione, sono precluse al Giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482; pronunzie che trovano precedenti conformi in Sez. 5, n. 12634 del 22/03/2006, COGNOME, Rv. 233780; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, COGNOME, Rv. 235507); comunque, con motivazione esente dai vizi denunciati la Corte ha specificato che l’identificazione dell’COGNOME è fondata su plurimi elementi probatori convergenti, tutti riscontrabili agli atti, ossia querele, filmati acquisiti sistemi di videosorveglianza, annotazioni di servizio redatte dagli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria nei giorni immediatamente successivi ai fatti e dalle dichiarazioni rese dai testimoni a più titolo convolti. I Giudici d’appello hanno inoltre proceduto a verificare la valenza degli elementi identificativi nei singoli episodi contestati. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 3/12/2025