Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 30644 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 30644 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 04/07/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
Sent. n. sez. 502/2025
– Relatore –
COGNOME NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
in cui Ł parte civile:
avverso la sentenza del 02/12/2024 della Corte d’appello di Caltanissetta
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
L’ avvocato NOME COGNOME nell’interesse dell’imputato, si riporta al contenuto del ricorso e chiede l’accoglimento.
1.Con sentenza del 02/12/2024, la Corte di Appello di Caltanissetta, investita degli appelli proposti dal P.M. e dalla parte civile, ha riformato la sentenza di assoluzione emessa, a seguito di giudizio abbreviato, nei confronti di NOME COGNOME dal Tribunale di Enna il 24/06/2024, condannando l’imputato in relazione al reato di cui all’art. 424 cod. pen., per avere appiccato il fuoco al veicolo Fiat Grande Punto di proprietà del NOME COGNOME, in Valguarnera Caropepe il 14/04/2023.
Dalla comunicazione di notizia di reato acquisita al fascicolo emergeva che, alle ore 1:39 del 14/04/2023, la Centrale operativa dei Carabinieri di INDIRIZZO segnalava che in Valguarnera Caropepe, in INDIRIZZO era già in opera una squadra dei Vigili del Fuoco intenta a domare l’incendio di un’autovettura. Giunti sul posto, i Carabinieri constatavano che i Vigili del Fuoco avevano già provveduto a spegnere l’incendio della Fiat Grande Punto di proprietà di NOME COGNOME. Il Caposquadra dei Vigili del Fuoco, dopo avere domato le fiamme, sosteneva di non avere rinvenuto tracce o elementi utili a far supporre che l’incendio fosse di natura dolosa.
Il Tribunale di Enna, dopo avere dato atto che la determinazione dell’azione penale nei confronti dell’odierno imputato trovava origine esclusivamente nei rapporti conflittuali del
Trovato con la moglie, perveniva ad una sentenza assolutoria del medesimo. In particolare, la sentenza assolutoria di primo grado ha valorizzato l’assenza di ulteriori indagini rispetto a quanto rilevato dai Vigili del Fuoco intervenuti, che non avevano rinvenuto tracce utili a far supporre che l’incendio fosse di natura dolosa; il Tribunale riteneva quindi non raggiuta la prova dell’integrazione del fatto di reato contestato all’imputato, che assolveva perchØ il fatto non sussiste.
La Corte nissena, investita degli appelli del Pubblico ministero e della parte civile, ha invece ritenuto che la responsabilità del Trovato fosse provata, alla luce di plurimi elementi di prova tra loro convergenti: innanzitutto, rilevava come NOME COGNOME, in sede di denuncia, avesse dichiarato come la sua autovettura non presentasse alcun pregresso problema di natura meccanica o all’impianto elettrico, desumendo da tale affermazione la prova della natura dolosa del danneggiamento. Rilevava poi che le telecamere di sorveglianza avevano permesso di acclarare che, la notte tra il 13 ed il 14 aprile 2023, un soggetto claudicate, riconoscibile per andatura e fattezze nell’odierno imputato, fosse stato immortalato mentre si dirigeva da INDIRIZZO verso la INDIRIZZO, ove era parcheggiata l’autovettura di proprietà del cognato NOME COGNOME, che di lì a poco sarebbe divampata tra le fiamme. Era inoltre emerso che il Trovato nutriva rancore nei confronti della moglie NOME COGNOME che si era allontanata dal domicilio coniugale; il giorno prima dei fatti, i due coniugi avevano avuto un litigio, cui erano seguiti messaggi minacciosi sino a tarda sera da parte dell’imputato, il quale all’una di notte si era anche presentato a casa della moglie.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato per il tramite del difensore di fiducia avv. NOME COGNOME deducendo, con un unico articolato motivo,violazione dell’art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. in relazione all’art. 192 cod. proc. pen. per contraddittorietà, manifesta illogicità e insufficienza della motivazione.
Il ricorrente contesta il percorso motivazionale posto dalla Corte a fondamento della dichiarazione di responsabilità del Trovato evidenziando come non fosse stata provata l’origine dolosa dell’avvenuto incendio del veicolo della persona offesa.
Non Ł poi provato che il soggetto raffigurato dalle telecamere di sorveglianza fosse identificabile nel Trovato; peraltro, la persona che viene immortalata mentre si dirige verso il luogo ove era parcheggiata l’auto della persona offesa, non recava in mano nulla, di talchŁ appare indimostrata la modalità con la quale tale ignoto soggetto avrebbe appiccato il fuoco al veicolo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso Ł fondato e la sentenza impugnata dev’essere annullata senza rinvio perchØ il fatto non sussiste.
Secondo il condivisibile insegnamento di questa Corte Suprema Ł illegittima la sentenza d’appello che, in riforma di quella assolutoria, affermi la responsabilità dell’imputato sulla base di una interpretazione alternativa, ma non maggiormente persuasiva, del medesimo compendio probatorio utilizzato nel primo grado di giudizio (Sez. 2, n. 27018 del 27/03/2012, COGNOME, Rv. 253407 – 01).
In particolare, il principio secondo il quale la sentenza di condanna deve essere pronunciata soltanto “se l’imputato risulta colpevole del reato contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio”, formalmente introdotto nell’art. 533, comma 1, cod. proc. pen. dalla L. n. 46 del 2006, presuppone comunque che, in mancanza di elementi sopravvenuti, l’eventuale rivisitazione in senso peggiorativo compiuta in appello sullo stesso materiale probatorio già acquisito in primo grado e ivi ritenuto inidoneo a giustificare una pronuncia di
colpevolezza, sia sorretta da argomenti dirimenti e tali da evidenziare oggettive carenze o insufficienze della decisione assolutoria, che deve, quindi, rivelarsi, a fronte di quella riformatrice, non piø sostenibile, neppure nel senso di lasciare in piedi residui ragionevoli dubbi sull’affermazione di colpevolezza.
Tanto premesso, deve osservarsi che, nella specie, la Corte territoriale, nel ribaltare la sentenza assolutoria del Tribunale ha ritenuto integrato il fatto reato contestato, oltre che la sua riconducibilità soggettiva all’imputato, senza adeguatamente confrontarsi con le argomentazioni di segno contrario esposte, in maniera logicamente articolata, nella decisione di primo grado.
Va infatti rilevato come il Giudice di primo grado sia pervenuto alla pronuncia pienamente liberatoria sulla base dell’argomento dirimente rappresentato dal mancato raggiungimento della prova che l’incendio del veicolo del Magnolia fosse di origine dolosa.
Il Tribunale di Enna, in particolare, in sede di giudizio abbreviato e quindi con accesso a tutti gli atti del P.M., ha evidenziato come, a parte la relazione dei Vigili del Fuoco intervenuti, secondo i quali non erano emersi elementi dai quali dedurre che l’incendio avesse origine dolosa, nessun accertamento tecnico fosse stato effettuato; concludeva quindi per l’assoluzione dell’imputato perchØ il fatto non sussiste.
La Corte d’appello ha del tutto omesso di confrontarsi con tale deduzione essendosi limitata ad affermare che la parte civile stessa aveva sostenuto, in denuncia, che la sua macchina non presentava pregressi problemi di natura tecnica o elettrica.
Trattasi all’evidenza di argomento inidoneo a disarticolare l’analisi effettuata dal primo Giudice, fondata su elementi oggettivi, rappresentati dall’accertamento effettuato dai Vigili del Fuoco intervenuti, che non avevano riscontrato elementi oggettivi dai quali dedurre la natura dolosa dell’incendio.
In tale contesto ricostruttivo Ł dato rinvenire, pertanto, un vizio motivazionale non emendabile, tale da comportare l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per insussistenza del fatto, data la manifesta assenza di elementi di fatto valorizzabili in chiave diversa rispetto a quanto emerso in sede di merito e riportato nelle due decisioni oggetto di scrutinio (Sez. U, n. 45276 del 30/10/2003, P.g.,, Rv. 226099 – 01).
4. Va pertanto disposto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perchŁ il fatto non sussiste.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchØ il fatto non sussiste Così Ł deciso, 04/07/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME