Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 10401 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 10401 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a GIOIA TAURO il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 08/06/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
letta la memoria difensiva ed i motivi aggiunti dei difensori dell’imputata. udito il difensore AVV_NOTAIO che si riporta ai motivi ed insiste per l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, con sentenza in data 8 giugno 2023, in riforma della pronuncia del Tribunale di Palmi datata 20-10-2022, riteneva COGNOME NOME responsabile del delitto di truffa aggravata alla stessa ascritto e la condannava alla pena di anni 2 di reclu ed C 900,00 di multa; riteneva il giudice di appello che gli elementi probatori utilizzab giudizio abbreviato fornissero dimostrazione dell’inganno perpetrato dall’imputata nei confron di COGNOME NOME NOME aveva versato la somma di C 30.000 per l’acquisto di una autovettura, appartenuta ad una famosa attrice, posta in vendita dalla COGNOME e poi mai consegnata.
Avverso detta sentenza proponevano ricorso i difensori dell’imputata AVV_NOTAIO e
.COGNOME che deducevano, con distinti motivi qui riassunti ex art. 173.disp.att. cod.proc.pen.
violazione e falsa applicazione della legge penale per omessa rinnovazione istruttoria a fro di una sentenza di condanna in appello in riforma della decisione di proscioglimento di pri grado, applicabile anche al rito abbreviato a seguito di appello del pubblico ministero proposito si esponeva poi che, avuto riguardo alle modifiche apportate dalla cd. Riforma Cartabi all’art. 603 cod.proc.pen., doveva ritenersi che la sentenza di proscioglimento di primo gr emessa all’esito di rito abbreviato non fosse riformabile in appello;
violazione, falsa applicazione della legge penale, inosservanza di norme stabilite a pena inutilizzabilità, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione quanto alla sussistenza della condotta contestata; il giudice di primo grado era pervenuto ad un esi assolutorio a seguito di un approfondito esame del materiale probatorio, ribaltato in appell assenza di indizi gravi, precisi e concordanti e con violazione delle regole dettate dall’ar cod.proc.pen.; difatti il solo passaggio del denaro dal conto corrente di una RAGIONE_SOCIALE non poteva ritenersi elemento idoneo a fondare l’affermazione di colpevolezza e l mera circostanza della ricezione dell’importo e della sua immediata devoluzione all’estero no consentiva di affermare la responsabilità dell’imputata e l’ideazione della condotta truffa da parte della medesima.
2.1 Con successiva memoria difensiva la difesa esponeva che la riforma della decisione assolutoria era stata basata su una diversa valutazione della prova dichiarativa così che dove necessariamente farsi applicazione del principio stabilito dalle Sezioni Unite nella sentenza Tro che impone la rinnovazione in appello anche in caso di rito abbreviato. Sussisteva anche il dife di motivazione dedotto con il secondo motivo del ricorso principale e, con motivi aggiunti lamentava l’avvenuta riforma in pejus della decisione di primo grado senza procedere alla rinnovazione dell’esame dell’imputata in appello concludendo per l’accoglimento dei motivi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo del ricorso principale è affetto da genericità; ed invero la doglianza precisa quali prove dichiarative la corte di appello avrebbe dovuto rinnovare al fine di proce al ribaltamento del giudizio assolutorio di primo grado, limitandosi a prospettare genericamen una violazione di legge senza indicare il concreto effetto sul giudizio operato dal giud appello.
Quanto alla doglianza dedotta con i motivi aggiunti ed avente ad oggetto l’applicazion dell’obbligo di cui all’art. 603 comma 3 bis cod.proc.pen. anche in caso di impugnazione pronuncia assolutoria emessa all’esito di rito abbreviato, va in primo luogo considerato l’inammissibilità per genericità del motivo principale determina l’impossibilità di sanare vizio con i motivi aggiunti successivamente depositati.
Peraltro, sui punto, occorre brevemente riepilogare l’excursus giurisprudenziale e. normativ in tema di obbligo di rinnovazione dell’istruzione da parte del giudice di appello in ca sentenza di condanna pronunciata in riforma della decisione di proscioglimento di primo grado e ciò al fine di confutare comunque gli argomenti difensivi circa l’obbligatorietà della rinnova istruttoria anche a seguito della riforma in appello della decisione di proscioglimento emessa primo grado all’esito di giudizio abbreviato.
Il tema dell’obbligo di rinnovazione è frutto di sollecitazioni che per prime sono perve dalla giurisprudenza della Corte EDU che in ossequio ai principi stabiliti dalle sentenze geme della Corte Costituzionale nn. 348 e 349 del 2007 appaiono immediatamente applicabili anche nell’ordinamento interno; in particolare la Corte Europea dei diritti dell’uomo (C EDU 5.7.20 Dan c Moldavia) ha ritenuto integrata la violazione dell’art. 6, par. 1, della Convenzione n parte in cui il processo di appello aveva condotto ad un ribaltamento della condanna, in assenz di attività istruttoria e, quindi, sulla scorta dei soli atti assunti in primo grado, st particolare che: “La Corte ritiene che coloro che hanno la responsabilità di decider colpevolezza o l’innocenza di un imputato dovrebbero, in linea di massima, poter udire i testimo personalmente e valutare la loro attendibilità. La valutazione dell’attendibilità di un testi un compito complesso che generalmente non può essere eseguito mediante una semplice lettura delle sue parole verbalizzate”. Quindi l’affermazione di responsabilità in sede di gravame dovesse conseguire ad una diversa valutazione di attendibilità delle prove orali ritenute decis richiede, però, per essere rispettosa dell’art. 6 C.E.D.U., l’esame diretto dei testimoni da del giudice d’appello. Sulla scia del caso Dan la Corte EDU ha pronunciato ulteriori pronun nelle quali ha ancora una volta affrontato lo stesso tema della condanna in grado di appello riforma della pronuncia assolutoria emessa all’esito del giudizio di primo grado; è stato dichiarato (C EDU 4.6.2013, Hanu c. Romania) che anche se spetta normalmente al giudice nazionale stabilire se sia necessario o opportuno sentire testimoni, circostanze eccezionali co la condanna in appello in riforma portano a concludere che la mancata escussione di una persona come testimone è incompatibile con l’art. 6 della Convenzione e ciò anche se non ne sia stat fatta richiesta dalla parte. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Il principio dell’obbligo di procedere d’ufficio da parte del giudice di appello che dec riforma veniva riaffermato con altra pronuncia della Corte Europea che stabiliva che in caso riforma della pronuncia assolutoria da parte del giudice di appello è compito di questi provved anche d’ufficio all’acquisizione della prova orale fondamentale (C EDU 9.4.2013, Fleuras c. Romania) e ciò per evitare la violazione dell’art. 6 C.E.D.U. La Corte partiva dalla premessa la valutazione della attendibilità posta a fondamento della decisione deve basarsi sulla ana non solo del dichiarato scritto, ma anche del comportamento posto in essere durante l’audizion e concludeva per la violazione delle regole del processo giusto. Disposto appello del p.m. seguito di pronuncia assolutoria, la riassunzione della prova orale fondamentale diveniva quind necessaria indipendentemente dai parametri della rinnovazione dell’istruttoria così com interpretati dalla giurisprudenza tradizionale. In tali casi il provvedimento del giudice
richiamare, oltre che l’art. 603 cod.proc.pen., la fonte. principale di tale obbligo, ossia della Convenzione europea nella interpretazione fornita dalla giurisprudenza della Corte EDU.
Sempre nell’ottica dell’obbligo di rinnovazione istruttoria si è mossa quella pronunci EDU 8.7.2021 Maestri c. Italia) che impone al giudice di appello in caso di impugnazione da parte del pubblico ministero la rinnovazione dell’esame dibattimentale dell’imputato che sia stato escusso nel primo grado di giudizio. Secondo le affermazioni della Corte europea in ta pronuncia, perché il diritto dell’imputato ad essere ascoltato dalla giurisdizione di merito, e questioni determinanti per l’accertamento della colpevolezza, sia soddisfatto, non è suffici la citazione all’udienza di appello ai sensi dell’art. 601 c.p.p.: del resto, non può che oss come si tratti di adempimento funzionale a mettere il soggetto unicamente nelle condizioni conoscere la data dell’udienza e decidere se partecipare o meno al “proprio” processo. Pertanto spetta «alle autorità giudiziarie adottare tutte le misure positive idonee a garantire l’au dell’interessato, anche se quest’ultimo non ha assistito all’udienza, non ha chiesto di ess autorizzato a prendere la parola dinanzi alla giurisdizione di appello e non si è opposto, tra il suo avvocato, a che quest’ultima emetta una sentenza sul merito».
3. Nel solco segnato dalle pronunce della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo sono poi intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione; con plurimi interventi sul punto le Sez Unite hanno esteso l’obbligo di rinnovazione anche al di là del principio di immediatezza giudice della condanna e prova che, come già detto, costituiva il parametro di riferimento de giurisprudenza europea. Con una prima pronuncia che tendeva a spazzare le interpretazioni riduttive (Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Rv. 267492 – 01) in virtù di una interpretaz estensiva del canone dell’oltre ragionevole dubbio esteso ai rapporti tra sentenza di primo gr e giudizio di appello si era stabilito che la necessità per il giudice dell’appello di procedere d’ufficio, alla rinnovazione dibattimentale della prova dichiarativa nel caso di riforma sentenza di assoluzione sulla base di un diverso apprezzamento dell’attendibilità di u dichiarazione ritenuta decisiva, non consente distinzioni a seconda della qualità soggettiva dichiarante e vale: a) per il testimone “puro”; b) per quello c.d. assistito; c) per il coimputato in procedimento connesso; d) per il coimputato nello stesso procedimento (fermo restando che, in questi ultimi due casi, l’eventuale rifiuto di sottoporsi all’esame non potrà compo conseguenze pregiudizievoli per l’imputato); e) per il soggetto “vulnerabile” (salva la valutazione del giudice sulla indefettibile necessità di sottoporre il soggetto debole, sia pure con le cautele, ad un ulteriore stress); f) per l’imputato che abbia reso dichiarazioni “in causa propria” (dal cui rifiuto non potrebbe, tuttavia, conseguire alcuna preclusione all’accoglimento d impugnazione); inoltre, la stessa pronuncia, stabiliva che la previsione contenuta nell’art 3, lett. d) della C.E.D.U., relativa al diritto dell’imputato di esaminare o fare esaminare i testi a carico ed ottenere la convocazione e l’esame dei testimoni a discarico, come definito dal giurisprudenza consolidata della Corte EDU – che costituisce parametro interpretativo delle norme processuali interne – implica che il giudice di appello, investito della impugnazione d
pubblico ministero avversa la sentenza di assoluzione di primo grado, anche se emessa all’esito del giudizio abbreviato, con cui si adduca una erronea valutazione delle prove dichiarative, n può riformare la sentenza impugnata, affermando la responsabilità penale dell’imputato, senza avere proceduto, anche d’ufficio, ai sensi dell’art. 603, c. 3, c.p.p., a rinnovare l’is dibattimentale attraverso l’esame dei soggetti che abbiano reso dichiarazioni sui fatti processo, ritenute decisive ai fini del giudizio assolutorio di primo grado. Ed in conclusi relazione al vizio della pronuncia di secondo grado che in riforma della pronuncia di primo gra avesse condannato l’imputato si affermava che è affetta da vizio di motivazione ex art. 606, c. 1, lett. e), c.p.p., per mancato rispetto del canone di giudizio “al di là di ogni ragionevole dubb di cui all’art. 533, c. 1, c.p.p., la sentenza di appello che, su impugnazione del pubblico mini affermi la responsabilità dell’imputato, in riforma di una sentenza assolutoria, operando diversa valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, delle quali non sia stata dispo rinnovazione a norma dell’art. 603, c. 3, c.p.p.; ne deriva che, al di fuori dei inammissibilità del ricorso, qualora il ricorrente abbia impugnato la sentenza di app censurando la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione c riguardo alla valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, pur senza fare speci riferimento al principio contenuto nell’art. 6, § 3, lett. d) , della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, la Corte di cassazione annullare con rinvio la sentenza impugnata.
La generalizzata imposizione dell’obbligo di rinnovazione sul giudice di appello invest del gravame avverso la sentenza assolutoria di primo grado veniva ribadita anche con altre e successive pronunce della Corte di cassazione; in particolare un ulteriore intervento rispetto sentenza Dasgupta (Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Rv. 269785 – 01) stabiliva che è affetta da vizio di motivazione ex art. 606, c. 1, lett. e), per mancato rispetto del canone di giudizio “al di là di ogni ragionevole dubbio”, di cui all’art. 533, c. 1, la sentenza di appello impugnazione del pubblico ministero, affermi la responsabilità dell’imputato, in riforma di sentenza assolutoria emessa all’esito di un giudizio abbreviato, operando una diversa valutazion di prove dichiarative ritenute decisive, senza che nel giudizio di appello si sia proceduto all’ delle persone che abbiano reso tali dichiarazioni. Tuttavia le sezioni unite nella stessa pronun si sforzavano di precisare che quanto esposto vale (sia per il giudizio ordinario che per il giu abbreviato) solo nei casi in cui di differente “valutazione” del significato della prova dich si possa effettivamente parlare: non perciò quando il documento che tale prova riporta risu semplicemente “travisato”, quando, cioè, emerga che la lettura della prova sia affetta da erro “revocatorio”, per omissione, invenzione o falsificazione. In questo caso, difatti, non può sor alcuna esigenza di rivalutazione di tale contenuto attraverso una nuova audizione de dichiarante.
Nella lettura delle Sezioni Unite un’eccezione possibile all’obbligo di rinnovazione ven integrato dalla impossibilità di ripetizione della prova; si affermava così che la riforma, i di appello, della sentenza di assoluzione non è preclusa nel caso in cui la rinnovazione della pr
dichiarativa decisiva .sia divenuta impossibile per decesso del dichiarante, e tuttavia la re decisione deve presentare una motivazione rafforzata sulla base di elementi ulteriori, idone compensare il sacrificio del contraddittorio, acquisibili dal giudice anche avvalendosi dei p officiosi di cui all’art. 603, c. 3, c.p.p., ivi compresa la possibilità di lettura delle predibattimentali già rese dal suddetto deceduto (Sez. U, n. 11586 del 30/09/2021 Ud. (dep. 30/03/2022 ) Rv. 282808 – 01).
Non vi è dubbio che la linea interpretativa tracciata con le richiamate pronunce poggia s una considerazione che assume un rilievo centrale nella ricostruzione dei tratti fondamentali sistema processuale penale: mentre il ribaltamento in senso assolutorio del giudizio di condanna operato dal giudice di appello pur senza procedere alla rinnovazione dell’istruzi dibattimentale, è perfettamente in linea con il principio della presunzione di innocenza, presi dai criteri di giudizio di cui all’art. 533 cod. proc. pen., diversamente è da dire nell’ipotes
E’ l’introduzione del canone “al di là di ogni ragionevole dubbio”, inserito nell’art. 1, cod.proc.pen. ad opera della I. 20 febbraio 2006, n. 46 (ma già individuato quale inderogabil regola di giudizio dalla pronuncia Sezioni Unite n. 30328/02, COGNOME), ad aver guidato giurisprudenza, nel senso che per la riforma di una sentenza assolutoria nel giudizio di appe non basta, in mancanza di elementi sopravvenuti, una mera diversa valutazione del materiale probatorio già acquisito in primo grado ed ivi ritenuto inidoneo a giustificare una pronunc colpevolezza, ma occorre invece una “forza persuasiva superiore”, tale da far venire meno “ogni ragionevole dubbio”.
4. L’accidentato percorso seguito dalla giurisprudenza europea e della cassazione sul tema della riforma in appello della decisione assolutoria di primo grado ha determinato il rip intervento del legislatore; si è così dapprima introdotto, ad opera della I. n. 103/2017, il c 3-bis all’art. 603 c.p.p: secondo cui « nel caso di appello del pubblico ministero contro una sente di proscioglimento per motivi attinenti alle valutazioni della prova dichiarativa, il giudice, la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale ». Con il primo intervento normativo l’obbli rinnovazione veniva limitato al solo caso dell’impugnazione proposta dal pubblico minister contro una sentenza di assoluzione con proposizione di specifici motivi di doglianza riguardan il giudizio di attendibilità di una qualunque prova dichiarativa; il giudice di appello non s all’obbligo di rinnovazione, evidentemente previsto per salvare il principio di immediatezza, s quando ritenga il gravame del p.m. manifestamente infondato. Quanto alla natura della prova da rinnovare essa riguarda qualsiasi prova dichiarativa sulla cui attendibilità verta controv e non solo quindi la deposizione della persona offesa. Tuttavia la giurisprudenza delle Sezi Unite pur a fronte dell’intervento normativo del 2017 ha proseguito nella interpretazi estensiva dell’obbligo di rinnovazione a carico del giudice di appello anche ben al di là dei che sembravano disciplinati dal legislatore con la c.d, riforma Orlando del 2017 mediante riformulazione dell’art. 603 cod.proc.pen.; si è così affermato che il giudice di appello che ri ai soli fini civili, la sentenza assolutoria di primo grado sulla base di un diverso apprezza
dell’attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, è tenuto, anche d’ufficio,.a ri l’istruzione dibattimentale anche successivamente all’introduzione del comma 3-bis dell’art. 603 c.p.p., ad opera dalla I. 23.6.2017, n. 103 (Sez. U, n. 22065 del 28/01/2021, Rv. 281228 – 02
A fronte però della persistenza di dubbi che ampliavano l’obbligo di rinnovazione del giudi di appello investito dell’impugnazione della sentenza di assoluzione ben oltre il campo tipico principio di immediatezza, il legislatore è nuovamente intervenuto con la recente riforma previ dal d.lgs. n. 150/22 al fine evidente di tassativizzare detto obbligo limitandone il applicativo; la nuova previsione contenuta nel c. 3-bis dell’art. 603 non soltanto impone la rinnovazione solo a fronte di un appello della sentenza di proscioglimento da parte del pubbli ministero ma la subordina ad alcune specifiche circostanze. Innanzi tutto, come peraltro gi disposto nella precedente versione del c. 3-bis, la rinnovazione si impone soltanto ove l’impugnazione, con motivi evidentemente specifici, abbia devoluto aspetti relativi interpretazione delle prove dichiarative. In secondo luogo, con previsione certamente assa specifica ed innovativa, l’obbligo di rinnovazione viene limitato espressamente ai soli cas prove dichiarative che siano state assunte nel giudizio dibattimentale di primo grado ovvero n giudizio abbreviato nel solo caso di integrazione probatoria. L’espresso riferimento contenu nella nuova disposizione alla sussistenza di un obbligo di rinnovazione nel giudizio abbreviato appello subordinato alla esclusiva condizione dell’avvenuta integrazione probatoria esclud l’applicabilità del comma 3 bis cit. nel c.d. abbreviato secco, come pure richiamato invece da doglianza esposta con i motivi aggiunti.
4.1 Secondo la Relazione Illustrativa del d.lgs 150/2022 si è intervenuti sull’articolo cod.proc.pen. inserendo il nuovo comma 3-bis, prevedendo una limitazione a casi specifici per rinnovare l’istruttoria dibattimentale in appello anche per il ricorso proposto dal p.m. e no da quello proposto dalle parti; in particolare la Relazione suddetta afferma testualmente ch Viene parimenti esclusa la rinnovazione dell’istruzione finalizzata alla rivalutazione della dichiarativa nei casi di giudizio abbreviato in cui non vi sia stata integrazione probatoria”.
La volontà di ricondurre l’obbligo di rinnovazione in appello nel caso di impugnazione de sentenza assolutoria di primo grado al canone dell’immediatezza tra giudice della condanna e prova appare pertanto evidente. Ne deriva affermare che ai sensi della nuova disciplina dettat dall’art. 603 comma 3 bis cod.proc.pen. come riformulato dalla c.d. Riforma Cartabia in capo a giudice di appello non sussiste alcun obbligo di rinnovazione nell’ipotesi di impugnazione de sentenza di assoluzione emessa all’esito di rito abbreviato.
Tale precisa volontà risultava anticipata già dal contenuto della Relazione finale d AVV_NOTAIO sul progetto del legge delega la quale aveva espressamente criticato il risultato degli orientamenti giurisprudenziali in esame affermando che “il rafforzamento dei poteri istruttori in seconde cure nell’ipotesi di appello del pubblico ministero si è dimo piuttosto critica, nella misura in cui ha prodotto un meccanismo assai dispendioso problematico, destinato a produrre veri e propri cortocircuiti logici quando opera nei ca giudizio abbreviato” qualificando poi, l’istituto della rinnovazione obbligatoria a seguito
impugnazione della sentenza assolutoria emessa nel rito abbreviato, una vera.e propria “aporia” del sistema.
4.2 Del resto tale conclusione risulta ribadita proprio dalla Corte EDU che in diver pronunce aveva escluso la necessità di rinnovazione in caso di rito abbreviato; con alcuni p recenti interventi la C.E.D.U. ha precisato e chiarito il contenuto dell’obbligo di rinnovazio giudice di appello dinanzi al quale sia stata impugnata una sentenza assolutoria di primo grado si è così escluso che l’obbligo di rinnovazione incomba sul giudice anche nei casi di scelta parte degli imputati del rito abbreviato e quindi di decisione assunta allo stato degli atti ( 25.3.2021 RAGIONE_SOCIALE COGNOME e RAGIONE_SOCIALE c. Italia) e ciò essenzialmente perché attraverso la richiesta di instaurazione del rito, i ricorrenti – assistiti dai loro difensori – hanno accettato di difen base degli atti contenuti nel fascicolo delle indagini preliminari – di cui avevano a conoscenza – rinunciando, sans équivoque, al diritto di ottenere l’audizione dei testimoni, compresi quelli di cui hanno lamentato il mancato esame nel giudizio d’appello.
4.3 Su tale rilevante aspetto della rinnovazione istruttoria in appello ridisegnata dall’art comma 3 bis cod.proc.pen. come modificato dal d.lgs 150/2022 si segnala anche il contenuto della Relazione del Massimario della Corte di cassazione che intervenuta sulla modifica normativa, ha affermato che:” la rinnovazione istruttoria in appello subisce una sensibile contrazione rispetto all’attuale panorama normativo, nel progetto riformatore volto ad un p efficiente giudizio di secondo grado. In proposito il legislatore della riforma ha inteso espun l’obbligo di rinnovazione istruttoria per il caso di impugnazione della sentenza assolutoria eme all’esito di rito abbreviato secco, sul fondamento che, a fronte della rinuncia dell’imput contraddittorio nell’assunzione della prova -facoltà connessa al rito abbreviato e bilanciat noto beneficio premiale-, non si pone alcuna necessità processuale di rinnovazione delle prove dichiarative. Come noto, nel ribaltare l’editto assolutorio di primo grado, il giudice di ap di regola tenuto a rinnovare la prova dichiarativa ma, secondo la nuova previsione, tale necessit non sorge laddove in primo grado il giudizio si sia integralmente svolto sulla base degli contenuti nel fascicolo delle indagini preliminari. La scelta operata dall’imputato di e giudicato allo stato degli atti comporta la rinuncia ad oralità e contraddittorio nella form della prova e non impone quindi, nel giudizio di appello avverso la sentenza assolutori l’assunzione di prove dichiarative che, per effetto dell’opzione processuale, non siano st assunte in primo grado. Diversamente, potrebbe profilarsi una asimmetria tra giudizio di prim grado, deciso allo stato() degli atti, e giudizio di appello, venendo altresì in gioco il po contrasto rispetto alla volontà dell’imputato di essere giudicato secondo le forme del abbreviato secco”.
Anche i primi interventi della giurisprudenza di legittimità hanno segnalato la modifi normativa in tema di rito abbreviato e pronuncia di condanna in appello in riforma della decisio di primo grado; in particolare si è affermato che è manifestamente infondata la questione d legittimità costituzionale dell’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., come riformulato dal
34, comma 1, lett. i), n. 1), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, nella .parte in cui, in ribaltamento in appello della sentenza di proscioglimento, non prevede la rinnovazion obbligatoria delle prove dichiarative quando la sentenza di primo grado sia stata pronunciat all’esito di giudizio abbreviato nel quale non si sia proceduto ad integrazione probat (Sez.5, n. 49667 del 10/11/2023, Rv. 285490 – 02). Negli stessi termini si è espressa alt pronuncia (Sez. 6 n.5925 dep. 2024 del 2023 non massimata) la quale in motivazione prendeva espressamente in considerazione la problematica stabilendo che:” i/ motivo di ricorso relativo alla denuncia del vizio di violazione di legge in relazione all’art. 603, comma 3-bis cod. pen. è ammissibile anche dopo le modifiche apportate alla disciplina della rinnovazion dell’istruttoria dibattimentale in appello a seguito della entrata in vigore del d. Igs. n. 12 ottobre 2022 che, con l’art. 34, comma 1, lett. i) n. 1, ne ha previsto la obbligatorietà so riferimento alle prove dichiarative assunte in udienza all’esito di integrazione probatoria dis nel giudizio abbreviato a norma degli arti:. 438, comma 5, e 441, comma 5, cod. proc. pen.. tal riguardo va rilevato che, sulla scorta del principio tempus regít actum, contenuto nell’ar delle preleggi, la verifica della deducibilità del vizio di violazione di legge in relazione al comma 3-bis cod. proc. pen. con riferimento alla mancata rinnovazione dell’istruttoria in appell deve essere condotta avuto riguardo al momento in cui la Corte di appello ha esaminato l’appello del Pubblico Ministero contro la sentenza di proscioglimento a prescindere dal rilievo che a data odierna, per effetto della modifica apportata all’art. 603, comma 3-bis dall’art. 34, non è più prevista come obbligatoria la rinnovazione dell’istruttoria in relazione al rito abbr cd. secco, quale quello che ha definito la posizione dell’imputato”.
Che la modifica normativa risulti rispettosa dei principi generali appare anche conforta da quanto stabilito dalla pronuncia n.124 del 2019 della Corte costituzionale che chiamata pronunciarsi sulla illegittimità costituzionale dell’art. 603 comma 3 bis cod.proc.pen. c riformulato dalla Legge Orlando, riteneva infondate le eccezioni sollevate, non mancando però di sottolineare come l’art. 111, quinto comma Cost. “rinvia alla legge per la puntuale disciplina dei processi fondati sulla rinuncia dell’imputato all’assunzione della prova in contradditto lascia così che sia il legislatore a provvedere secondo il suo discrezionale apprezzamento affinc il processo mantenga caratteristiche di complessiva equità, e sia comunque assicurato, in particolare, l’obiettivo ultimo della correttezza del decisione”. Con la conseguenza che essendo per la Corte costituzionale riservata alla legge la materia dei processi fondati sulla rinun contraddittorio da parte dello stesso imputato, un vizio di costituzionalità per la nuova disc dell’art. 603 comma 3 bis cod.proc.pen. come modificato dal D.Lgs 150/2022 non può essere prospettato.
5.1 Così ricostruita l’evoluzione normativa e giurisprudenziale non può esservi dubbio che sulla base del riformato art. 603 comma 3 bis cod. proc.pen. ed in forza dei dettami della recente giurisprudenza CEDU, alcun obbligo di rinnovazione incomba sul giudice di appello che in esito al rito abbreviato secco riformi la decisione di proscioglimento di primo grado; obbligo non sussiste neppure in relazione alla audizione dell’imputato che secondo la già cita
pronuncia Corte EDU Maestri c. Italia, citata nei motivi aggiunti,.è pur sempre limitata .al dell’avvenuta audizione dello stesso nel corso del primo grado e non anche quando, siano state valutate le dichiarazioni rese nel corso delle indagini.
L’applicazione dei sopra esposti principi al caso in esame comporta affermare la manifesta non fondatezza del motivo, di cui si è già rilevata la genericità, poiché chiamata a pronuncia all’esito di giudizio abbreviato, alcun obbligo di rinnovazione ricadeva sulla corte di a chiamata a pronunciarsi sull’appello del pubblico ministero avverso la sentenza d proscioglimento di primo grado.
6. Manifestamente infondato è il secondo motivo del ricorso; ed invero la corte di appello ha ricollegato l’affermazione di responsabilità dell’imputata all’analisi di precise emerg istruttorie analiticamente indicate e la cui diretta valenza probatoria veniva esplicit motivazione, costituiti dall’accertato versamento delle somme profitto della truffa su un intestato all’imputata ed acceso proprio con documenti autentici della stessa, cui seguivano p nella stessa giornata dell’accredito, una serie di bonifici verso altri conti. Peraltro in sindacato del vizio della motivazione, il compito del giudice di legittimità non è quel sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all’affida delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli element disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole del logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determina conclusioni a preferenza di altre (Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, Rv. 203428); esame nel caso di specie esattamente compiuto dai giudici di merito con valutazioni complete e del tutto pri delle lamentate illogicità ed a fronte delle quali il ricorrente insiste in una interpr alternativa dei fatti non deducibile nella presente sede di legittimità.
In conclusione, l’impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell’art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell’art cod.proc.pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Roma, 13 febbraio 2024
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Se GLYPH
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