Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 1788 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 1788 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore generale presso la Corte di appello di Roma
nel procedimento a carico di
COGNOME NOME
NOME nato a Terracina il 23/07/1990
avverso la sentenza del 28/02/2024 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale NOME COGNOME che ha chiesto alla Corte di voler annullare il provvedimento impugnato con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Roma per nuovo giudizio;
lette le conclusioni del difensore Avv. NOME COGNOME che ha chiesto alla Corte di cassazione di dichiarare inammissibile l’avverso ricorso ovvero rigettarlo.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza qui impugnata la Corte di appello di Roma, in riforma della pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Latina, assolveva NOME COGNOME dal reato ex artt. 633 e 639-bis cod. pen. per insussistenza del fatto.
Osservava la Corte di merito che l’immobile di cui si tratta era in fase di ristrutturazione e quindi non era in atto alcuna occupazione. Inoltre, COGNOME fu trovato sul posto, ma non si può escludere che egli fosse un semplice “operaio esecutore dei lavori, non emergendo dagli atti che questi fossero eseguiti nell’interesse dell’imputato”.
Ha proposto ricorso il Procuratore generale presso la Corte di appello di Roma chiedendo l’annullamento della sentenza per manifesta illogicità della motivazione.
Disposta la trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell’art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall’art. 94, comma 2, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, nella quale è stato convertito il decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215), in mancanza di alcuna tempestiva richiesta di discussione orale, nei termini ivi previsti, il Procuratore generale e i difensore dell’imputato hanno depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, il giudice di appello, qualora riformi integralmente una sentenza di condanna, è tenuto a offrire una motivazione puntuale e adeguata della sentenza assolutoria, previa, ove occorra, la rinnovazione della prova dichiarativa ritenuta decisiva ai sensi dell’art. 603 cod. proc. pen., dando una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata rispetto a quella del giudice di primo grado (Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise, Rv. 272430 – 01; Sez. 4, n. 2474 del 15/10/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 282612 – 01; Sez. 4, n. 24439 del 16/06/2021, Vollero, Rv. 281404 – 01).
Nel caso di specie la Corte di appello è venuta meno a tale obbligo.
Il primo giudice, in diritto, ha correttamente ricordato che, ai fini dell configurabilità del reato di invasione di terreni o edifici, la nozione di «invasione» non richiede modalità esecutive violente, che possono anche mancare, ma si riferisce al comportamento arbitrario, tipico di chi si introduce nell’altrui propriet contra ius, in, quanto privo del diritto di accesso (Sez. 2, n. 46692 del 02/10/2019, COGNOME, Rv. 277929 – 01; Sez. 2, n. 29657 del 27/03/2019, COGNOME, Rv. 277019 – 01; Sez. 2, n. 40771 del 19/07/2018, Vetrano, Rv. 274458 – 01; Sez. 2, n. 53005 del 11/11/2016, COGNOME, Rv. 268711 – 01; da ultimo vds. Sez. 2, n. 41107 del 13/09/2024, COGNOME, non mass.).
In fatto, alla luce delle prove testimoniali assunte, il Tribunale ha osservato che il 14 marzo 2018 ufficiali e agenti della Polizia di Stato si recarono presso l’immobile di cui si tratta, di proprietà del Comune di Terracina, già assegnato a persona poi deceduta, per procedere allo sgombero, sì da consentire all’ente pubblico di riacquisirne la disponibilità.
In effetti gli operanti accertarono che erano in corso lavori di ristrutturazione e rifacimento dell’impianto elettrico e di quello idrico, circostanza che tuttavia non esclude affatto che vi fosse stata una pregressa illegittima occupazione dell’abitazione da parte di chi detti lavori aveva commissionato od eseguito. Sul punto – come lamentato dal ricorrente – la motivazione della sentenza è apodittica e manifestamente illogica.
Il primo giudice, poi, ha indicato una serie di elementi alla luce dei quali ha ritenuto provato che il responsabile dell’abusiva occupazione andasse individuato in NOME COGNOME trovato sul posto: egli deteneva le chiavi del cancello di entrata, stava eseguendo “lavori con attrezzature di sua proprietà” (così anche l’appello dell’imputato) e soprattutto, sorpreso all’interno dell’immobile, “manifestava la volontà di non uscire”, comportandosi come se dello stesso avesse la disponibilità. Successivamente egli chiese e ottenne la restituzione dei beni mobili, di sua proprietà, lasciati all’interno dell’abitazione.
Con la scarna motivazione sopra riportata la Corte territoriale ha ignorato le argomentazioni del Tribunale, dando credito alla deduzione svolta dalla difesa nell’atto di appello, connotata da evidente genericità, secondo la quale l’imputato, all’interno dell’immobile pubblico, poteva “trovarsi a qualunque titolo, anche come mero operaio di una ditta di lavori di ristrutturazione, incaricata da altro diverso soggetto, reale occupante sine titulo”.
3. La sentenza impugnata, pertanto, va annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Roma per nuovo giudizio.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Roma. Così deciso il 05/12/2024.