Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 16864 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 16864 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: dalla parte civile RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE nel procedimento a carico di: COGNOME NOME nato a ALTAMURA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a SUSA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/12/2020 della CORTE APPELLO di TORINO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente NOME COGNOME; udito il Procuratore generale, in persona del Sostituto dott.ssa NOME COGNOME, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore AVV_NOTAIO, in sost. dell’AVV_NOTAIO nell’interesse della parte civile RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE SPA, già RAGIONE_SOCIALE SPA, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOME e COGNOME NOME erano imputati del reato di cui agli artt. 110, 81, comma 2, 61 n.7, 624 e 625 n.2 cod. pen. perché, al fine di trarne profitto, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, agendo in concorso tra loro, unitamente a COGNOME NOME, amministratore unico della RAGIONE_SOCIALE (assolto in primo grado), in veste di dipendenti della predetta società per la quale svolgevano attività in qualità di autisti dei mezzi utilizzati per lo svolgimento, anche più volte al giorno, dell’attività di raccolta e trasporto di scarti di lamierino – nell’ambito del rapporto contrattuale in corso tra la predetta società ed RAGIONE_SOCIALE, alla quale ultima RAGIONE_SOCIALE aveva affidato il servizio di raccolta e trasporto dal reparto stampaggio di RAGIONE_SOCIALE presso lo stabilimento RAGIONE_SOCIALE, da trasportare a cura della RAGIONE_SOCIALE presso lo stabilimento della RAGIONE_SOCIALE, che acquistava da RAGIONE_SOCIALE i predetti scarti – si erano impossessati di complessive 1.159 tonnellate di scarti di lamierino per un controvalore complessivo pari a euro 337.000, sottraendoli dallo stabilimento predetto ove RAGIONE_SOCIALE li deteneva, avvalendosi di mezzi fraudolenti, consistiti nell’effettuazione di operazioni di pesatura, previste successivamente al carico della merce e anteriormente all’uscita dallo stabilimento del camion utilizzato per il trasporto, omettendo di sganciare completamente il semirimorchio, oggetto della pesatura, dalla motrice sulla quale veniva fatto gravare parte del peso del carico, che così risultava inferiore a quello reale, così risultando quantitativi di merci in uscita dallo stabilimento inferiori a quello reale, eccedenze che venivano trasportate presso la sede della RAGIONE_SOCIALE Con l’aggravante del mezzo fraudolento e cagionando un danno patrimoniale di rilevante gravità (capo A); COGNOME NOME era imputato anche del reato di cui agli artt.110, 56, 624 e 625 n.2 cod. pen. perché, al fine di trarne profitto, aveva compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a impossessarsi di 390 chili di scarti di lamierino del valore complessivo di euro 117,00 circa con le modalità di cui al capo precedente (capo B). Con l’aggravante del mezzo fraudolento. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
La Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Torino, con la quale NOME e NOME erano stati dichiarati penalmente responsabili di furto aggravato in continuazione (in Torino dal settembre 2011 al maggio 2012), il secondo anche di tentato furto aggravato (in Torino il 22 maggio 2012), previa riqualificazione del reato di cui al capo A) in tentativo di furto per uno degli episodi in contestazione ed esclusione dell’aggravante del danno di rilevante entità, ha assolto il NOME da tale episodio
per non aver commesso il fatto e dichiarato non doversi procedere nei confronti del COGNOME per estinzione del reato per prescrizione; ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del COGNOME in ordine al capo B) perché il reato è estinto per prescrizione e assolto entrambi gli imputati dalla residua imputazione di cui al capo A) perché il fatto non sussiste; ha, infine, confermato le statuizioni civili, limitatamente ai due tentativi di furto, per i quali è intervenuta declaratoria di estinzione del reato per prescrizione.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso la difesa della parte civile RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE, formulando un motivo unico, con il quale ha dedotto vizio della motivazione in relazione alla ritenuta insussistenza dell’elemento oggettivo del reato di furto, richiamando il principio per il quale, anche in caso di riforma in senso assolutorio di una sentenza di condanna, il giudice del gravame è tenuto a delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e a confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della sentenza di primo grado, spiegando le ragioni della ritenuta incompletezza o incoerenza. Nella specie, invece, i giudici d’appello avrebbero fondato la riforma su una sistematica svalutazione dei numerosi elementi, parcellizzando il compendio probatorio.
Con ordinanza n.2854 del 11/01/2023 la Sezione Quarta penale ha rimesso gli atti alla Presidente della Corte di Cassazione, all’esito della pubblica udienza, affinché valutasse l’assegnazione del procedimento alle sezioni civili della stessa Corte, a norma dell’art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Con provvedimento del 24/01/2024, facendo seguito alla sentenza Sez. U, n.38481 del 25/05/2023, D., Rv. 285036 – 01, che ha dichiarato che l’art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, si applica alle impugnazioni per i soli interessi civili proposte relativamente ai giudizi nei quali la costituzione di parte civile sia intervenuta in epoca successiva al 30 dicembre 2022, quale data di entrata in vigore della citata disposizione, la Prima Presidente ha nuovamente assegnato il ricorso alla Sezione Quarta Penale.
Il difensore di NOME COGNOME e NOME COGNOME ha depositato memoria, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o sia rigettato.
All’odierna udienza, disposta la trattazione orale ai sensi degli artt.23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n.137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, 16 d.l. 30 dicembre 2021, n.228, convertito con
modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n.69, 35, comma 1, lett. a), 94, comma 2, d. Igs. 10 ottobre 2022, n.150, 1, comma 1, legge 30 dicembre 2022, n.199 e 11, comma 7, dl. 30 dicembre 2023, n.215, le parti hanno rassegnato le conclusioni indicate in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato in quanto la Corte di appello, nel riformare in senso assolutorio la sentenza di condanna di primo grado, non si è attenuta al principio enunciato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza Troise (Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Rv. 272430 – 01 : «Il giudice d’appello che riformi in senso assolutorio la sentenza di condanna di primo grado non ha l’obbligo di rinnovare l’istruzione dibattimentale mediante l’esame dei soggetti che hanno reso dichiarazioni ritenute decisive, ma deve offrire una motivazione puntuale e adeguata, che fornisca una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata, anche riassumendo, se necessario, la prova dichiarativa decisiva»).
2. Nella specie, le sottrazioni e i tentativi di sottrazione contestati agli imputati riguardavano quantitativi di lamierino (scarto di lavorazione prodotto da RAGIONE_SOCIALE e da questa venduto a RAGIONE_SOCIALE) che la società RAGIONE_SOCIALE (della quale i due imputati erano dipendenti, con mansioni di autisti) era stata incaricata di trasportare alla RAGIONE_SOCIALE acquirente, prelevandoli presso la venditrice. I contestati ammanchi (pari a 1159 tonnellate di scarti di lamierino per un valore di 337.000 euro), secondo l’impostazione accusatoria recepita dal primo giudice e, in parte, dal secondo, sarebbero stati realizzati attraverso un sistema messo in atto separatamente dai due imputati, nel corso del servizio di trasporto nel quale si erano avvicendati, mediante fraudolente operazioni di pesatura del carico trasportato sul semirimorchio, che non veniva sganciato dalla motrice, sulla quale, dunque, veniva in parte redistribuito il carico di scarti di lamierino acquistato dalla RAGIONE_SOCIALE L’originaria ipotesi d’accusa – per la quale i due autisti avrebbero agito di concerto tra di loro e con COGNOME NOME, amministratore di RAGIONE_SOCIALE e mandante dei reati, quanto al capo A), il solo NOME in concerto con COGNOME NOME quanto al tentativo di cui al capo B) era stata rivista dal Tribunale, che aveva escluso la prova della consapevolezza di quest’ultimo in ordine alle condotte dei suoi dipendenti non potendosi I escludere con certezza che il lamierino non fosse trasportato presso la ditta RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
2.1. L’assoluzione dal capo A), escluso l’episodio di tentativo attribuito al solo COGNOME, è stata motivata sul rilievo che, venuta meno la figura del mandante e beneficiario della condotta, sarebbe venuto meno per i giudici d’appello anche il necessario «collante» tra i due autisti. In difetto della prova di un accordo illecito tra costoro (avendo ciascuno effettuato trasporti in periodi diversi dall’altro), ma anche di rapporti di diversa natura e di elementi utili a chiarire l’eventuale destinazione comune della refurtiva o della sua concordata utilizzazione successiva, ognuno dei due imputati non poteva essere chiamato a rispondere a titolo di concorso morale per i viaggi materialmente gestiti dall’altro e, dunque, per le complessive 1159 tonnellate di ammanco.
2.2. La Corte territoriale, pur avendo considerato provata l’esistenza degli ammanchi, ha ritenuto non raggiunta la prova della attribuzione di tutti al sistema della pesatura fraudolenta: il criterio spiegato in sede testimoniale, infatti, è stato considerato foriero di un calcolo deduttivo e ipotetico, a fronte dell’unico dato accertato, vale a dire la pesatura registrata il 21 febbraio 2021 (non essendovi stato nelle altre due occasioni un controllo effettivo); tale dato costituiva la prova del tentativo di furto (di Kg. 3070, quale differenza tra la pesata in entrata e quella in uscita), ma non anche degli altri episodi, rispetto ai quali era stato valorizzato tale elemento e quello indiziario costituito dal peso normalmente registrato per il mezzo condotto dal COGNOME. Lo stesso Tribunale, del resto, aveva ritenuto che le verifiche condotte dall’azienda non fossero sufficienti ad affermare, al di là di ogni ragionevole dubbio, che tutti gli ammanchi erano riconducibili a dette pesate, essendovi stato solo in alcuni casi un riscontro e non essendosi protratte le indagini per tutto il periodo in contestazione, pur addivenendo alla contraddittoria conclusione che una parte significativa di essi fosse dipesa dal sistema delle pesate fraudolente. Conclusione che, pur dotata di una certa verosimiglianza, alla luce dei riscontrati ammanchi e delle anomalie nelle pesature registrate in almeno altre due occasioni, ma non verificate, è stata ritenuta congetturale dai giudici di appello e inidonea a condurre a una affermazione di colpevolezza. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
2.3. L’esclusione dell’aggravante di cui all’art. 61 n. 7, cod. pen., infine, è dipesa dalla delimitazione dell’unica condotta per la quale si è ritenuta la prova certa, vale a dire il tentativo di furto di Kg. 3.070 di lamierino posto in essere il 21 febbraio 2012.
La difesa della parte civile, con il ricorso, ha correttamente rilevato il vizio del ragionamento espresso dai giudici di appello, i quali hanno ritenuto mancante i la prova della quantità di lamierino sottratto, affermando che la stessa era la risultante di un calcolo deduttivo e ipotetico del primo giudice, senza confrontarsi
con il punto della sentenza di primo grado in cui si era dato conto delle modalità di calcolo seguite dalla società ricorrente, secondo le quali si poteva determinare con precisione il quantitativo di lamierino prodotto (in base alla semplice operazione aritmetica di sottrarre dal peso della lamiera lavorata il peso dei prodotti finiti o, come effettuato dall’accusa, sottraendo dal quantitativo di lamierino prodotto quello venduto alla RAGIONE_SOCIALE, pagg. 4-6).
3.1. La Corte territoriale, pur dando atto della prova che gli ammanchi fossero conseguenza di un sistema fraudolento attribuito ai due imputati, ha omesso di considerare che le anomalie riscontrate per il COGNOME erano state più di una (esattamente quelle del 15/2/2012, del 20/2/2012 e del 21/2/2012, pag.11), che dopo i primi controlli la presenza del COGNOME si era diradata e che successivamente, sin dal mese di aprile 2012, allorchè era subentrato il COGNOME, gli ammanchi si erano nuovamente verificati (pag.16), omettendo uno specifico confronto con quanto argomentato sul punto nella sentenza di primo grado sulla base della prova dichiarativa i cui contenuti erano stati testualmente riportati nella motivazione (pagg.6-10).
3.2. I giudici d’appello, inoltre, non si sono confrontati con i numerosi elementi indiziari esposti nella sentenza di primo grado, in particolare con le seguenti circostanze: non erano emerse anomalie di altro tipo che potessero giustificare gli ammanchi; era stato accertato che solo la ditta RAGIONE_SOCIALE adottava quel sistema di pesatura, altre utilizzando quello più sicuro della pesatura sia in ingresso che in uscita, che riduceva la possibilità di errore o di azioni fraudolente; era emerso che, durante il periodo considerato in imputazione, i trasporti erano stati effettuati dalla sola società della quale i due autisti imputati erano dipendenti (pagg.14-15).
Conclusivamente, il ricorso deve ritenersi fondato; segue l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla pronuncia assolutoria che riguarda il reato di furto aggravato in continuazione contestato a COGNOME NOME e COGNOME NOME al capo A), escluso l’episodio per il quale è intervenuta declaratoria di prescrizione, con rinvio per nuovo giudizio ai sensi dell’art.622 cod. proc. pen. al giudice civile competente per valore in grado di appello, al quale è demandata la regolamentazione delle spese tra le parti relative al presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata agli effetti civili limitatamente alla pronuncia assolutoria per il reato di furto aggravato in continuazione di cui al capo a) nei
confronti di COGNOME NOME e COGNOME NOME, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui demanda altresì la regolamentazione delle spese tra le parti relative al presente giudizio di legittimità.
Così deciso il 17 aprile 2024
Il Presidente estensore