Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 17794 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 17794 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 25/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MAZARA DEL VALLO il 07/11/1983
avverso la sentenza del 25/09/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME
COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
letta la memoria dell’avv. NOME COGNOME del foro di Marsala, che ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 25 settembre 2024 la Corte di appello di Palermo, in riforma della sentenza con la quale, in data 14 dicembre 2022, il Tribunale di Marsala, in composizione monocratica, aveva assolto NOME COGNOME (in esito al giudizio ordinario), lo ha ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada, commesso in Mazara del Vallo il 6 ottobre 2020.
1.1. Più in particolare, e per quanto di interesse, il Tribunale escludeva l’utilizzabilità dell’esito dell’esame alcolennico, poiché dal verbale di accertamenti urgenti prodotto dal Pubblico ministero emergeva la volontà del ricorrente di non farsi assistere da un difensore, mentre invece nel verbale rilasciato a quest’ultimo risultava la volontà contraria, risultando anche la indicazione nominativa del difensore di fiducia.
Su ricorso del Pubblico ministero la Corte di appello di Palermo ha ribaltato la sentenza di primo grado, riconoscendo la responsabilità dell’imputato per il reato di guida in stato di ebbrezza.
Il ribaltamento della decisione non è stato preceduto dalla rinnovazione della prova dichiarativa, poiché ritenuta non necessaria: i giudici territoriali hanno evidenziato come, una volta esclusa la inutilizzabilità dei verbali relativi all’accertamento, non vi era ragione per procedere alla rinnovazione della prova ai sensi dell’art. 603, comma 3 -bis, cod. proc. pen..
Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del proprio difensore, lamentando in sintesi, ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue.
2.1. Con un unico motivo si deduce violazione dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto la Corte territoriale si è sottratta al dovere, su di lei incombente, di procedere alla rinnovazione delle prove dichiarative assunte in dibattimento.
Tanto si imponeva avuto riguardo alla diversa valutazione delle dichiarazioni dell’ufficiale di polizia giudiziaria NOME COGNOME.
Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, e le parti hanno formulato, per iscritto, le conclusioni come in epigrafe indicate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
2. Costituisce ius receptum il principio secondo cui il giudice di appello che procede alla reformatio in peius della sentenza assolutoria di primo grado, non è tenuto alla rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, nel caso in cui si limiti ad una diversa valutazione in termini giuridici di circostanze di fatto non controverse, senza porre in discussione le premesse fattuali della decisione riformata (Sez. 2, n. 46834 del 24/10/2024, COGNOME, non mass.; Sez. 4, n. 31541 del 22/06/2023, COGNOME, Rv. 284860 – 01; Sez. 2, n. 3129 del 30/11/2023, COGNOME Rv. 285826 – 01.
Conseguentemente, è stato altresì affermato che non sussiste l’obbligo di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale qualora la riforma della sentenza assolutoria di primo grado si fondi sulla valorizzazione di una prova ritenuta inutilizzabile in primo grado, essendo l’obbligo relativo alle ipotesi in cui il ribaltamento si fondi sulla diversa valutazione della prova dichiarativa ritenuta decisiva (Sez. 2, n. 49984 del 16/11/2023, COGNOME Rv. 285618 – 01; Sez. 4, n. 31541 del 22/06/2023, COGNOME, Rv. 284860 – 01; Sez. 5, n. 17782 del 30/01/2019, Mi, Rv. 276764 – 01).
2.1. Nel caso di specie, come emerge chiaramente dalla lettura della pronuncia impugnata, la Corte di appello (p. 2 sentenza ricorsa) si è espressamente attenuta alla ricostruzione in fatto compiuta dal Tribunale e ha riformato la sentenza di primo grado perché, valutando lo stesso materiale probatorio, costituito non solo dalle prove dichiarative assunte nel corso del giudizio di primo grado (le uniche a dovere essere eventualmente rinnovate, se decisive, ove l’appello del pubblico ministero si fondi proprio su una diversa valutazione delle stesse), ne ha semplicemente tratto conseguenze diverse in punto di diritto.
Il Tribunale, infatti, aveva escluso l’utilizzabilità dell’accertamento poiché compiuto “in violazione del diritto di difesa nonostante l’imputato avesse manifestato la chiara volontà di assistenza del difensore” (p. 1). La Corte territoriale, invece, accogliendo il motivo di appello, ha ritenuto non solo che l’avviso di cui all’art. 114 disp. att. cod. proc. pen. fu dato, ma anche che, secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, non era necessario attendere l’arrivo del difensore per poter procedere all’esame alcolimetrico.
Esclusa, pertanto, ogni forma di inutilizzabilità (p. 3 sentenza ricorsa), come pure rilevato dal Pubblico ministero appellante, ha ritenuto provata la condotta di cui alla imputazione, in forza sia degli indici rilevati nell’immediatezza, sia degli esiti dell’accertamento urgente.
L’overtuming sfavorevole, quindi, non è fondato sulla diversa valutazione della prova dichiarativa, come invece ritenuto, in termini aspecifici, dal ricorrente.
Al Collegio non sembra decisivo nemmeno il richiamo che il ricorrente fa all’orientamento espresso in diverse pronunce da questa Corte, secondo il quale
per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa debbono intendersi non solo quelli riguardanti l’attendibilità dei dichiaranti, ma anche quelli che
implicano una diversa interpretazione delle risultanze di tali prove (cfr., Sez. 2, n.
13953 del 21/02/2020, COGNOME, Rv. 279146 – 01, in un caso in cui il Tribunale aveva ritenuto che le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia non fossero
sufficienti a fondare la condanna perché non univoche «circa il rapporto di stabile ed organica compenetrazione degli imputati» nel sodalizio criminoso; Sez. 3, n.
16444 del 04/02/2020, C., Rv. 279425 – 01, a proposito della necessità di procedere a nuovo esame della persona offesa nel caso in cui sia in discussione il
significato della prova dichiarativa, avendo il primo giudice rilevato delle ambiguità
nel narrato; Sez. 5, n. 27751 del 24/05/2019, 0., Rv. 276987 – 01, in ordine al ribaltamento in appello della sentenza assolutoria di primo grado, disposto, senza
rinnovazione istruttoria, sulla base della diversa valutazione dell’idoneità delle risultanze della prova testimoniale, indiscussa quanto ad attendibilità, a
rappresentare gli elementi costitutivi del delitto contestato).
Nel caso in esame, infatti, la Corte territoriale ha sostanzialmente posto rimedio all’errore di diritto contenuto nella sentenza appellata, senza mettere in
discussione le premesse fattuali della decisione appellata; in altre parole, ha dato una diversa valutazione giuridica a circostanze di fatto non controverse.
Diversa valutazione che, non dipendendo della modalità di assunzione della prova, non determina alcuna violazione dell’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 14426 del 28/1/2019, COGNOME, Rv. 275112, in motivazione).
Stante l’inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 7 giugno 2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25 marzo 2025
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Il Presidente