Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 38923 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 38923 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/05/2024
Oggi,
2 4 OTT, 2024
SENTENZA
Messina, nel procedimento a AVV_NOTAIO della Repubblica presso il Tribunale d carico di
sul ricorso proposto da
NOME, nata a Messina il DATA_NASCITA,
avverso l’ordinanza del 08-01-2024 del G.I.P. del Tribunale di Messina;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il AVV_NOTAIO della Repubblica di Messina ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza dell’8 gennaio 2024, con cui il G.I.P. del Tribunale di Messina, ai sensi dell’art. 459, comma 1 bis, cod. proc. pen., ha rigettato la richiesta di emissione del decreto penale di condanna nei confronti di NOME COGNOME, imputata del reato di cui all’art. 2, comma 1 bis, della legge n. 638 del 1983, stante la rilevata carenza di documentazione riguardante le condizioni economico-patrimoniali dell’imputata e del suo nucleo familiare, sulla scorta delle quali valutare la congruità della pena pecuniaria rispetto al reato contestato.
Il ricorso è affidato a un unico motivo, con il quale il AVV_NOTAIO ricorrente deduce l’inosservanza della legge penale, evidenziando che la conversione della pena è stata operata con il tasso di ragguaglio minimo di 20 euro per ciascun giorno di pena detentiva, fermo restando che il beneficio premiale ha già comportato un’ulteriore riduzione della metà alla già minima pena determinata dal P.M., a ciò aggiungendosi che, qualora la pena gli fosse sembrata eccessiva, il G.I.P. avrebbe potuto concedere all’imputata o la sospensione condizionale della pena, o la possibilità di pagare ratealmente la pena ex art. 133 ter cod. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Occorre innanzitutto premettere che il legislatore non prevede un rimedio autonomo rispetto alla decisione con cui il G.I.P., al sensi dell’art. 459, comma 3, cod. proc. pen., rigetta la richiesta di emissione del decreto penale di condanna.
L’unico spazio per impugnare tale provvedimento è dunque quello dell’eventuale abnormità dell’atto, ipotesi questa che consente il ricorso per cassazione.
In relazione al concetto di abnormità, devono richiamarsi, in via preliminare, i principi elaborati dalle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. sentenze n. 10728 del 16/12/2021, dep. 2022, Rv. 282807; n. 40984 del 22/03/2018, Rv. 273581; n. 20569 del 18/01/2018, Rv. 272715; n. 21243 del 25/03/2010, Rv. 246910; n. 25957 del 26/03/2009, Rv. 243590; n. 5307 del 20/12/2007, dep. 2008, Rv. 238240 e n. 22909 del 31/05/2005, Rv. 231163), secondo cui è affetto da abnormità non solo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall’intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite. Si così precisato che l’abnormità dell’atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché l’atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur
non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l’impossibilità di proseguirlo. Ciò premesso in via generale, si è tuttavia rimarcata la necessità di interpretare restrittivamente il concetto di abnormità per non violare il principio della tassatività dei mezzi di impugnazione, per cui in tal senso si è chiarito che l’atto può essere dichiarato abnorme quando concorrano almeno i seguenti requisiti: a) sia affetto da un vizio per il quale non sono previste cause di nullità o inutilizzabilità; b) non sia altrimenti impugnabile; c) non sia inquadrabile nella struttura procedimentale prevista dall’ordinamento, ovvero determini una stasi processuale non altrimenti superabile, essendosi altresì precisato che, alla luce del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, è configurabile il vizio dell’abnormità in ogni fattispecie di indebita regressione del procedimento in grado di alterarne l’ordinata sequenza logico-cronologica.
Ne consegue che la categoria dell’abnormità, proprio in ragione della sua eccezionalità e della sua funzione derogatoria rispetto al principio di tassatività dei mezzi d’impugnazione e al numero chiuso delle nullità deducibili secondo la previsione dell’art. 177 cod. proc. pen., è riferibile alle sole situazioni in cu l’ordinamento non appresti altri rimedi idonei per rimuovere il provvedimento giudiziale, che sia frutto di sviamento di potere e fonte di un pregiudizio altrimenti insanabile per le situazioni soggettive delle parti. Da tale carattere di eccezionalità e residualità viene fatta discendere la necessità di distinguerne l’ambito concettuale dalle anomalie irrilevanti perché innocue, in quanto l’atto, pur esorbitante dagli schemi legali o compiuto per finalità diverse da quelle che legittimano l’esercizio della funzione, sia superabile da una successiva corretta determinazione giudiziale che dia corretto impulso al processo o dalla sopravvenienza di una situazione tale da averne annullato gli effetti, averlo privato di rilevanza e avere eliminato l’interesse alla sua rimozione.
2. Con riferimento al rigetto del decreto penale di condanna, in particolare, le Sezioni Unite hanno affermato (cfr. sentenza n. 20569 del 18/01/2018, Rv. 272715) che non è abnorme, e quindi non è ricorribile per cassazione, il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari, investito della richiesta di emissione di decreto penale di condanna, restituisca gli atti al pubblico ministero perché valuti la possibilità di chiedere l’archiviazione del procedimento per particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131 bis cod. pen., ciò in base al rilievo secondo cui l’invito a verificare il carattere “particolarmente tenue” dell’illecit contestato non implica alcuna invasione delle competenze dell’organo requirente, ma appartiene all’attività di qualificazione giuridica propria del giudice.
Allo stesso modo, la giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 5, n. 14041 del 05/12/2022, dep. 2023, Rv. 284380) ha chiarito che è invece abnorme, in quanto fondato unicamente su motivi di opportunità, il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari rigetti la richiesta di emissione di decreto penale di
condanna in base alla prognosi negativa circa il pagamento, da parte dell’imputato, della pena pecuniaria indicata nella richiesta del pubblico ministero. Si è infatti rilevato che proprio la citata pronuncia delle Sezioni Unite n. 20569 del 18/01/2018, richiamando un precedente di questa Corte (Sez. 6, n. 17702 del 01/04/2016, Rv. 266741), ha evidenziato che, in materia di decreto penale, deve invece qualificarsi come abnorme il provvedimento di restituzione degli atti, motivato da ragioni di mera opportunità, che si traduca in una manifestazione di dissenso rispetto alla scelta, di esclusiva pertinenza dell’organo dell’accusa, di introdurre il procedimento monitorio e in un’arbitraria usurpazione da parte del giudice di facoltà, riservate dall’ordinamento alla parte pubblica, in conseguenza della difforme considerazione sull’utilità del rito e sui suoi futuri sviluppi.
la congruità della pena da irrogare rispetto al reato contestato.
Orbene, come sottolineato in altra pronuncia resa da questa Corte in un caso del tutto speculare a quello per cui si procede (Sez. 2, n. 27892 del 16/05/2023, non mass.), non può affermarsi che l’ordinanza impugnata abbia interferito con le attribuzioni istituzionali della pubblica accusa circa le modalità di esercizio dell’azione penale e di strutturazione dell’imputazione, posto che in essa non si è si è fatto riferimento alla prognosi negativa circa l’adempimento della pena alla mancata indicazione da parte del pubblico ministero di elementi idonei a determinare le complessive condizioni economico-familiari dell’imputato, ai fini pecuniaria, valutazione che avrebbe reso il provvedimento de quo abnorme, ma della valutazione a lui attribuita dal rito della congruità della pena.
Né il difetto di informazioni sulla situazione patrimoniale dell’imputato può essere giustificato, come lasciato intendere dal ricorrente, dal fatto che la richiesta di decreto penale di condanna si sia attestata sul tasso minimo di ragguaglio, dovendosi in tal senso considerare che il legislatore ha previsto per il procedimento monitorio un criterio di ragguaglio fra pena detentiva e pena pecuniaria fissato in una forbice più favorevole rispetto alla precedente previsione (tra 5 e 250 euro e non più tra 75 e 225 euro), ribadendo la necessità dell’indagine delle condizioni economico patrimoniali dell’imputato da parte del P.M.; né può sottacersi che la disciplina del procedimento monitorio non contempla alcun intervento giudiziale di accertamento e/o verifica degli elementi trasmessi dal pubblico ministero, atteso che l’art. 459 comma 3, cod. proc. pen., prevede unicamente il rigetto della richiesta o la pronuncia di sentenza ex art. 129 cod. proc. pen., a ciò dovendosi solo aggiungere che il criterio evocato dal P.M. ricorrente, ossia quello di formulare una richiesta attestata sul quantum di ragguaglio prossimo al minimo, così che la pena debba sempre ritenersi congrua e il G.I.P. sia sempre obbligato ad accoglierla, porterebbe a una sostanziale e inaccettabile disapplicazione della forbice legale stabilita nell’art. 459 comma 1 bis, cod. proc. pen.
4. Deve quindi ribadirsi che il rigetto del decreto penale di condanna, per come motivato, non si pone in termini di eccentricità rispetto al sistema, poiché il G.I.P., procedendo a un’interpretazione sistematica della norma di recente introduzione, ha legittimamente ritenuto sussistere in capo al P.M. richiedente l’obbligo di allegare elementi indicativi in base ai quali il giudice, investito della richiesta d decreto penale di condanna a pena pecuniaria, possa svolgere una valutazione sulla congruità della pena da irrogare, avendo riguardo a una molteplicità di parametri che il legislatore ha ampliato al fine di rendere la pena pecuniaria alternativa da irrogare personalizzata, perché riferita non solo alla capacità di reddito dell’imputato, ma anche alle condizioni di vita personale e familiare dello stesso, non essendo ad esempio indifferente, pur a fronte di una buona capacità reddituale dell’imputato, conoscere da quante persone sia composto il nucleo familiare e quali siano le condizioni di vita dello stesso. Esclusa l’abnormità dell’atto impugnato, il ricorso del AVV_NOTAIOM. deve essere pertanto dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 08/05/2024