Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 30085 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 30085 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: PAZIENZA VITTORIO
Data Udienza: 11/07/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Matera il DATA_NASCITA
avverso la sentenza emessa il 20/02/2024 dalla Corte d’Appello di Potenza visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla condanna del ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso ed insistendo per il loro accoglimento
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 20/02/2024, la Corte d’Appello di Potenza – giudicando in sede di rinvio dopo l’annullamento in parte qua, pronunciato dalla Quarta Sezione di questa Suprema Corte con sentenza n. 23719 del 15/02/2023 della precedenti decisione di secondo grado – ha escluso la sussistenza dell’aggravante della colpa cosciente, già contestata ad COGNOME NOME in relazione al residuo reato di crollo colposo contestato all’odierno ricorrente al capo A (essendo l’ulteriore reato di omicidio colposo plurimo già stato dichiarato prescritto
dalla sentenza d’appello parzialmente annullata). Esclusa la predetta aggravante, la Corte territoriale ha rideterminato il trattamento sanzionatorio operando nel massimo la diminuzione per le già concesse attenuanti generiche, confermando nel resto la sentenza impugnata e condannando l’COGNOME alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla parte civile.
Ricorre l’COGNOME, a mezzo del proprio difensore, deducendo:
2.1. Violazione di legge con riferimento alla determinazione del trattamento sanzionatorio. Si deduce che l’esclusione dell’aggravante avrebbe dovuto implicare una riduzione della pena base (per la cui determinazione l’aggravante, pur subvalente, aveva avuto rilievo), e non una diminuzione nel massimo delle attenuanti generiche, non richiesta dalla difesa e comunque ormai intangibile per la formazione del giudicato parziale sul punto.
2.2. Violazione di legge con riferimento alla condanna alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili. Si censura la sentenza per non essersi attenuta al principio della soccombenza, dato che il ricorrente aveva visto riconoscere l’insussistenza dell’aggravante della colpa cosciente.
Con requisitoria ritualmente trasmessa, il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO sollecita l’annullamento della sentenza limitatamente alla condanna alle spese, condividendo i rilievi difensivi; richiede invece una declaratoria di inammissibilità per manifesta infondatezza, della residua doglianza.
Con memoria tempestivamente trasmessa, il difensore del ricorrente si riporta ai motivi, insistendo per il loro accoglimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato limitatamente alle censure proposte avverso la condanna alla rifusione delle spese processuali in favore delle parti civili costituite.
Sono invece infondati i rilievi proposti avverso la rideterminazione della pena, operata in sede di rinvio dalla Cprte d’Appello all’esito dell’esclusione dell’aggravante della colpa cosciente.
Come già accennato, la difesa ha censurato la sentenza per essersi la Corte d’Appello limitata ad eliminare l’aumento di pena correlato all’aggravante esclusa e ad applicare le già concesse attenuanti generiche nella massima estensione: si è in particolare sostenuto, in ricorso, che il giudice del rinvio avrebbe piuttosto dovuto ridurre la pena base, anziché operare sulle attenuanti generiche dal momento che, sulla misura di quella riduzione, sarebbe intervenuto il giudicato interno.
La prospettazione difensiva è infondata, essendosi la Corte territoriale attenuta ai principi affermati da questa Suprema Corte.
Viene infatti in rilievo, da un lato, l’indirizzo interpretativo secondo cui « caso di annullamento parziale della sentenza di condanna, disposto per omessa valutazione del motivo sulla concedibilità delle circostanze attenuanti generiche, il potere del giudice di rinvio di rivalutare la pena incontra una duplice limitazione: la prima, risultante dal divieto di reformatio in peius, che costituisce un principio generale nella disciplina delle impugnazioni, applicabile anche al giudizio rescissorio e che, nel caso di gravame del solo imputato, non consente di superare la misura complessiva della pena già irrogata, e la seconda derivante dal giudicato parziale formatosi, ai sensi degli artt. 624, comma 1, e 627, comma 2, cod. proc. pen., sulla misura della pena base, che non può essere mutata» (Sez. 6, n. 16676 del 30/03/2023, Mencaroni, Rv. 284591 – 01). D’altro lato, occorre qui richiamare l’ulteriore insegnamento secondo cui «in sede di giudizio di legittimità, qualora sia esclusa un’aggravante, pur ritenuta subvalente nel giudizio di comparazione con circostanze attenuanti, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla circostanza esclusa e con rinvio per la rideterminazione della pena, in quanto l’eliminazione della aggravante potrebbe implicare una diversa valutazione in ordine all’entità della riduzione sanzionatoria derivante dalle circostanze attenuanti, ove non effettuata nel massimo, e incidere sulla determinazione del danno risarcibile, ove vi sia stata costituzione di parte civile» (Sez. 3 , n. 13274 del 05/03/2021, G., Rv. 280866 – 01).
In tale condivisibile cornice ermeneutica, non può che concludersi per la piena correttezza della rideterminazione del trattamento sanzionatorio, operata dalla Corte territoriale incidendo non già sulla pena base, ormai definitivamente determinata all’esito del giudizio rescindente, bensì sulla portata applicativa delle già concesse attenuanti generiche.
E’ invece fondata, come già accennato, la residua censura.
Deve invero escludersi che, nel giudizio di rinvio, vi sia stata una soccombenza dell’COGNOMECOGNOME la quale costituisce ovviamente un presupposto imprescindibile per la condanna dell’imputato alle spese sostenute dalla parte civile nel processo penale: è stato infatti accolto il motivo sull’applicabilit dell’aggravante della colpa cosciente, unico aspetto di rilievo per le parti civil risultando invece del tutto irrilevante, per queste ultime, le modalità d rideterminazione del trattamento sanzionatorio (per un’applicazione del principio, cfr. da ultimo Sez. 5, n. 28352 del 01/06/2023, COGNOME, Rv. 284811 – 01, secondo cui in tema di impugnazioni, sussiste l’interesse della parte civile a interloquire nel giudizio di rinvio sulla ricorrenza di una o più circostanz aggravanti a carico dell’imputato, anche ove non ne venga in discussione la responsabilità penale per il fatto di reato, in quanto si tratta d’i aspetti suscetti di incidere sull’entità del risarcimento del danno. In applicazione del principio, la Corte ha riconosciuto il conseguente diritto della parte civile a ottenere, secondo il generale criterio della soccombenza, la rifusione delle spese di lite sostenute).
Le considerazioni fin qui svolte impongono, da un lato, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili, alla cui eliminazione può provvedere direttamente questa Suprema Corte, avvalendosi dei poteri di cui all’art. 620, lett. I), cod. proc. pen.
L’infondatezza delle residue censure determina, d’altro lato, il rigetto del ricorso nel resto.
P.Q.MI.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla condanna di COGNOME NOME alla rifusione delle spese processuali in favore delle parti civili, statuizione che elimina. Rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso il GLYPH luglio 2024