Rigetto Istanza Provvisoria: la Cassazione Conferma l’Inammissibilità del Ricorso
In materia di esecuzione della pena, la distinzione tra provvedimenti provvisori e definitivi è cruciale per comprendere quali siano le vie di ricorso esperibili. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio consolidato, chiarendo i limiti all’impugnazione avverso il rigetto di un’istanza provvisoria per l’applicazione di una misura alternativa alla detenzione. Questa decisione sottolinea la natura interlocutoria di tali atti e la competenza esclusiva del Tribunale di Sorveglianza per la decisione finale.
Il caso in esame: la richiesta di detenzione domiciliare provvisoria
Il caso trae origine dal ricorso di un soggetto condannato avverso l’ordinanza del Magistrato di Sorveglianza di Brescia. Quest’ultimo aveva rigettato la richiesta di differimento provvisorio dell’esecuzione della pena, da scontarsi in regime di detenzione domiciliare. Il ricorrente lamentava che il giudice non avesse adeguatamente considerato una relazione medica di parte, fondando la propria decisione su una documentazione ritenuta parziale.
L’interessato ha quindi proposto ricorso per cassazione, cercando di ottenere l’annullamento del provvedimento negativo e l’accoglimento della sua richiesta.
La decisione della Cassazione sul rigetto dell’istanza provvisoria
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando l’orientamento giurisprudenziale prevalente in materia. La decisione si fonda su un principio cardine della procedura penale esecutiva: i provvedimenti emessi dal Magistrato di Sorveglianza in via provvisoria non sono autonomamente impugnabili.
Il principio della natura non impugnabile dei provvedimenti provvisori
Il potere del Magistrato di Sorveglianza di decidere in via provvisoria su un’istanza di misura alternativa è funzionale a gestire situazioni urgenti, in attesa della trattazione collegiale da parte del Tribunale di Sorveglianza. Che la decisione sia di accoglimento o di rigetto, essa ha sempre natura meramente interlocutoria. Di conseguenza, non è un atto definitivo e, in base al principio di tassatività delle impugnazioni, non può essere oggetto di ricorso per cassazione.
La Corte ha richiamato numerosi precedenti conformi, sottolineando come la richiesta di applicazione provvisoria di una misura non possa essere confusa con la domanda di merito, la cui competenza a decidere in via definitiva spetta unicamente al Tribunale.
Le motivazioni della Corte
Le motivazioni della Suprema Corte sono state lineari e ancorate a principi giuridici consolidati. In primo luogo, è stato ribadito che l’esercizio del potere provvisorio da parte del Magistrato di Sorveglianza, indipendentemente dall’esito, si risolve nell’adozione di un provvedimento non impugnabile. Questo perché la sua funzione è temporanea, in attesa della decisione del Tribunale di Sorveglianza, che è l’organo competente a valutare nel merito la domanda.
In secondo luogo, la Corte ha citato specifiche sentenze (come la n. 23363/2018 e la n. 375/2014) che hanno già chiarito come il rigetto di una domanda provvisoria sia un atto interlocutorio e, come tale, non ricorribile per cassazione, in applicazione del principio di tassatività delle impugnazioni. Pertanto, l’atto del Magistrato non è idoneo a passare in giudicato e a definire la posizione del condannato.
Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il ricorrente è stato condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche a versare una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, per i profili di colpa connessi all’aver intrapreso un’impugnazione proceduralmente non consentita.
Conclusioni: implicazioni pratiche della sentenza
La decisione in commento offre importanti indicazioni pratiche. Chi intende richiedere una misura alternativa alla detenzione deve essere consapevole che l’eventuale rigetto dell’istanza in via provvisoria da parte del Magistrato di Sorveglianza non può essere contestato direttamente in Cassazione. La strada corretta è attendere la decisione definitiva del Tribunale di Sorveglianza, che è l’unico organo competente a deliberare nel merito. Proporre un ricorso contro un provvedimento meramente provvisorio non solo è inutile, ma espone al rischio concreto di una condanna al pagamento di spese e sanzioni pecuniarie per l’irritualità dell’impugnazione.
È possibile ricorrere in Cassazione contro il rigetto di un’istanza provvisoria per una misura alternativa alla detenzione?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che il rigetto di una domanda di applicazione provvisoria di una misura alternativa, come la detenzione domiciliare, non è impugnabile in quanto provvedimento non definitivo.
Perché un provvedimento provvisorio del Magistrato di Sorveglianza non è impugnabile?
Perché ha una natura meramente interlocutoria. La competenza per decidere in via definitiva sulle domande di misura alternativa spetta al Tribunale di Sorveglianza, non al singolo Magistrato che si pronuncia in sede provvisoria.
Cosa rischia chi propone un ricorso inammissibile di questo tipo?
Oltre alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, a causa della colpa connessa all’aver presentato un’impugnazione non prevista dalla legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40955 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40955 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME BRESCIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 15/05/2024 del GIUD. SORVEGLIANZA di BRESCIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso l’ordinanza in preambolo, con cui il Magistrato di sorveglianza di Brescia rigettato l’istanza di differimento provvisorio dell’esecuzione della pena forme della detenzione domiciliare e denuncia che il giudice specializz avrebbe trascurato di considerare la relazione medica del consulente di part pertanto, fondato il proprio convincimento su una documentazione parziale;
ribadito il principio affermato in sede di legittimità secondo cui l’eser ad opera del magistrato di sorveglianza, del potere di provvedere in provvisoria, sia che si concluda con il rigetto che con l’accoglimento richiesta dell’interessato di applicazione della misura alternativa, si nell’adozione di un provvedimento, comunque, non impugnabile attesa la sua natura appunto provvisoria, spettando al Tribunale e non al Magistrato competenza a decidere in via definitiva sulle domande di misura alternativa;
rilevato che il principio testé ribadito è stato reiteratamente affermato giurisprudenza di legittimità e che si è così detto che «in materia di esecu della pena, non è impugnabile il rigetto della domanda di applicazio provvisoria della misura alternativa della detenzione domiciliare, in qu avente natura meramente interlocutoria. (Fattispecie in cui la Corte ha escl che il Magistrato di Sorveglianza dovesse comunque trasmettere gli atti Tribunale, essendo la domanda diretta ad ottenere unicamente l’applicazion provvisoria della misura alternativa)» (Sez. 1, n. 23363 del 11/05/2018, Pi Rv. 273145); che, ancor prima, si era affermato che «in applicazione d principio di tassatività delle impugnazioni, non è ricorribile per cassazi provvedimento con il quale il magistrato di sorveglianza respinge la richiest applicazione provvisoria della sospensione dell’esecuzione della pena p infermità fisica, trattandosi di provvedimento di natura meramente interina (Sez. 7, n. 375 del 29/05/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 261889; v., anc Sez. 1, n. 28035 del 22/06/2007, COGNOME, Rv. 236879);
rilevato, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. del 2000) – di una somma in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE de ammende.
Così deciso il 10 ottobre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente