Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 35586 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 35586 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MANFREDONIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/06/2024 della CORTE APPELLO di BARI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME
che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso lette le conclusioni dell’AVV_NOTAIO, difensore della parte civile RAGIONE_SOCIALE ; letta la memoria di replica dell’AVV_NOTAIO, difensore di NOME COGNOME
udito il difensore
Ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini, secondo quanto disposto dagli articoli 610 cc. 5 e 611 co. 1 bis e ss. c.p.p.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 18/06/2024 la Corte d’appello di Bari, nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento disposto dalla Corte di cassazione con sentenza del 25/01/2023 della sentenza della Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE in data 19/10/2021, in accoglimento degli appelli del Pubblico Ministero e della parte civile, proposti avverso la sentenza assolutoria pronunciata dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE in data 11/09/2018 ha condannato COGNOME NOME per il delitto di cui all’art. 314 cod. pen., alla pena di anni due e mesi otto di reclusione, oltre alla pena accessoria ed al risarcimento del danno in favore della RAGIONE_SOCIALE, costituita partecivile.
2.Avverso detta sentenza ha proposto ricorso l’imputato deducendo:
2.1.violazione di legge e nullità della sentenza avendo la Corte d’appello, solo formalmente, dato corso al dictum della sentenza rescindente, circa la riassunzione dell’esame dell’imputato, essendo necessario procedere alla rivalutazione delle dichiarazioni dell’imputato, in uno con le altre prove orali;
2.2. con il secondo motivo si duole della mancanza di motivazione rafforzata, non avendo la Corte di appello nel giudizio rescissorio e dato l’overtur7ng decisorio, dato conto delle ragioni per le quali le dichiarazioni del teste COGNOME e quelle dell’imputato, assumessero una valenza dimostrativa diversa da quella ritenuta in precedenza dal Tribunale e tale da giustificare la riforma della sentenza di primo grado.
CONSIDERATO IN DIRITTO.
Il ricorso è inammissibile.
Prima di esaminare le singole doglianze proposte dal ricorrente va ricordato, come necessaria premessa metodologica, che la sentenza è stata emessa a seguito di annullamento con rinvio disposto da questa Corte che ha affermato “Nel caso in esame va osservato che il c. d. overturning da parte della Corte di merito è stato basato sull’esame delle prove testimoniali che sono state correttamente riassunte anche in stretta correlazione con le dichiarazioni rese dall’imputato già assunte nel giudizio di primo grado.Era quindi necessario che nel giudizio di appello andasse disposto il nuovo esame dell’imputato per la rivalutazione di tutte le prove dichiarative poste a fondamento della decisione di condanna.
Pertanto, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, deve essere disposto l’annullamento della sentenza con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Bari, che dovrà provvedere necessariamente a riassumere l’esame dell’imputato, fatta salva la facoltà del predetto di non rispondere, senza alcun obbligo di rinnovare le altre prove dichiarative testimoniali ritenute
essenziali perché già riassunte nel grado di appello e quindi liberamente valutabili nel giudizio di rinvio, ferma restando evidentemente ogni ulteriore attivazione dei poter istruttori di ufficio”( pag. 5 della sentenza rescindente).
La Corte d’appello, in applicazione del principio generale affermato dalle Sez. U. ” Dasgupta” secondo cui “la necessità per il giudice dell’appello di procedere, anche d’ufficio, alla rinnovazione dibattimentale della prova dichiarativa nel caso di riforma della sentenza di assoluzione sulla base di un diverso apprezzamento dell’attendibilità di una dichiarazione ritenuta decisiva, non consente distinzioni a seconda della qualità soggettiva del dichiarante e vale: a) per il testimone “puro”; b) per quello c. d. assistito; c) per il coimputato in procedimento connesso; d) per il coimputato nello stesso procedimento (fermo restando che, in questi ultimi due casi, l’eventuale rifiuto di sottoporsi all’esame non potrà comportare conseguenze pregiudizievoli per l’imputato); e) per il soggetto “vulnerabile” (salva la valutazione del giudice sulla indefettibile necessità di sottoporre il soggetto debole, sia pure con le dovute cautele, ad un ulteriore stress); f) per l’imputato che abbia reso dichiarazioni “in causa propria” (dal cui rifiuto non potrebbe, tuttavia, conseguire alcuna preclusione all’accoglimento della impugnazione)” ha proceduto ad esaminare nuovamente l’imputato ed ha valutato le sue dichiarazioni comparandole con quanto già dichiarato dagli altri testi (in particolare dall’COGNOME) spiegando le ragioni per le quali per le quali queste ultime dovessero essere considerate maggiormente credibili rispetto alla versione resa dall’imputato (cfr. pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata).
Il giudice del rinvio, contrariamente a quanto assunto nel ricorso, ha recepito le indicazioni fornite dalla sentenza rescindente circa la necessità di rinnovare l’esame del’imputato ed ha altresì assolto al concorrente obbligo di motivazione rafforzata indicando in maniera approfondita e diffusa gli argomenti idonei a confutare le valutazioni del giudice di primo grado in merito all’inattendibilità del teste COGNOME, spiegando le ragioni dell’atteggiamento attendista assunto dal funzionario amministrativo in merito alla mancata immediata contestazione della mancata consegna del denaro ( COGNOME infatti, segnalò il fatto solo dopo che COGNOME si era assentato dal servizio per problemi di salute nel settembre 2014, sicchè solo a quel punto emerse chiaramente che le somme non sarebbero state più incassate), avendo riguardo a tutte una serie di ulteriori circostanze (puntualmente indicate alle pag. 6 e 7 della sentenza impugnata) che “valgono a corroborarne le accuse nei confronti del COGNOME“.
Alla stregua di tutto quanto esposto il ricorso va dichiarato inammissibile e il ricorrente che lo ha proposto condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
6.Nulla è dovuto alla parte civile sulle spese non avendo questa apportato alcun contributo utile alla decisione (Sez. 2, n. 12784 del 23/01/2020, Rv. 278834; Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, Rv. 281923).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24/09/2025