Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 47324 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 47324 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 27/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME, nato a Mazzarino il DATA_NASCITA,
contro
la sentenza del Tribunale di Caltanissetta del 29.11.2022;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Generale NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 26.3.2022 il Tribunale di Enna aveva assolto NOME COGNOME dal delitto di truffa aggravata a lui ascritto, per non aver commesso il fatto;
la Corte di appello di Caltanissetta, accogliendo l’appello del PM, ha riformato la sentenza di primo grado dichiarando il COGNOME responsabile del delitto ascrittogli con riferimento alle condotte dell’11.9.2015 e, con le circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti alle aggravanti, lo ha condannato alla pena di mesi 6 di reclusione ed euro 51,00 di multa oltre al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio concedendogli il beneficio della sospensione condizionale e della non menzione della condanna nel certificato penale spedito su richiesta di privati; ha infine dichiarato non doversi procedere nei confronti del COGNOME per quanto concerne le altre condotte per intervenuta prescrizione del reato;
ricorre per cassazione NOME COGNOME a mezzo del difensore deducendo:
3.1 vizio di motivazione in relazione all’art. 192 cod. proc. pen. per erroneità e contraddittorietà e travisamento della prova rileva che la Corte di appello ha sposato le considerazioni spese dal PM nell’atto di gravame secondo cui l’attività investigativa avrebbe consentito di accertare che le assunzioni effettuate dall’azienda del RAGIONE_SOCIALE dovevano ritenersi fittizie; richiama, in senso contrario, la deposizione del teste NOME COGNOME insistendo, in ogni caso, nel sottolineare che la Corte si è limitata ad un diverso apprezzamento delle medesime emergenze istruttorie già ritenute inadeguate dal giudice di prime cure e, in definitiva, oggetto di mera e sterile critica da parte del giudice dell’impugnazione;
3.2 violazione di legge e vizio di motivazione per mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale e mancata e/o erronea motivazione: segnala l’erroneità della affermazione della Corte di appello secondo cui la riforma della sentenza di primo grado è stata fondata sulle prove documentali non essendo perciò necessario procedere alla rinnovazione di quella dichiarativa, ai sensi dell’art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen.; segnala che la prova documentale afferisce alla posizione del COGNOME, non imputato o indagato nel procedimento, mentre le numerose testimonianze acquisite nel corso del giudizio di primo grado erano state giudicate insufficienti dal Tribunale a fondare un giudizio di responsabilità, con una decisione suscettibile di riforma in appello soltanto alla stregua di una motivazione che sia in grado di superare ogni ragionevole dubbio in proposito.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La sentenza impugnata va annullata senza rinvio poiché il reato ascritto al COGNOME è estinto per intervenuta prescrizione.
A tal fine, deve escludersi che, nel caso di specie, si sia in presenza di un ricorso radicalmente inammissibile, come tale inidoneo a instaurare il rapporto processuale innanzi alla Corte, con conseguente definitività della sentenza impugnata alla data della sua adozione (cfr., Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D. Rv. 217266 – 01).
Si è evidenziato che, anche sotto questo non certo irrilevante profilo, la qualificazione del ricorso come inammissibile perché, ad esempio, “manifestamente” infondato, finisce con l’assumere una decisiva rilevanza e, per questa ragione, la giurisprudenza di questa Corte ha fornito delle linee direttive per chiarire quando si possa ritenere essersi in presenza di una infondatezza “manifesta” e, perciò, di un ricorso inidoneo a fondare un valido rapporto processuale in sede di impugnazione (cfr., in tal senso, Sez. 2, 19.12.2017 n. 9486, Giannone).
Si è chiarito, infatti, che il ricorso deve ritenersi inammissibile quando sia attinto da una diagnosi di manifesta infondatezza che, nel vigore del codice di rito previgente, si era ritenuta sussistente – ex art. 524, u.c., “… non solo quando sia palesemente erroneo in diritto, ma anche quando affermi, sul fatto, sullo svolgimento del processo, sulla sentenza impugnata, censure o critiche sostanzialmente vuote di significato in quanto manifestamente contrastate dagli atti processuali. Tale è il caso, in particolare, del motivo di ricorso che attribuisca alla motivazione della decisione impugnata un contenuto letterale, logico e critico radicalmente diverso dal contenuto reale” (cfr., in tal senso, Sez. 2, n. 1828 del 21/03/1973, dep. 1974, Rv. 126313); quando, inoltre, “… il motivo di ricorso per cassazione con cui si propone ancora una volta una questione già costantemente decisa dal Supremo collegio in senso opposto a quello sostenuto dal ricorrente …” (Sez. 2, n. 10871 del 04/07/1975, Rv. 131225 e, in particolare, sotto il vigore del codice previgente, Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.L. che, in motivazione, chiarirono che l’attributo “manifesta” evoca “… la significazione di palese inconsistenza delle censure” e che la manifesta infondatezza “… si traduce nella proposizione di censure caratterizzate da evidenti errori di diritto nell’interpretazione della norma posta a sostegno del ricorso, il più delle volte contrastata da una giurisprudenza costante e senza addurre motivi nuovi o diversi per sostenere l’opposta tesi, ovvero invocando una norma inesistente
nell’ordinamento, solo per indicare le più frequenti ipotesi di applicazione dell’art. 606, comma 3, secondo periodo. Fino a profilare – sul piano funzionale – come costante la pretestuosità del gravame, non importa se conosciuta o no dallo stesso ricorrente”.
Richiamata la relazione al Progetto Preliminare del “nuovo” codice di rito, si è osservato che la stessa Corte costituzionale (sentenza n. 186 del 7 – 13 giugno 2000), nel dichiarare costituzionalmente illegittimo l’art. 616 del codice di procedura penale nella parte in cui non prevede che la Corte di cassazione, in caso di inammissibilità del ricorso, possa non pronunciare la condanna in favore della Cassa delle ammende, a carico della parte privata che abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, ha in buona sostanza ammesso (come ricordato da Sez. un., sentenza n. 11 32 del 22/11/2000, cit., in motivazione) che la manifesta infondatezza del motivo di ricorso può “… può essere contrassegnata … da una pretestuosità oggettiva, prescindente da una deliberata volontà dell’interessato di ritardare la formazione del titolo esecutivo”.
Si è allora affermato che il giudice di legittimità, ai fini della declaratoria di inammissibilità del ricorso, non è chiamato ad una delibazione del tutto discrezionale quanto alla infondatezza (mera o manifesta) dei motivi, ma è tenuto ad operare una valutazione che valorizzi e tenga conto dei motivi che deducano inosservanza od erronea applicazione di leggi e la circostanza che essi risultino, o meno, caratterizzati da evidenti errori di diritto nell’interpretazione della norma posta a sostegno del ricorso; il che, come pure si è detto, accade, ad esempio, nei casi in cui: – si invochi una norma inesistente nell’ordinamento – si pretenda di disconoscere l’esistenza o il senso assolutamente univoco di una determinata disposizione di legge; – si riproponga una questione già costantemente decisa dalla giurisprudenza di legittimità in senso opposto a quello sostenuto dal ricorrente, senza addurre motivi nuovi o diversi per sostenere l’opposta tesi; per altro verso, qualora, con riferimento ai motivi che deducano vizi di motivazione valorizzando la circostanza che essi muovano, o meno, sul fatto, sullo svolgimento del processo o sulla sentenza impugnata, censure o critiche sostanzialmente vuote di significato in quanto manifestamente contrastate dagli atti processuali il che accade, ad esempio, nel caso in cui il motivo di ricorso attribuisca alla motivazione della decisione impugnata un contenuto letterale, logico e critico radicalmente diverso da quello reale.
Tanto premesso, va rilevato, infatti, che il presente ricorso non può ritenersi inammissibile, tenuto conto che, con riguardo, in particolare, al secondo motivo,
con cui la difesa denunzia violazione di legge processuale con riguardo al disposto di cui all’art. 603, comma 3 – bis cod. proc. pen..
Si tratta di principi, come detto, ormai consolidati anche nella giurisprudenza delle SS.UU. a partire da Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679 – 01 in cui si affermò che il giudice di appello che riformi totalmente la decisione di primo grado ha l’obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato.
Ed è ormai diritto vivente che il giudice di appello che riformi totalmente la decisione di primo grado ha l’obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza e non può, invece, limitarsi ad imporre la propria valutazione del compendio probatorio perché preferibile a quella coltivata nel provvedimento impugnato (cfr., tra le altre, Sez. 6, n. 10130 del 20/01/2015; COGNOME, Rv. 262907 – 01; cfr., anche, Sez. 5, n. 42033 del 17/10/2008, COGNOME, Rv. 242330 – 01, secondo cui la sentenza di appello, che riforma integralmente la sentenza assolutoria di primo grado, deve confutare specificamente, per non incorrere nel vizio di motivazione, le ragioni poste a sostegno della decisione riformata, dimostrando puntualmente l’insostenibilità sul piano logico e giuridico degli argomenti più rilevanti ivi contenuti anche avuto riguardo ai contributi eventualmente offerti dalla difesa nel giudizio di appello, e deve quindi corredarsi di una motivazione che, sovrapponendosi pienamente a quella della decisione riformata, dia ragione delle scelte operate e della maggiore considerazione accordata ad elementi di prova diversi o diversamente valutati; conf., anche, Sez. 5, n. 8361 del 17/01/2013, COGNOME, Rv. 254638 – 01, in cui la Corte chiarì che il giudice di appello che riformi totalmente la decisione di primo grado ha l’obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza e non può, invece, limitarsi ad imporre la propria valutazione del compendio probatorio perché preferibile a quella coltivata nel provvedimento impugnato). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Sicché, anche di recente si è ribadito che, in tema di giudizio di appello, l’obbligo di motivazione rafforzata, previsto in caso di riforma della sentenza assolutoria, è concorrente, e non alternativo, con quello di rinnovazione della prova dichiarativa ritenuta decisiva, sicché la sentenza di appello che ribalti
la decisione assolutoria di primo grado, con condanna dell’imputato, postula l’adozione di una motivazione rafforzata e la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale ai sensi dell’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. (cfr., Sez. 3 – , n. 16131 del 20/12/2022, B. Rv. 284493 – 03).
Nel caso di specie la Corte di appello ha ritenuto di non dover procedere alla rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale atteso che gli elementi acquisiti al processo erano di natura prettamente dibattimentale.
In realtà, dalla lettura della sentenza di primo grado emerge che, nel corso del processo, erano stati sentiti diversi testi tra cui, in particolare, il teste COGNOME dell’Ispettorato RAGIONE_SOCIALE, il quale aveva eseguito un accertamento ispettivo presso l’azienda RAGIONE_SOCIALE tra il marzo ed il novembre del 2016 da cui era emerso che l’azienda aveva un volume di personale notevolmente inferiore rispetto a quello denunziato all’RAGIONE_SOCIALE Previdenziale.
Ne consegue che la doglianza difensiva non può di certo ritenersi “manifestamente” infondata.
Tanto basta per ritenere che, con la proposizione del ricorso, si sia instaurato il rapporto processuale e, correlativamente, il termine di prescrizione abbia continuato a decorrere sino ad essere, a tutt’oggi, completamente decorso pur tenendo conto dei 224 di sospensione legati a differimenti dovuti ad impedimenti dell’imputato o del suo difensore ovvero alla emergenza COVID limitatamente, in quest’ultimo caso, a giorni 64 (cfr., sul punto, Sez. U – , n. 5292 del 26/11/2020, Sanna, Rv. 280432 – 01, secondo cui la sospensione del corso della prescrizione nel giudizio di legittimità, prevista dal comma 3-bis dell’art. 83 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applica ai procedimenti per i quali ricorra la duplice condizione dell’essere pendenti dinanzi alla Corte di cassazione e di essere pervenuti alla cancelleria della stessa nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020).
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 27.10.2023