Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 4857 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1   Num. 4857  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a SAN SEVERO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/11/2022 della CORTE APPELLO di BARI
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
udito il difensore
CONSIDERATO IN FATTO
Con la sentenza indicata nel preambolo la Corte di appello di Bari:
ha, in accoglimento dell’appello interposto dal Procuratore della Repubblica, riformato la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia, dichiarando NOME colpevole dei reati di detenzione (capo a) e di ricettazione (capo b) di una pistola marca Beretta con matricola abrasa e, quindi, di provenienza clandestina;
 ha confermato il giudizio di responsabilità in ordine al reato di detenzione fine di spaccio di sostanza stupefacente di tipo cocaina e marjuana (capo c riqualificando il fatto come violazione dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 1990;
ha, per l’effetto, condanNOME l’imputato, previo riconoscimento del vincol della continuazione nonché cilefle circostanze attenuanti generiche, alla pena anni 2 mesi 4 di reclusione ed euro 2.000,00 di multa.
Secondo la Corte distrettuale, militano nella direzione della colpevolezza COGNOME e giustificano il ribaltamento della pronuncia assolutoria frequentazione abituale e non sporadica del garage dove era occultata l’arma e il contenuto di alcune conversazioni intercettate. A quest’ultimo proposito, evidenziato che i dialoghi captati sono stati erroneamente interpretati dal Giud del primo grado del giudizio. Il G.i.p. non ha tenuto conto del timore de interlocutori di essere intercettati che li ha spinti ad alternare la comunicazi informazioni veritiere e compromettenti, con l’impiego di farsi bisbiglia accompagnate da una particolare gestualità, all’indicazione di dati fa volutamente dichiarati al fine di scagionare l’imputato. In quest’ultima catego deve ascriversi il colloquio in cui la moglie di NOME attribuisce la detenz della pistola a sé stessa e ai suoi familiari, escludendo ogni coinvolgimento marito.
Non è necessaria la rinnovazione dell’istruttoria in quanto il giudizi responsabilità è il frutto della diversa valutazione di elementi probatori diversi prova dichiarativa che non è mai stata assunta in primo grado.
Non sussistono i presupposti per l’applicazione dell’art. 131-bis cod. p invocato per il capo c), alla luce del contesto in cui è avvenuta la detenzione e particolare allarme sociale che desta la disponibilità di un’arma clandestina
Ricorre COGNOME, per il tramite del difensore di fiducia AVV_NOTAIO, sviluppando un unico motivo con cui denuncia inosservanza dell’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione, anche sotto il profil del travisamento della prova e del rispetto del canone di giudizio di cui all’art comma 1, cod. proc. pen. con specifico riferimento alla ritenuta responsabili dell’imputato per reati di cui ai capi b) e c) per i quali in primo grado er emessa pronuncia assolutoria.
Lamenta che la Corte territoriale abbia omesso l’obbligatoria rinnovazione delle prove decisive ed abbia posto a sostegno dell’affermazione di responsabili un apparato motivazionale carente ed illogico, specie nella parte relativa valutazione delle captazioni ambientali.
La sentenza impugnata, lungi dal fornire una motivazione rafforzata sul giudizio di colpevolezza nei termini richiesti dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, non ha in alcun modo valutato le prove decisive favorevoli all’imputato rappresentate dalle dichiarazioni rese dalla sua convivente e dalla sorella, le quali, in sede di indagini difensive, hanno concordemente dichiarato:
 che NOME utilizzava il garage solo per parcheggiarvi il veicolo con cui si recava a lavorare;
 che il locale era sempre stato nella loro diretta disponibilità perché reperito al solo scopo di custodirvi il quadriciclo, appartenuto al padre quando era in vita:
 che la pistola rinvenuta nel quadriciclo era del loro genitore tanto da essere ancora custodita all’interno del suo borsello in occasione della perquisizione.
È stato del tutto trascurato che la tesi difensiva aveva trovato conforto anche nelle conversazioni intercettate nonché gli esiti, tutti negativi, degli accertamenti tecnici eseguiti nell’immediatezza.
La Corte di appello, in presenza di siffatta piattaforma probatoria, avrebbe dovuto applicare i principi ripetutamente affermati dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento al giudizio abbreviato cosiddetto “secco” a partire dalla sentenza a Sezioni unite COGNOME e, conseguentemente, disporre, ai fini della riforma della sentenza assolutoria, la rinnovazione delle prove dichiarative aventi contenuto potenzialmente decisivo nella misura in cui riscontrano la professione di estraneità alla consumazione dei reati da parte dell’imputato. Avrebbe dovuto, comunque, accertare un collegamento tra l’imputato e l’arma ritenuta nel quadriciclo tale da superare l’esito favorevole alla difesa delle indagini tecniche. Invece, si è limitata a valorizzare elementi ambigui come i sospetti dell’imputato sulla possibile delazione di uno dei frontisti del garage tt,ha interpretato le conversazioni muovendo dalla premessa, indimostrata, che l’imputato ed i suoi familiari avessero timore di essere intercettati.
RITENUTO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato per le ragioni esposte nel prosieguo.
Le Sezioni unite della Corte di cassazione, muovendo dall’obbligo di motivazione rinforzata in caso di riforma in appello della sentenza di proscioglimento di primo grado (Sez. U, n. 45726 del 30/10/2003, COGNOME, Rv. 226093) e dal dovere di confutazione specifica dei più rilevanti argomenti valorizzati nella motivazione della sentenza da parte del giudice d’appello che la riformi totalmente (Sez. U, n. 33748 del 12/7/2005, COGNOME, Rv. 231679), hanno riconosciuto rilievo sempre più centrale al canone dell’al di là di ogni ragionevole
dubbio” introdotto dalla legge 20 febbraio 2006, n. 46 con l’interpolazione dell’art. 533, comma 1, cod. proc. pen. che ha codificato il principio giurisprudenziale secondo cui la pronuncia di condanna «presuppone la certezza della colpevolezza, mentre l’assoluzione non presuppone la certezza dell’innocenza ma la mera non certezza della colpevolezza». (Sez. 2, n. 7035/13 del 9/11/2012, Rv. 254025; Sez. 1, n. 20371 del 11/5/2006, Rv. 23411.1; Sez. 1, n. 30402 del 28/6/2006, Rv. 234374; Sez. 2, n. 16357 del 2/04/2008, Rv. 239795; Sez. 2, n. 19575 del 21/4/2006, RV. 233785).
La giurisprudenza, per questa via, è pervenuta alla conclusione che la riforma in appello della pronuncia assolutoria di primo grado, anche se emessa in esito al giudizio abbreviato, nel postulare un giudizio di colpevolezza conforme al parametro dell’oltre ogni ragionevole dubbio, suscettibile di scardinare il pronunciamento liberatorio, impone al giudice del gravame il rispetto di due regulae iuris: da un lato, quella del ricorso ad una motivazione “rafforzata” intesa non solo come compiuta indicazione delle ragioni per cui una determinata prova assume una valenza dimostrativa completamente diversa rispetto a quella ritenuta dal giudice di primo grado ma anche come apparato giustificativo che dia conto degli specifici passaggi logici relativi alla disamina degli istituti di diritto sostanzia o processuale, in modo da conferire alla decisione una forza persuasiva superiore (da ultimo Sez. 6, n. 51898 del 11/07/2019, P., Rv. 278056 – 01; Sez. 5, n. 54300 del 14/09/2017, Banchero, Rv. 272082 – 01); dall’altro, qualora la decisione scaturisca da una diversa valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, quella della necessaria rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, in ossequio ai principi di rango convenzionale (art. 6, comma 3, lett. d, CEDU) e costituzionale (artt. 24 e 111 Cost.) di immediatezza della prova, del rispetto del contraddittorio e, più in generale, del giusto processo (Sez. U., n. 27620 del 28/4/2016, COGNOME, Rv. 267487; Sez. U., n. 18620 del 19/1/2017, COGNOME, Rv. 269787; Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017 dep. 2018, Troise; Sez. U n. 22065 del 28/1/2021, COGNOME). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
I principi espressi dalle sentenze delle Sezioni Unite sono stati recepiti dalla legge, 23 giugno 2017, n. 103 che ha modificato il testo dell’art. 603 cod. proc. pen. introducendo il comma 3-bis, a tenore del quale « Nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale.». Tale disposizione impone, quindi, al giudice di appello di rinnovare, anche d’ufficio, l’istruzione dibattimentale nel caso in cui intende riformare la sentenza assolutoria di primo grado, sulla base di un diverso apprezzamento dell’attendibilità di una prova dichiarativa.
Il comma 3-bis dell’art. 603 ha di recente subito un ulteriore modifica ad opere del d.lgs., 10 ottobre 2022, n. 150. Il nuovo testo dispone che il giudice “Nel caso
di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, ferme le disposizioni di commi da 1 a 3, deve disporre la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale “n soli casi di prove dichiarative assunte in udienza nel corso del giud dibattimentale di primo grado o all’esito di integrazione probatoria disposta giudizio abbreviato a norma degli articoli 438, comma 5, e 441, comma 5.” Ne segue che l’obbligo di rinnovazione delle prove dichiarative non è più previsto n giudizio di appello avverso sentenze pronunciate in esito a giudizio abbrevia cosiddetto “secco”.
La Corte di appello di Bari non si è uniformata agli esposti principi. 2.1. A prescindere della questione dell’immediata applicabilità nel presen procedimento della nuova disciplina dell’art. 603-comma 3-bis cod. proc. pen. e quindi, della permanenza dell’obbligo di rinnovazione dell’istruttoria dibattiment nei giudizi abbreviati definiti prima dell’entata in vigore del d.lgs. n. 150 del ai fini della legittimità della riforma dell’assoluzione di primo grado su appell pubblico ministero, la sentenza impugnatak ha del tutto ignorato che, a segui della scelta dell’imputato di essere giudicato con il rito abbreviato secco, parte del compendio probatorio utilizzabile ai fini della decisione anche investigazioni difensive rappresentate dalle dichiarazioni rese da COGNOME NOME e COGNOME NOME, rispettivamente moglie e cognata di COGNOME, e che tali prove, nella prospettiva non solo dell’appellante ma anche della senten appellata, sono o da sole o insieme con la conversazione intercettata il settembre 2017 v potenzialmente idonee a determinare, pur in presenza di altre fonti di prova di segno contrario, il proscioglimento dell’imputato. dichiarazioni, infatti, hanno, nella sostanza rispetto ai reati di detenz ricettazione della pistola, come sinteticamente evidenziato dal G.i.p., il conte di una “chiamata in reità” riferita in via esclusiva al defunto genitore Sev COGNOME. Le sorelle COGNOME, infatti, hanno concordemente indicato nel padre il detentore della pistola fino alla sua morte violenta ed hanno, più in radice, esc che l’imputato fosse a conoscenza della presenza dell’arma nel garage dove è stat rinvenuta, spiegando, al riguardo, che essa era costudita all’interno di un vei il quadriciclo apparentato in vita a NOME COGNOMECOGNOME COGNOME l’odierno ricorrente n era stato autorizzato ad utilizzare. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
 In presenza della descritta omessa valutazione di elementi potenzialmente decisivi a fini della ricostruzione dei fatti e dell’affermazione della responsa la motivazione posta a sostegno del ribaltamento della decisione favorevol all’imputato si presenta tutt’altro che “rinforzata” perché, oltre a non deline
ragionamento probatorio alternativo, dotato di maggiore plausibilità ri4tto quello della sentenza che ha definito il primo grado del giudizio, e, comunque idoneo a resistere alle obiezioni difensive, non confuta nemmeno in modo specifico uno dei più rilevanti argomenti utilizzati per pervenire alla decisione liberat (cfr. da ultimo Sez. U., n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise, Rv. 272430 – 01).
Si impone pertanto l’annullamento della sentenza impugnata ed il rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bari che, anc esercitando i poteri conferitile dall’art. 603, comma 3, cod. proc. pen., colm individuate lacune motivazionali nel rispetto degli indicati principi.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bari.
Così deciso, in Roma il 15 novembre 2023.