Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 20158 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 20158 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/04/2024
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da
INDIRIZZO NOME n. a Copertino il DATA_NASCITA
CORDELLA CARLO n. a Copertino il DATA_NASCITA
avverso la sentenza resa dalla Corte d’Appello di Lecce in data 7/6/2023
visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
udita la requisitoria del AVV_NOTAIONOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità ricorsi;
udito il patrono NOME parte civile, AVV_NOTAIO, che ha depositato conclusioni e spese;
udito il difensore dei ricorrenti, AVV_NOTAIO, che ha illustrato i motivi, chiede l’accoglimento
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’impugnata sentenza la Corte d’Appello di Lecce, in riforma NOME decisione assolutoria pronunziata dal locale Tribunale in data 27/2/2019 nei confronti di COGNOME NOME e COGNOME NOME per il delitto di truffa aggravata loro ascritto, afferma responsabilità degli imputati agli effetti civili, condannandoli al risarcimento del dann confronti NOME parte civile COGNOME NOME, cui assegnava una provvisionale pari ad eu diecimila.
Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore degli imputati, AVV_NOTAIO, deducendo:
2.1 la violazione degli artt. 521,522 cod.proc.pen. in punto di correlazione l’imputazione contestata e la sentenza nonché con riguardo agli artt. 125,comma 3, 546 comma 1 lett. e) cod.proc.pen. in riferimento alla completezza contenutistica NOME sentenz anche in relazione all’art. 603, comma 3 bis, cod.proc.pen. in tema di rinnovazion dell’istruttoria dibattimentale; all’art. 192, comma 2, cod.proc.pen. in punto di sussisten elementi indiziari gravi, precisi e concordanti; agli artt. 110,640,61 n. 7 cod.pen. e conn vizio cumulativo NOME motivazione.
Il difensore sostiene che la Corte territoriale nel sovvertire la pronunzia assolutor primo grado ha attribuito rilievo secondario alla circostanza specificamente indicata imputazione relativa alla conoscenza da parte dell’acquirente parte civile NOME collocazio del terreno in zona B2 , ovvero in zona di completamento urbano nella quale l’edificazione era subordinata alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, privilegiando il d inerente l’ignoranza NOME COGNOME circa la natura privata NOME strada su cui affacciava il terreno compravenduto, estraneo tuttavia alla contestazione mossa dalla pubblica accusa nei confronti dei prevenuti. In conseguenza si è verificata una trasformazione dei temi di prova dei contenuti essenziali dell’addebito tra i due gradi di giudizio con violazione del princi correlazione in quanto gli imputati non sono stati messi in condizione di esercitare pienament il proprio diritto di difesa.
Il difensore sostiene, inoltre, che la Corte territoriale, in esito alla rinno dell’istruttoria dibattimentale con l’esame NOME parte civile e dei testi COGNOME e dell’ufficio tecnico comunale, ha articolato una motivazione che non risponde ai crit enunziati dalla giurisprudenza in tema di ribaltamento dell’esito assolutorio di primo grad quali impongono l’obbligo di specifica confutazione dei più rilevanti argomenti valorizzati d sentenza riformata e la dimostrazione dell’insostenibilità logico-giuridica degli stessi, car che non si rinvengono nella sentenza impugnata. Con riguardo alla valutazione delle emergenze dichiarative relative alla natura privata NOME strada sulla quale affaccia il
compravenduto, il difensore assume che la Corte territoriale ha recepito le dichiarazioni del COGNOME ritenendole confortate dalle s.i.t di NOME e NOME senza, tuttav soffermarsi sull’assenza di indicazioni temporali circa l’interlocuzione del primo con COGNOME NOME e ha trascurato che COGNOME NOME collocava i propri contatti con il ricorrente nell’ 2008 sicché la distanza temporale rispetto alla compravendita a giudizio è suscettibile giustificare il rilievo attribuito dai venditori all’avvenuto rilascio del permesso per cos COGNOME NOMENOME che aveva edificato su un terreno adiacente a quello acquistato dalla parte civile. Aggiunge che l’asserita conoscenza da parte di COGNOME NOME NOME natur parzialmente privata NOME strada è contrastata dalla situazione di incertezza riferita dalla COGNOME; dall’affermazione del teste COGNOME secondo cui la proprietà privata di alcune particel poteva evincersi solo dagli estratti di mappa e dall’intrapresa esecuzione da parte dell’e comunale di alcune opere di urbanizzazione primaria nell’area, circostanze che rendono illogica la motivazione resa dalla sentenza impugnata poiché se l’esatta cognizione dello stat dei luoghi difettava in soggetti competenti non si comprende perché la stessa dovesse sussistere negli imputati privi di specifica preparazione su detti temi;
2.2 l’inosservanza o erronea applicazione degli artt. 125,comma 3, 546 comma 1 lett. e n. 3 in punto di completezza contenutistica NOME sentenza nonché dell’art. 539, comma 2, cod.proc.pen. con riguardo al riconoscimento NOME provvisionale. Carenza di motivazione. Secondo il difensore la Corte d’appello ha disposto l’assegnazione di una provvisionale in favore NOME p.c. sulla base di una logica meramente presuntiva, senza estrinsecazione analitica e dettagliata degli elementi su cui i giudici d’appello hanno fondato la pr determinazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato nei limiti e per le ragioni di seguito precisate.
Ai COGNOME si ascrive di aver determinato COGNOME NOME all’acquisto di un terr mediante artifizi e raggiri consistiti nell’assicurazione, in fase di trattative, circa l’ edificabilità del lotto, evocando a sostegno la già avvenuta edificazione di un’area confina da parte di COGNOME NOME, consapevolmente tacendo che la collocazione del fondo oggetto di compravendita nella zona B2 di completamento subordinava la possibilità di costruire alla realizzazione di opere di urbanizzazione primaria.
1.1 II primo giudice ha effettuato una certosina ricostruzione NOME vicenda a giudiz analizzando le risultanze acquisite nel corso dell’istruttoria dibattimentale ed escludendo (p 9) che i COGNOMEla abbiano posto in essere condotte decettive atte ad indurre in errore la par civile che in conseguenza concludeva l’acquisto.
La Corte territoriale nel sovvertire la pronunzia assolutoria ha accordato valore dirimen al fatto che gli imputati avrebbero maliziosamente taciuto all’acquirente la circostanza che
parte terminale NOME strada antistante il lotto insisteva su due particelle di proprietà p evenienza che di fatto impediva la possibilità di procedere alle opere di urbanizzazion primaria, ostacolando sia la ricomprensione delle stesse nel piano triennale comunale che l’esecuzione in convenzione da parte NOME COGNOME.
1.2 La decisione dei giudici d’appello fonda su un dato che pacificamente non è oggetto di specifica contestazione nella rubrica elevata a carico dei ricorrenti e che è emerso solo epoca successiva alla stipula del contratto di compravendita. Secondo la ricostruzione del primo giudice (pag. 10 e segg.) la circostanza non era nota neanche ai tecnici dell’uffi comunale e non era richiamata nel preavviso di diniego del permesso a costruire comunicato alla parte civile, trovandosene menzione solo nel parere allegato.
Il Tribunale di Lecce ha svolto sul punto una serie di considerazioni, corredate da puntua riferimenti alle emergenze istruttorie, evidenziando come ancora nel 2017, ad anni di distanza dalla compravendita, l’ente comunale non avesse chiara la consistenza delle aree acquisite dai privati nell’anno 2004 e destinate a viabilità pubblica dal momento che aveva disposto l’esecuzione sulle particelle ancora formalmente di proprietà privata l’esecuzione di lavori dotare l’area di illuminazione pubblica mentre dalle dichiarazioni di NOME COGNOME proprietaria NOME particella controversa sub 909, emerge che detta porzione di terreno era d sempre utilizzata come sede viaria e sulla stessa insisteva la condotta del gas. Circostanz confermata anche da NOME COGNOME, proprietario NOME particella 908.
1.3 Con dette valutazioni la sentenza impugnata non si è confrontata criticamente, limitandosi all’affermazione che il problema in questione era ben noto ai venditori e, particolare, a COGNOME NOME che, anni prima NOME compravendita in contestazione, avrebbe sondato i proprietari delle particelle ricevendone assicurazioni circa la possibili donarle al Comune per realizzare il proseguimento NOME strada, così dimostrando consapevolezza NOME natura privata dell’area terminale del tracciato viario. Invero, l’inc collocazione temporale delle richiamate interlocuzioni e l’assenza di raccordo con la tempistic dell’inserimento di INDIRIZZO nella programmazione triennale delle opere pubbliche comunali, in presenza di una situazione di fatto che vedeva sulle aree, già in concreto destinate ad us pubblico senza l’opposizione degli interessati, costituite servitù coattive, imponeva ai gi d’appello di rendere sul punto una motivazione capace di superare, logicamente e giuridicamente, le plurime obiezioni formulate dal primo giudice in ordine alla ravvisabi nella condotta dei ricorrenti di connotati decettivi determinanti nella conclusione d compravendita.
1.4 Questa Corte ha chiarito in tema di motivazione NOME sentenza d’appello che per la riforma di una pronuncia assolutoria non basta, in mancanza di elementi sopravvenuti, una mera diversa valutazione del materiale probatorio già acquisito in primo grado, caratterizzat
da pari o addirittura minore plausibilità rispetto a quella del primo giudice, ma occorre, inv una forza persuasiva superiore, tale da far venir meno ogni ragionevole dubbio, anche in caso di impugnazione proposta dalla parte civile per le sole statuizioni civili (Sez. 5, n. 543 14/09/2017, Rv. 272082 – 01;Sez. 2, n. 17812 del 09/04/2015, Rv. 263763 – 01).
Si è in proposito ulteriormente precisato che la motivazione rafforzata, richiesta nel ca di riforma NOME sentenza assolutoria o di condanna di primo grado, consiste nella compiuta indicazione delle ragioni per cui una determinata prova assume una valenza dimostrativa completamente diversa rispetto a quella ritenuta dal giudice di primo grado, nonché in un apparato giustificativo che dia conto degli specifici passaggi logici relativi alla disamina istituti di diritto sostanziale o processuale, in modo da conferire alla decisione una persuasiva superiore (Sez. 6, n. 51898 del 11/07/2019, Rv. 278056 – 01). A detti parametri non pare si siano conformati i giudici d’appello che hanno posto a base del sovvertimento NOME decisione di primo grado una motivazione priva dei caratteri di completezza, coerenza logica e rigore argomentativo necessari a giustificare i difformi esiti valutativi cu pervenuti.
A tanto consegue l’annullamento NOME sentenza impugnata ai soli effetti civili con rin ex art. 622 cod.proc.pen. per nuovo giudizio al competente giudice civile, cui è demandata anche la regolazione delle spese tra le parti per l’odierno grado.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili con rinvio per nuovo giudiz al giudice civile competente in grado d’appello, cui rimette anche la liquidazione delle spes tra le parti per questo grado di legittimità.
Così deciso in Roma, 18 Aprile 2024
Il AVV_NOTAIO estensore
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Il Pre dente