Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 29202 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 29202 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME, nato a Palermo il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 14/09/2023 del Tribunale di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore dell’imputato, AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO COGNOME, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 14/01/2022 il Tribunale di Palermo, con rito abbreviato, ha assolto NOME COGNOME dal reato di evasione, ritenendo il fatto di particolare tenuità ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen.
La Corte di appello di Palermo, in riforma di tale sentenza, ha ritenuto l’imputato responsabile del reato ascrittogli.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato denunciando i motivi di annullamento, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo si deduce che la Corte di appello ha violato l’obbligo di motivazione rafforzata, sussistente in tutti i casi in cui la sentenza di appello riformi la decisione assolutoria di primo grado, limitandosi a fornire una diversa, e non più persuasiva, valutazione del materiale probatorio.
2.2. Con il secondo motivo si deduce la violazione dell’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. per mancata rinnovazione dell’istruttoria. In sede di rito abbreviato la difesa aveva prodotto le dichiarazioni della compagna dell’imputato, che confermava la versione dei fatti fornita da quest’ultimo, e la Corte di appello avrebbe dovuto procedere alla sua escussione prima di riformare la sentenza di primo grado.
Disposta la trattazione scritta del procedimento, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO e il difensore dell’imputato hanno depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
In via preliminare va rilevato che non può essere presa in considerazione la memoria con cui il ricorrente ha rassegnato le conclusioni, poiché l’atto è stato depositato dall’AVV_NOTAIO il giorno 11 giugno 2024, ossia lo stesso giorno dell’udienza.
La memoria è, quindi, tardiva, non essendo stata depositata entro il quinto giorno antecedente all’udienza. Nel giudizio cartolare celebrato nel vigore della disciplina emergenziale pandemica, i termini assegnati per il deposito delle conclusioni, previsti dall’art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (applicabile al presente giudizio) hanno natura perentoria, perché il loro rispetto è imprescindibilmente funzionale a consentire il corretto svilupparsi del contraddittorio tra le parti, nonché il necessario spazio di valutazione per il giudice (Sez. 1, n. 35305 del 21/05/2021, NOME, Rv. 281895). Tale soluzione non collide con il principio AVV_NOTAIO secondo cui i termini si considerano stabiliti a pena di decadenza solo nei casi previsti dalla legge (art. 173, comma 1, c.p.p.). Infatti, la perentorietà del termine può dipendere non solo dall’uso di specifiche formule
normative, ma ben può essere insita nella funzione tipica dell’atto, il cui utile compimento deve necessariamente avvenire entro i tempi dettati dalla normativa.
2. Il primo motivo di ricorso è infondato.
Va premesso che la riforma in appello della pronuncia assolutoria di primo grado, nel postulare un giudizio di colpevolezza conforme al parametro dell’oltre ogni ragionevole dubbio, suscettibile di scardinare il pronunciamento liberatorio, impone al giudice del gravame il rispetto di due regole: quella del ricorso ad una motivazione c.d. rafforzata e, qualora la decisione scaturisca da una diversa valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, quella della necessaria rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, in ossequio ai principi di rango convenzionale (art. 6, comma 3, lett. d), CEDU) e costituzionale (artt. 24 e 111 Cost.) di immediatezza della prova, del rispetto del contraddittorio e, più in AVV_NOTAIO, del giusto processo (n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267488).
Tali principi sono stati ritenuti applicabili anche nel caso in cui il giudizio in prim grado si sia svolto nelle forme del rito abbreviato non condizionato (Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, Rv. 269785).
Nel caso di specie i fatti sono incontestati; l’imputato, agli arresti domiciliar era stato autorizzato dal giudice ad allontanarsi dal luogo dove doveva scontarli per recarsi, taluni giorni la settimana, presso l’RAGIONE_SOCIALE. Nei mesi di ottobre e novembre 2019 si è allontanato da casa, nelle giornate e negli orari prescritti, non recandosi, però, presso l’istitut scolastico.
La divergenza tra la sentenza di primo e quella di secondo grado, quindi, attiene unicamente alla valutazione dei presupposti per l’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. La sentenza di secondo grado si è confrontata analiticamente con tutte le argomentazioni sulla cui base il giudice di primo grado era pervenuto a ritenere il fatto di lieve entità e ha fondato l’opposto giudizio sull’assenza di prova in ordine al luogo ove si era recato l’imputato quando aveva lasciato l’abitazione e sulla reiterazione della condotta, protrattasi per un lungo periodo di tempo.
Tale percorso argomentativo è idoneo a superare quello della sentenza di primo grado, basata solo sulle dichiarazioni rese dall’imputato in sede di udienza di convalida, prive, però, di concreto riscontro.
3. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato.
Nel caso di specie non vi è alcun contrasto sulla valutazione di una prova dichiarativa, in quanto la Corte, ritenendo non provato che l’imputato si recasse, anziché alle lezioni che era stato autorizzato a frequentare, a sostituire la compagna nell’attività di collaboratrice domestica, non ha posto in dubbio
attendibilità della donna, le cui dichiarazioni erano state prodotte in sede di giudizio abbreviato. Infatti, nemmeno lei aveva specificato in quali famiglie e in quali luoghi si fosse recato l’imputato, per cui la sua deposizione, per i caratteri di genericità che la connotano, era del tutto irrilevante.
In tale contesto non sussisteva, quindi, l’obbligo per la Corte di riassumere le deposizioni di tale teste.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 11/06/2024