Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 24911 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
PRIMA SEZIONE PENALE
Penale Sent. Sez. 1 Num. 24911 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 28/05/2025
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a GELA il 24/09/1961
avverso la sentenza del 13/11/2024 della Corte d’appello di Caltanissetta
udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
Ritenuto in fatto
Con sentenza del 13 novembre 2024 la Corte di appello di Caltanissetta, decidendo quale giudice del rinvio dopo l’annullamento della prima sentenza d’appello da parte della pronuncia di questa Corte, Sez. 5, n. 21002 del 22 febbraio 2024, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha prosciolto NOME COGNOME per intervenuta prescrizione dal reato di cui all’art. 483 cod. pen. (capo c) e confermato la condanna dello stesso per il reato di cui all’art. 48 e 479 cod. pen. (capo b) commesso a Gela il 27 dicembre 2013, rideterminando la pena inflitta in 8 mesi di reclusione.
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l’imputato, per il tramite del difensore, con unico motivo, in cui deduce violazione di legge perchØ il giudice d’appello ha respinto senza adeguata motivazione la richiesta di escussione dei testimoni della difesa, che era stata proposta anche come precedente motivo di ricorso per cassazione, motivo dichiarato assorbito dalla Corte di Cassazione; la motivazione che si legge nella sentenza impugnata sulla non indispensabilità della prova Ł, infatti, del tutto assertiva.
Con requisitoria scritta il Procuratore generale, NOME COGNOME ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Il ricorso Ł infondato.
La motivazione sul rigetto della richiesta di escutere i testimoni indicati dalla difesa durante l’udienza di discussione, ed ammessi e poi revocati dal giudice di primo grado, deve essere rintracciata non in singole specifiche parti del provvedimento impugnato, ma nella motivazione dello stesso nel suo complesso, in conformità alle regole generali, secondo cui ‘il difetto di motivazione, quale causa di annullamento della sentenza, non può essere ravvisato sulla base di una critica frammentaria dei suoi singoli punti, costituendo la pronuncia un tutto coerente ed organico, sicchØ, ai fini del controllo critico sulla sussistenza di una valida motivazione, ogni punto va posto in relazione agli altri, potendo la ragione di una determinata statuizione risultare anche da altri punti della sentenza ai quali sia stato fatto richiamo, sia pure implicito’ (Sez. 1, n. 20030 del 18/01/2024, COGNOME, Rv. 286492 – 01).
Nel caso in esame, dal complessivo testo della decisione si comprende che il reato di falso per induzione di cui Ł stato giudicato responsabile il ricorrente Ł stato ritenuto provato, perchŁ il perito sentito in giudizio ha riferito che la firma sul modulo del consenso non fosse attribuibile alla moglie dell’imputato, ma all’imputato stesso, e perchŁ il dipendente dell’ufficio anagrafe del Comune di Gela che ha ricevuto l’istanza ha riferito in giudizio che il foglio contenente la firma falsa gli era stato consegnato proprio dall’imputato.
Una volta ritenute provate queste due circostanze da parte del giudice del merito, non illogicamente Ł stato ritenuto che la prova del reato si fosse ormai formata oltre ogni ragionevole dubbio, e che l’assunzione delle dichiarazioni dei testimoni richiesti dalla difesa non fosse, pertanto, necessaria ai fini della decisione, secondo lo standard dell’art. 603, comma 1, cod. proc. pen..
NØ Ł consentito in sede di legittimità rivalutare la decisione sul punto del giudice del merito, atteso che ‘il sindacato che il giudice di legittimità può esercitare in relazione alla correttezza della motivazione di un provvedimento pronunciato dal giudice di appello sulla richiesta di rinnovazione del dibattimento non può mai essere svolto sulla concreta rilevanza dell’atto o della testimonianza da acquisire, ma deve esaurirsi nell’ambito del contenuto esplicativo del provvedimento adottato’ (Sez. 3, n. 34626 del 15/07/2022, COGNOME, Rv. 283522 – 01).
Ne consegue che la sentenza impugnata resiste alle censure che le sono state rivolte, e che il ricorso deve essere respinto.
Ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così Ł deciso, 28/05/2025
Il Consigliere estensore COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME