Riforma Orlando e Prescrizione: la Cassazione fa chiarezza
La Riforma Orlando (Legge n. 103/2017) ha introdotto importanti novità nel sistema penale, in particolare per quanto riguarda l’istituto della prescrizione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre l’occasione per tornare su un punto cruciale: la sospensione del decorso della prescrizione tra il primo e il secondo grado di giudizio per i reati commessi in un preciso arco temporale. La Corte ha ribadito un orientamento ormai consolidato, dichiarando inammissibile un ricorso basato su un’errata interpretazione delle norme.
I fatti del caso
Un imputato, condannato in primo grado e in appello per reati commessi nell’ottobre del 2019, ha presentato ricorso in Cassazione. L’unico motivo del ricorso si basava sulla presunta violazione di legge per mancata dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione. Secondo la difesa, il termine massimo di prescrizione sarebbe maturato prima della sentenza della Corte d’Appello, rendendo la condanna illegittima.
La decisione della Corte e l’impatto della Riforma Orlando
La Corte di Cassazione ha respinto la tesi difensiva, definendola “manifestamente contrastante con il consolidato orientamento di legittimità”. I giudici hanno sottolineato come il reato, essendo stato commesso nel 2019, ricada pienamente nel campo di applicazione della cosiddetta Riforma Orlando.
La questione della prescrizione e la Riforma Orlando
La legge in questione ha modificato l’articolo 159 del codice penale, introducendo un’importante causa di sospensione del corso della prescrizione. Per i reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019, il termine di prescrizione rimane sospeso dopo la sentenza di primo grado fino alla pronuncia del dispositivo della sentenza d’appello. Questa sospensione, tuttavia, non è infinita: la legge stabilisce una durata massima di un anno e sei mesi.
L’orientamento consolidato della giurisprudenza
La Corte ha richiamato diverse sentenze precedenti, incluse pronunce delle Sezioni Unite, che hanno confermato questa interpretazione. L’applicazione di questa norma al caso specifico ha reso evidente l’infondatezza del ricorso. Il termine di prescrizione, infatti, era stato prorogato a cinque anni a causa di atti interruttivi e, successivamente, sospeso per un anno e sei mesi dopo la condanna di primo grado. Di conseguenza, alla data della sentenza d’appello, non era ancora decorso.
Le motivazioni della decisione
Le motivazioni della Corte si fondano su un calcolo preciso dei termini. Il reato è stato commesso il 24/10/2019. La sentenza di primo grado è del 04/12/2023. A quella data, il termine di prescrizione di cinque anni non era ancora scaduto. In virtù della Riforma Orlando, il decorso della prescrizione è stato sospeso per un periodo massimo di un anno e sei mesi. Pertanto, la scadenza è stata posticipata. Quando la Corte d’Appello ha emesso la sua sentenza il 07/05/2025, il reato non era ancora estinto. La prospettazione del ricorrente ignorava completamente gli effetti sospensivi introdotti dalla normativa applicabile, rendendo il ricorso palesemente infondato e, quindi, inammissibile.
Le conclusioni
Con questa ordinanza, la Cassazione non introduce nuovi principi, ma rafforza un’interpretazione già consolidata. La decisione serve come monito sull’importanza di applicare correttamente le norme transitorie e le modifiche legislative in materia di prescrizione. Per i reati commessi nel periodo di vigenza della Riforma Orlando, è indispensabile tenere conto della sospensione di un anno e sei mesi tra i due gradi di giudizio di merito. L’errato calcolo dei termini può portare non solo al rigetto del ricorso, ma anche a una condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, come avvenuto nel caso di specie.
Cosa ha stabilito la Riforma Orlando riguardo alla prescrizione?
Per i reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019, la Riforma Orlando ha introdotto la sospensione del corso della prescrizione dal termine per il deposito della sentenza di primo grado fino alla pronuncia del dispositivo della sentenza d’appello, per una durata massima di un anno e sei mesi.
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché la tesi difensiva, secondo cui il reato era prescritto, era manifestamente infondata. Non teneva conto della sospensione del termine di prescrizione introdotta dalla Riforma Orlando, pienamente applicabile al caso concreto.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile in Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in denaro in favore della Cassa delle ammende, come stabilito nel dispositivo dell’ordinanza.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39688 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39688 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a GIULIANOVA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/05/2025 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 07/05/2025, con la quale la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza che ha ritenuto NOME COGNOME responsabile dei reati di cui agli artt. 707 cod. pen. e 4 e 2 I.n. 110/75, commessi in Sondrio il 24/10/2019;
Esaminata altresì la memoria difensiva del 30/10/2025;
Ritenuto che, con unico articolato motivo, si lamenta violazione di legge ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b), cod. proc. pen. per la mancata dichiarazione di prescrizione del reato maturata anteriormente alla decisione impugnata;
che la prospettazione contenuta in ricorso è manifestamente contrastante con il consolidato orientamento di legittimità, già maggioritario (Sez. 4, n. 28474 del 10/07/2024, Rv. 286811 – 02; Sez. 4, n. 26294 del 12/06/2024, Rv. 286653 01), confermato da Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Pg in proc. Polichetti, Rv. 288175 – 01, e secondo il quale per i reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019 si applica la disciplina di cui alla legge n. 103 del 2017 (c.d. riforma Orlando); per i fatti commessi a decorrere dal 3 agosto 2017, la disciplina dettata dall’art. 1, comma 11 lett. b), legge n. 103/2017 aveva modificato il previgente art. 159, comma 2, cod. pen. introducendo la sospensione del corso della prescrizione (per quanto qui di interesse) dal termine previsto dall’art. 544 cod. proc. pen. per il deposito della sentenza di condanna di primo grado, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo e, comunque, per un tempo non superiore a un anno e sei mesi;
che il fatto oggetto di contestazione è stato commesso il 24/10/2019; alla data della sentenza di primo grado (04/12/2023) il termine ordinario di prescrizione pari a quattro anni, già prorogato a cinque anni a seguito di fatti processuali interruttivi, non era decorso ed è rimasto sospeso per un anno e sei mesi (pertanto potenzialmente fino al 03/06/2025); sicché alla data della sentenza di appello (07/05/2025) non era ancora spirato;
Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20 novembre 2025
Il Consigliere estensore
GLYPH
Il P esiden e